Cassazione Civile, Ordinanza n. 17860/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La lite traeva origine da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno 2006, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP e IVA in base agli studi di settore applicati a una falegnameria. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si denunciava la violazione degli artt. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331/1993 e 1, commi 14, 14-bis e 14-ter, l. n. 296/2006, sostenendo che l'accertamento fosse illegittimo perché fondato sul solo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati dallo studio di settore, senza ulteriori elementi dimostrativi dell'applicabilità concreta dello standard. Il ricorrente lamentava inoltre che la CTR avesse ritenuto sufficiente il mero scostamento, senza richiedere la prova della grave incongruenza e senza valorizzare le circostanze giustificative dedotte dal contribuente, come l'incendio subito anni prima e l'infermità che avrebbe ridotto la capacità lavorativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che l'accertamento fondato sugli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici che richiede il contraddittorio con il contribuente e che la motivazione dell'atto non può esaurirsi nel mero scostamento, dovendo essere sorretta dalla dimostrazione dell'applicabilità concreta dello standard e, per gli avvisi emessi dopo il 10 gennaio 2007, del requisito della grave incongruenza ex art. 62-sexies. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente applicato tali principi, valorizzando l'evidente scostamento tra dati dichiarati e dati desumibili dallo studio di settore relativo all'attività di falegnameria, nonché elementi fattuali ritenuti incompatibili con la tesi difensiva del contribuente, come la costanza del volume d'affari negli anni e l'aumento delle spese per lavoro dipendente. La valutazione della CTR sulle circostanze giustificative offerte dal contribuente è stata considerata di merito e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 62-bis d.l. n. 331/1993, conv. in l. n. 427/1993
richiamato come base normativa dell'accertamento mediante studi di settore
art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331/1993, conv. in l. n. 427/1993
il presupposto della grave incongruenza resta necessario anche per gli avvisi notificati dopo il 10 gennaio 2007
art. 1, commi 14, 14-bis e 14-ter, l. n. 296/2006
norme invocate per sostenere che l'Ufficio non potesse fondare l'accertamento sul solo scostamento
art. 10, comma 1, l. n. 146/1998
continua a richiamare l'art. 62-sexies, che non può ritenersi implicitamente abrogato
art. 2, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 570/1996
può essere utilizzato per individuare divergenze significative tra ricavi dichiarati e ricavi desumibili dagli studi di settore
richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- L'accertamento tributario fondato sugli studi di settore integra una presunzione semplice: il mero scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati non basta da solo, ma va verificato nel contraddittorio con il contribuente e alla luce della concreta realtà dell'impresa.
- Il contraddittorio endoprocedimentale è elemento essenziale del procedimento di accertamento standardizzato; il contribuente può fornire prova contraria con ogni mezzo, anche presuntivo, e il giudice deve valutare sia l'applicabilità concreta dello standard sia le giustificazioni addotte.
- Il requisito della grave incongruenza non è ancorato a soglie matematiche fisse, ma va apprezzato in modo relativo, considerando il periodo di riferimento, la storia economica dell'impresa, il settore di attività e gli altri elementi del caso concreto.
- Quando il giudice di merito motiva puntualmente sulla significativa divergenza tra dati dichiarati e risultanze dello standard e svaluta, con argomentazione logica, le giustificazioni del contribuente, tale apprezzamento non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità.
- In tema di studi di settore, la motivazione dell'avviso non può limitarsi al richiamo dello scostamento, ma deve dar conto dell'applicabilità in concreto dello standard e delle ragioni per cui sono state superate le contestazioni del contribuente.
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