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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23531/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR delle Marche che, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, aveva annullato il recupero fiscale delle spese di sponsorizzazione sostenute in favore di un'associazione sportiva dilettantistica. Secondo l'Ufficio, la CTR avrebbe errato nel riconoscere la deducibilità di tali costi senza adeguata prova dell'effettivo svolgimento dell'attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato e senza prova dell'inerenza e congruità delle spese, violando l'art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002, l'art. 109 TUIR, l'art. 2697 c.c. e gli artt. 115 e 116 c.p.c. Con il secondo motivo l'Ufficio ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che le prestazioni fatturate dall'associazione erano incerte nell'an e nel quantum e comunque antieconomiche, per modalità esecutive e importo sproporzionato rispetto ad analoghe sponsorizzazioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, norma speciale applicabile ratione temporis, che prevede una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione rese a favore di associazioni sportive dilettantistiche, purché risultino i presupposti richiesti dalla legge. La CTR aveva accertato che il limite di spesa era rispettato, che il pagamento era provato, che la prestazione pubblicitaria era stata eseguita e che il soggetto sponsorizzato era una A.S.D.; pertanto non vi era spazio per ulteriori contestazioni sulla congruità o antieconomicità. I motivi fondati su art. 2697 c.c. e artt. 115-116 c.p.c. sono stati dichiarati inammissibili perché miravano in realtà a rivalutare il merito e il materiale probatorio. Anche il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stato respinto/inammissibile perché i fatti dedotti non erano decisivi e comunque non erano stati ignorati dalla CTR, che li aveva ritenuti irrilevanti alla luce della presunzione legale assoluta. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, L. n. 289/2002

    Norma speciale, applicabile ratione temporis, che introduce una presunzione legale assoluta sulla natura pubblicitaria, inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione sostenute in favore di associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti di legge e ricorrendo i presupposti previsti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella gravata; non è deducibile per censurare la sola valutazione delle prove.

  • art. 109 TUIR

    Regola generale sulla deducibilità dei costi, derogata dalla disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 per le sponsorizzazioni verso A.S.D.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce valore legale a prove non legali, non quando si contesta l'apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per le censure di violazione di legge formulate dall'Agenzia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo realmente trascurato; non ricorre quando il fatto è stato valutato e ritenuto irrilevante.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato perché l'Agenzia delle Entrate è esentata mediante prenotazione a debito.

  • art. 12, comma 5, D.L. n. 16/2012

    Richiamato per il regime di prenotazione a debito delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base dell'esenzione dal pagamento delle imposte e tasse processuali per le amministrazioni pubbliche.

  • art. 52, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 36/2021

    Richiamato solo per indicare l'abrogazione dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, non applicabile al caso per ragioni temporali.

Massime di principio

  • In tema di spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche, la disciplina speciale applicabile ratione temporis può prevedere una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, inerenza e congruità del costo, sottraendo l'operazione alla valutazione ordinaria di antieconomicità.
  • Quando la norma speciale stabilisce una presunzione assoluta, l'Amministrazione finanziaria non può superarla con generiche contestazioni sulla sproporzione del costo o sull'assenza di adeguato ritorno promozionale, se risultano integrati i presupposti legali della sponsorizzazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito ripartisce erroneamente l'onere della prova; non è un mezzo per sindacare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo in presenza di specifiche anomalie nell'uso delle prove, non quando la censura mira a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ricorre solo se il fatto storico, discusso tra le parti, è stato completamente trascurato e, se esaminato, avrebbe potuto condurre a una decisione diversa; non ricorre se il giudice lo ha considerato e lo ha ritenuto irrilevante in diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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