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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23516/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale del Veneto che aveva accolto l'appello della società contribuente avverso avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007. Gli avvisi contestavano l'indebita contabilizzazione di fatture di acquisto ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, con recupero di maggior reddito d'impresa ai fini IRES, maggior valore della produzione netta ai fini IRAP, IVA indebitamente detratta e sanzioni. La contribuente aveva sostenuto l'illegittimità degli atti; la CTR aveva annullato gli accertamenti ritenendo, tra l'altro, rilevabile d'ufficio la violazione del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. 212/2000, e insufficiente la motivazione per relationem agli atti della Guardia di finanza. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) ultrapetizione e violazione del divieto di ius novorum in appello per avere la CTR rilevato d'ufficio il mancato rispetto del termine dilatorio, questione non sollevata dalla contribuente; 2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e del processo tributario per avere la CTR dichiarato nulli gli accertamenti per mancata allegazione del verbale della Guardia di finanza di Bologna, nonostante il pvc notificato alla contribuente richiamasse e sintetizzasse quei rilievi, e per non avere considerato l'asserita genericità del motivo di appello; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, perché la CTR avrebbe valorizzato elementi non idonei a provare l'effettività delle prestazioni e avrebbe di fatto invertito l'onere probatorio; 4) omesso esame di fatti decisivi. La contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale, contestando anche l'errore nell'indicazione della parte destinataria del ricorso principale e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'incidente di inammissibilità sul ricorso principale, affermando che l'erronea indicazione della parte intimata non comporta inammissibilità quando la parte sia comunque agevolmente identificabile dal contesto dell'atto e dagli atti di causa. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso principale, osservando che la violazione del termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000 non è rilevabile d'ufficio e deve essere dedotta dal contribuente nel ricorso introduttivo; pertanto la CTR non poteva rilevarla autonomamente. Ha accolto anche il secondo motivo nei limiti della censura relativa alla motivazione: ha ribadito che la motivazione per relationem al PVC della Guardia di finanza è legittima quando gli elementi richiamati siano già noti al contribuente, e ha ritenuto la motivazione della CTR generica e non adeguata a spiegare quali elementi mancassero per la difesa; ha invece dichiarato inammissibile la parte del motivo che denunciava la genericità dell'appello, perché non adeguatamente censurata. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che, in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà dell'operazione con elementi diretti o presuntivi, mentre il contribuente deve offrire prova rigorosa contraria e non può limitarsi a fattura, contabilità formale o pagamenti; la CTR, valorizzando elementi documentali inidonei e non considerandone altri addotti dall'Ufficio, avrebbe invertito l'onere della prova. Il quarto motivo e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    L'erronea indicazione della parte non determina inammissibilità se dal contenuto complessivo del ricorso la parte intimata è identificabile con certezza e l'errore è solo materiale.

  • art. 112 c.p.c.

    La CTR non può pronunciare su una questione non devoluta dalle parti, pena ultrapetizione.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In appello è preclusa la proposizione di questioni nuove non sollevate in primo grado.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il vizio derivante dalla violazione del termine dilatorio per le osservazioni del contribuente non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepito dal contribuente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il motivo di appello deve essere specifico; la censura generica è inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Chi contesta la deducibilità di costi relativi a operazioni inesistenti deve provare la fittizietà dell'operazione; il contribuente deve poi fornire prova contraria rigorosa.

  • art. 2729 c.c.

    Le operazioni inesistenti possono essere provate dall'Ufficio anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 360 c.p.c.

    Vengono richiamati i diversi motivi di ricorso per nullità, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis

    Costituisce il fondamento normativo degli avvisi di accertamento emessi nell'ambito della rettifica del reddito.

Massime di principio

  • La violazione del termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente per l'emissione dell'avviso di accertamento non è rilevabile d'ufficio: il contribuente deve dedurla tempestivamente, altrimenti la questione resta preclusa.
  • L'erronea indicazione della parte nel ricorso per cassazione non ne comporta l'inammissibilità se il destinatario è comunque chiaramente identificabile dal complesso dell'atto e dagli atti del processo.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è legittima quando rinvia a un PVC o ad atti già noti al contribuente e la pretesa sia comprensibile nella sua sostanza.
  • In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio può assolvere l'onere probatorio mediante elementi diretti o presuntivi sulla fittizietà dell'operazione; il contribuente non vince con la sola regolarità formale della documentazione o dei pagamenti.
  • Il giudice di merito, nel valutare la prova dell'inesistenza dell'operazione, non può limitarsi a valorizzare documenti formalmente esistenti ma deve confrontarsi con tutti gli indizi offerti dall'Amministrazione, altrimenti incorre in un'erronea inversione dell'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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