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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23526/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente, assunto di rientrare tra i soggetti agevolati dal regime per i lavoratori "impatriati", aveva chiesto all'amministrazione il rimborso della maggiore IRPEF e delle addizionali versate per l'anno 2018, dopo il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza. Sia il giudice di primo grado sia il giudice d'appello avevano accolto la domanda. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha denunciato, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, sostenendo che il contribuente non avrebbe potuto ottenere il rimborso perché non aveva previamente presentato al datore di lavoro la richiesta scritta per applicare l'agevolazione in sede di ritenute, né aveva esercitato in dichiarazione dei redditi l'opzione per il regime speciale; secondo la ricorrente tali adempimenti sarebbero indispensabili e non surrogabili, in ragione del carattere agevolativo ed eccezionale della disciplina.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito favorevole al contribuente. Ha richiamato il precedente di legittimità che interpreta il regime degli impatriati nel senso che la mancata richiesta al datore di lavoro o la mancata opzione in dichiarazione non comportano decadenza dal beneficio, ma solo l'impossibilità di fruirne tramite sostituto d'imposta, restando esperibile la domanda di rimborso della maggiore imposta versata. Ha inoltre evidenziato che il divieto di rimborso delle somme versate in adempimento spontaneo è stato introdotto solo successivamente dal D.L. n. 34 del 2019, senza efficacia retroattiva, e dunque non si applica alle annualità anteriori. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16 D.Lgs. n. 147 del 2015

    comma 1; comma 4; comma 5-ter

    La disciplina per i lavoratori impatriati non prevede una decadenza automatica dal beneficio per la mancata richiesta al datore di lavoro o per la mancata opzione in dichiarazione; prima dell'introduzione del comma 5-ter era ancora possibile chiedere il rimborso della maggiore imposta versata. Il comma 5-ter, che esclude il rimborso delle somme versate in adempimento spontaneo, non si applica retroattivamente.

  • art. 2, comma 1, L. n. 238 del 2010

    È richiamato come disciplina applicabile ai lavoratori trasferitisi in Italia entro il 31 dicembre 2015, alternativa al regime dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015.

  • art. 3, comma 5, L. n. 238 del 2010

    Il beneficio è computato dal datore di lavoro ai fini delle ritenute su specifica richiesta del lavoratore; tale richiesta è necessaria per la fruizione tramite sostituto d'imposta, ma la sua omissione non comporta perdita definitiva del beneficio.

  • art. 38 D.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato come base per la domanda residuale di rimborso da parte del contribuente quando il datore di lavoro non abbia applicato l'agevolazione.

  • art. 5 D.L. n. 34 del 2019

    comma 1, lett. d); commi 2 e 5

    Ha introdotto il comma 5-ter nell'art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 e ha escluso l'efficacia retroattiva della nuova disciplina sul divieto di rimborso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria illustrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Non è stata disposta l'attestazione del raddoppio del contributo unificato perché l'Agenzia delle Entrate è esentata dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo.

Massime di principio

  • Nel regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati, la mancata richiesta al datore di lavoro o la mancata opzione in dichiarazione non determinano di per sé decadenza dal beneficio, quando la normativa non preveda espressamente una sanzione decadenziale.
  • Se l'agevolazione non è stata applicata dal sostituto d'imposta, il contribuente può far valere il proprio diritto mediante istanza di rimborso della maggiore imposta versata, salvo che una norma sopravvenuta e applicabile ratione temporis lo vieti.
  • Il divieto di rimborso delle somme versate in adempimento spontaneo introdotto da una modifica legislativa successiva non può essere applicato retroattivamente a periodi d'imposta anteriori, in assenza di espressa previsione.
  • Le circolari dell'amministrazione finanziaria possono chiarire le modalità applicative della disciplina, ma non possono introdurre decadenze o divieti non previsti dalla legge.

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