Cassazione Civile, Ordinanza n. 23519/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Gli eredi di un contribuente avevano impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 e il contestuale provvedimento sanzionatorio per omessa tenuta della contabilità. In primo grado la lite era stata definita solo in parte per cessazione della materia del contendere, mentre era stata confermata la sanzione. In appello la decisione era stata integralmente confermata. Nel ricorso per cassazione i contribuenti deducevano, con più motivi, principalmente: la nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente e per relationem priva di autonoma valutazione dei motivi di gravame; l'omessa pronuncia su specifiche domande di annullamento dell'atto impositivo per violazione dello statuto del contribuente e per carenza di motivazione; l'omessa pronuncia sulla sanzione per insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi, per intrasmissibilità agli eredi e per mancata applicazione dell'esimente; nonché la violazione della disciplina sanzionatoria relativa al presupposto dell'accertamento. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, perché la CTR si era limitata a un rinvio acritico alla sentenza di primo grado senza offrire un percorso argomentativo autonomo e comprensibile in relazione ai motivi di appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. La decisione si fonda sul rilievo che la motivazione della sentenza d'appello era meramente apparente, perché si limitava a condividere integralmente la pronuncia di primo grado senza un esame critico delle censure formulate in appello, in violazione del minimo costituzionale di motivazione.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
impone il rispetto del minimo costituzionale della motivazione; una sentenza meramente apparente non soddisfa il requisito costituzionale
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiede una motivazione effettiva della sentenza tributaria; il rinvio acritico alla decisione di primo grado non è sufficiente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
costituisce il vizio processuale dedotto per nullità della sentenza e del procedimento
invocato dai ricorrenti per omessa pronuncia su specifiche domande e censure
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
richiamato come parametro della domanda di annullamento, ma non esaminato nel merito per assorbimento
richiamato in relazione alla dedotta carenza di motivazione dell'avviso
art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
richiamato in relazione alla dedotta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
richiamato dai ricorrenti sull'esimente in materia sanzionatoria, ma non deciso nel merito
art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
richiamato dai ricorrenti in tema di presupposti del provvedimento sanzionatorio, ma non deciso nel merito
Massime di principio
- La sentenza d'appello nel processo tributario può essere motivata per relationem solo se il giudice di secondo grado indica, almeno sinteticamente, le ragioni della conferma in rapporto ai motivi di impugnazione o richiama in modo comprensibile i contenuti della decisione di primo grado e delle censure svolte.
- È nulla la decisione che si limiti ad aderire acriticamente alla pronuncia di primo grado senza un autonomo vaglio dei motivi di gravame, perché tale forma di motivazione non soddisfa il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
- Quando viene accolto un motivo processuale che determina la cassazione della sentenza, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
- Il controricorso della parte vittoriosa in appello non può integrare ex post la motivazione mancante della sentenza impugnata.
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