DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36
Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina enti sportivi professionistici e dilettantistici, lavoro sportivo, requisiti statutari, attività secondarie, controlli e regole fiscali. Prevede termini transitori rilevanti, tra cui l’adeguamento degli statuti entro il 30 giugno 2024 e, per la Commissione di controllo, avvio assunzioni dal 1° gennaio 2026. Si applica nell’ambito della delega della legge n. 86/2019.
Riordino degli enti sportivi dilettantistici e professionistici e del lavoro sportivo
Riordino degli enti sportivi e del lavoro sportivo
Il decreto attua la delega della legge n. 86 del 2019 e disciplina gli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché il rapporto di lavoro sportivo. La normativa mira a riordinare l’assetto dell’ordinamento sportivo, con particolare attenzione ai profili civilistici, fiscali, organizzativi e di controllo.
Ambito, principi e finalità
L’esercizio dell’attività sportiva è qualificato come libero, sia in forma individuale sia collettiva, sia nel professionismo sia nel dilettantismo. Il decreto persegue finalità di valorizzazione culturale, educativa e sociale dello sport, promozione dell’attività motoria e dell’esercizio fisico strutturato, tutela della salute e sicurezza, pari opportunità, diritto dei minori alla pratica sportiva, inclusione delle persone con disabilità, valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi e sostegno al volontariato sportivo.
Definizioni rilevanti
La norma introduce un ampio novero di definizioni utili all’applicazione del decreto. Tra le principali:
- associazione o società sportiva dilettantistica, iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e operante senza scopo di lucro;
- lavoratore sportivo, comprendente atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara e altri tesserati che svolgano attività sportiva verso corrispettivo;
- settore professionistico e settore dilettantistico;
- Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva e relative strutture paralimpiche;
- Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport;
- Sport e salute S.p.A., quale società pubblica di supporto allo sport. Sono inoltre definiti, tra gli altri, palestra della salute, attività fisica adattata, esercizio fisico strutturato, impianto sportivo, sport di alto livello, sport olimpico e sport paralimpico.
Competenze legislative
Le disposizioni sono adottate nell’ambito della competenza statale e concorrente indicata dalla Costituzione, nel rispetto delle competenze regionali. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie competenze nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge delega e dal decreto; per Regioni a statuto speciale e Province autonome si applica la compatibilità con gli statuti e le norme di attuazione.
Forma giuridica e riconoscimento degli enti dilettantistici
Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi come:
- associazione sportiva priva di personalità giuridica;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- società di capitali o cooperative;
- enti del Terzo settore, se iscritti sia al RUNTS sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche e se esercitano attività sportiva dilettantistica come attività di interesse generale. Gli enti dilettantistici devono indicare nella denominazione la finalità sportiva e la qualificazione dilettantistica e si affiliano annualmente alle federazioni o agli enti sportivi competenti, potendo anche affiliarsi a più organismi. Il riconoscimento ai fini sportivi avviene tramite Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva; la natura dilettantistica è certificata dall’iscrizione al Registro nazionale.
Atto costitutivo, statuto e adeguamento statutario
Statuto e atto costitutivo devono essere redatti per iscritto e contenere elementi essenziali, tra cui denominazione, oggetto sociale, rappresentanza legale, assenza di fini di lucro, ordinamento interno democratico, rendicontazione economico-finanziaria, modalità di scioglimento e devoluzione del patrimonio ai fini sportivi. Per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica non è richiesto se già costituiti per le finalità del codice del Terzo settore. La mancata conformità dello statuto ai requisiti previsti comporta l’inammissibilità dell’iscrizione al Registro e, per gli iscritti, la cancellazione d’ufficio. Gli statuti devono essere adeguati entro il 30 giugno 2024.
Locali utilizzati
Le sedi delle associazioni e società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
Regime economico: assenza di lucro e utili
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, fondi e riserve a soci, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o scioglimento individuale. Per gli enti in forma di società di capitali o cooperative, è consentita la destinazione di una quota inferiore al 50% degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale o, entro determinati limiti, alla distribuzione di dividendi; per le cooperative a mutualità prevalente tale disciplina non si applica. È inoltre ammesso il rimborso del capitale versato e rivalutato, nei limiti previsti. Per gli enti che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, la quota destinabile secondo questa disciplina può salire fino all’80%, ma la misura resta subordinata ad autorizzazione della Commissione europea.
Attività secondarie e strumentali
Le associazioni e società sportive dilettantistiche possono svolgere attività diverse da quelle principali solo se previste nell’atto costitutivo o nello statuto e purché abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali. I criteri e i limiti sono demandati a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sono esclusi dal computo dei relativi limiti i proventi derivanti da sponsorizzazioni, pubblicità, cessione di diritti, indennità di formazione degli atleti e gestione di impianti e strutture sportive. Il mancato rispetto dei criteri per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro.
Registro, controlli e poteri del Dipartimento per lo sport
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è lo strumento di certificazione della natura dilettantistica. Il Dipartimento per lo sport esercita le funzioni ispettive, anche avvalendosi di Sport e salute S.p.A., e trasmette annualmente l’elenco degli iscritti all’Agenzia delle entrate. In caso di violazioni, il Dipartimento diffida l’ente a regolarizzare entro un termine congruo non inferiore a 20 giorni; se le irregolarità non sono sanabili o non vengono sanate, revoca la qualifica di ente dilettantistico.
Incompatibilità degli amministratori
I presidenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche non possono ricoprire alcuna carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici.
Disciplina tributaria e agevolazioni fiscali
Sono previste specifiche misure fiscali per il settore sportivo dilettantistico:
- non si applica la ritenuta d’acconto del 4% sui contributi erogati da CONI, Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti;
- gli atti costitutivi e di trasformazione degli enti sportivi dilettantistici e dei relativi organismi sportivi riconosciuti sono soggetti a imposta di registro in misura fissa;
- le modifiche statutarie adottate entro il 30 giugno 2024, se finalizzate all’adeguamento alla nuova disciplina, sono esenti da imposta di registro;
- corrispettivi in denaro o natura a favore di enti sportivi dilettantistici, fondazioni scolastiche e associazioni o gruppi sportivi scolastici dei settori giovanili sono qualificati, per il soggetto erogante, come spesa di pubblicità fino a 200.000 euro annui complessivi.
Società sportive professionistiche: forma, oggetto e assetto societario
Le società sportive professionistiche devono costituirsi in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, con obbligo di collegio sindacale. L’oggetto sociale deve essere limitato all’attività sportiva e alle attività connesse o strumentali. È previsto l’obbligo di destinare almeno il 10% degli utili a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. L’affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali competenti, o al CIP per il paralimpismo, è necessaria prima del deposito dell’atto costitutivo; i relativi effetti restano sospesi fino all’adempimento degli obblighi successivi previsti dal decreto. Gli atti costitutivi possono prevedere condizioni speciali per l’alienazione di azioni o quote. È inoltre obbligatoria la previsione di un organo consultivo dei tifosi, con pareri obbligatori ma non vincolanti, eletto ogni tre anni dagli abbonati e composto da 3 a 5 membri. Le società professionistiche devono adeguarsi a tale disciplina entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Controlli sulle società professionistiche e Commissione indipendente
Il decreto rafforza il controllo sull’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Le federazioni devono prevedere controlli tempestivi, efficaci ed esaustivi secondo modalità e principi approvati dal CONI. È istituita la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, con sede a Roma, competente per i controlli funzionali ai provvedimenti federali in materia di ammissione, partecipazione ed esclusione dalle competizioni. La Commissione:
- vigila prima e durante le competizioni;
- certifica la regolarità economico-finanziaria;
- può richiedere documenti, effettuare ispezioni, convocare soggetti apicali e formulare pareri;
- segnala violazioni e propone indagini;
- collabora con CONSOB e altri organismi tecnici;
- relaziona annualmente al Parlamento entro il 30 settembre. La Commissione è autonoma e collegiale, con durata dell’incarico di 7 anni per presidente e membri non di diritto. Sono previste incompatibilità stringenti, obbligo di segreto, adozione di un regolamento interno, bilanci annuali, controllo della Corte dei conti e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il personale di ruolo è limitato a 30 unità e le assunzioni non dirigenziali di ruolo decorrono dal 1° gennaio 2026.
Regime finanziario
L’attuazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Obiettivi di sistema
Il provvedimento valorizza il ruolo sociale dello sport, la tutela dei minori e delle persone con disabilità, la formazione dei giovani atleti, la parità di genere nel lavoro sportivo, la sicurezza degli ambienti sportivi e il sostegno allo sport di base e al volontariato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 57 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legislativo · 28 feb 2021DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40
- Decreto legislativo · 28 feb 2021DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39
- Decreto legislativo · 28 feb 2021DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38
- Decreto legislativo · 28 feb 2021DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 37
- Decreto legislativo · 2 feb 2021DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 32
- Decreto legislativo · 2 feb 2021DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 27
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →