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Sentenza

Sentenza n. 11992/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della Determinazione n. G04315 del 1.04.2026 della Regione Lazio - Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, comunicata in data 2.04.2026, avente ad oggetto "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione", nella parte in cui: i) approva l'operato del RUP in merito alla valutazione e al mancato accoglimento delle richieste di secretazione dell'offerta tecnica, come riportato nel verbale del 27/03/2026; ii) determina di rendere disponibili tramite la piattaforma le offerte presentate, tra cui quella di Polygon S.p.A., decorso il termine di impugnazione di 10 giorni; iii) stabilisce che “Il presente atto è impugnabile nel termine di giorni 10 (dieci) dalla sua pubblicazione nella parte in cui si dispone in merito al mancato accoglimento delle richieste di secretazione delle offerte presentate dagli operatori economici [...] POLYGON S.P.A. [...]". - del Verbale di verifica richieste di secretazione offerte tecniche del 27.03.2026, quale atto presupposto, connesso e consequenziale, nella parte in cui il RUP, all'esito della propria istruttoria, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di secretazione avanzata da Polygon S.p.A di ogni atto, anche ignoto, a mezzo del quale sia stata respinta la richiesta di secretazione formulata da Polygon s.p.a. e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, lesivo degli interessi della società ricorrente. E per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente a mantenere riservata l’offerta tecnica e la documentazione oggetto di espressa richiesta di secretazione.

Giustizia amministrativa202604326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decisione della stazione appaltante di non accogliere la richiesta di secretazione dell'offerta tecnica relativa al lotto 2 e di renderla integralmente disponibile agli altri concorrenti utilmente classificati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale di aggiudicazione, limitatamente alla parte concernente il mancato accoglimento della richiesta di secretazione della propria offerta tecnica, nonché il verbale del RUP del 27 marzo 2026. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 16 del disciplinare di gara, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e illogicità della motivazione e travisamento dei fatti. Con il secondo motivo ha denunciato disparità di trattamento, illogicità manifesta, motivazione perplessa e contraddittoria e violazione del giusto procedimento. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dei principi di tutela della concorrenza e della par condicio, sviamento e violazione dell'art. 41 Cost. La società ha sostenuto di avere prodotto un'analitica dichiarazione a sostegno della secretazione e che le parti dell'offerta indicate riguardassero il proprio know how aziendale, la cui divulgazione avrebbe procurato agli altri concorrenti un indebito vantaggio competitivo. È stata inoltre proposta domanda di accertamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., del diritto a mantenere riservata l'offerta tecnica e la documentazione oggetto della richiesta.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i tre motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che le deroghe all'accesso e l'oscuramento dell'offerta devono essere interpretati restrittivamente, poiché l'esclusione della conoscibilità degli atti di gara incide sui principi di imparzialità e trasparenza. La secretazione richiede una dichiarazione motivata e la prova concreta che le informazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali. Il giudice ha richiamato i requisiti dell'art. 98 del codice della proprietà industriale: segretezza oggettiva, valore economico derivante dalla segretezza e adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerla. Non è sufficiente il generico richiamo al know how aziendale o alla peculiarità dell'offerta; l'operatore deve individuare con chiarezza le specifiche informazioni, la loro funzione e il vantaggio competitivo o tecnologico derivante dalla loro segretezza. Nel caso concreto, la dichiarazione della ricorrente è stata ritenuta generica, ripetitiva e stereotipata, perché riferita a elementi ordinari di un'offerta tecnica, quali manutenzione, inventario, formazione, orari e contact center, senza dimostrare né il vantaggio concreto e attuale derivante dalla divulgazione né l'esistenza di misure interne di protezione, come policy o accessi limitati. Proprio l'indeterminatezza delle allegazioni non consentiva alla stazione appaltante di individuare specifiche parti effettivamente coperte da segreto; pertanto, era legittima la decisione di rendere disponibile l'offerta nella sua integralità. Il TAR ha inoltre precisato che la controversia riguardava il mancato oscuramento disposto dalla stazione appaltante, non una richiesta di accesso difensivo formulata da un concorrente, sicché non rilevava il diverso bilanciamento tra riservatezza e diritto di difesa. La domanda risarcitoria è stata respinta quale conseguenza della legittimità dell'azione amministrativa. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di 1.000 euro oltre accessori in favore della Regione Lazio.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    L'esclusione dall'accesso di tutta o parte della documentazione costituente l'offerta (tecnica o economica) è subordinata alla dichiarazione motivata della parte interessata all'oscuramento e alla prova che le informazioni contenute nell'offerta costituiscono segreti tecnici o commerciali.

    La secretazione dell'offerta costituisce eccezione alla regola dell'accessibilità e richiede una dichiarazione motivata e comprovata; non è sufficiente un generico richiamo al know how aziendale.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    La disposizione consente di sottrarre all'accesso, mediante oscuramento, parti dell'offerta dell'operatore economico.

    L'oscuramento deve essere applicato secondo criteri rigorosi e restrittivi, limitandolo alle informazioni effettivamente coperte da segreto tecnico o commerciale.

  • art. 98 d.lgs. 30/2005

    Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

    I requisiti normativi di segretezza oggettiva, valore economico e misure di protezione sono necessari per qualificare un'informazione come segreto tecnico o commerciale ai fini dell'oscuramento.

  • art. 22 l. 241/1990

    Sono documenti amministrativi tutti quelli detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, anche se di natura privatistica.

    La documentazione di gara rientra, in linea di principio, nell'ambito della conoscibilità, salve le eccezioni tipiche e tassative previste dalla legge.

  • art. 116 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della domanda di accertamento del diritto della ricorrente a mantenere riservata l'offerta tecnica e la documentazione oggetto della richiesta.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della motivazione mediante rinvio a principi e precedenti giurisprudenziali.

  • art. 2598 c.c.

    Resta utilizzabile, secondo il giudice, per tutelarsi contro eventuali usi impropri delle informazioni acquisite dagli altri partecipanti alla gara.

Massime di principio

  • La secretazione di tutta o parte dell'offerta tecnica o economica costituisce un'eccezione alla regola della trasparenza e deve essere interpretata restrittivamente; l'operatore economico deve presentare una dichiarazione motivata e comprovare concretamente la natura di segreto tecnico o commerciale delle informazioni.
  • Ai fini dell'oscuramento dell'offerta, il richiamo al know how aziendale non è sufficiente: l'operatore deve individuare specificamente le informazioni riservate, descriverne oggetto e funzione, dimostrare il vantaggio competitivo derivante dalla segretezza e provare l'adozione di misure ragionevolmente adeguate a proteggerle.
  • La nozione di segreto tecnico o commerciale rilevante nelle procedure di gara deve essere verificata alla luce dei requisiti dell'art. 98 del d.lgs. 30/2005: segretezza oggettiva, valore economico conseguente alla segretezza e misure di protezione adeguate.
  • Non ogni elemento originale dell'organizzazione o dello schema tecnico dell'offerta costituisce segreto tecnico o commerciale; la tutela è riservata a elaborazioni o studi specialistici, suscettibili di applicazione in una serie indeterminata di appalti e idonei a procurare un concreto vantaggio concorrenziale se divulgati.
  • Quando la dichiarazione dell'operatore è generica, stereotipata e non consente di individuare le specifiche parti dell'offerta coperte da segreto, la stazione appaltante può legittimamente negare l'oscuramento e rendere disponibile l'offerta nella sua integralità.
  • L'eventuale uso improprio, da parte di altri concorrenti, delle informazioni legittimamente acquisite attraverso l'accesso può essere contrastato mediante gli ordinari strumenti di tutela contro gli atti di concorrenza sleale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaProcedura di gara
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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