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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15264/2025 del 08/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2010, fondato su movimentazioni bancarie ritenute non giustificate. La CTR del Lazio aveva accolto l'appello del contribuente, valorizzando la documentazione prodotta in secondo grado e ritenendo regolare la contabilità, con conseguente esclusione del recupero a tassazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e vizio motivazionale, per non avere la CTR esaminato l'appello incidentale dell'Ufficio sulla dedotta inammissibilità del ricorso introduttivo, che sarebbe stato in realtà una mera istanza di accertamento con adesione e non un ricorso giurisdizionale; (2) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR non aveva adeguatamente considerato la presunzione legale derivante dai versamenti e prelevamenti bancari e non aveva verificato analiticamente le giustificazioni fornite per ciascuna movimentazione; (3) motivazione apparente e violazione dell'art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546/1992, perché la sentenza d'appello avrebbe liquidato in modo apodittico il materiale probatorio, senza un reale percorso argomentativo sulla prova presuntiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, ritenendo non sufficientemente riprodotto il ricorso introduttivo e quindi non verificabile l'asserito errore della CTR; ha rigettato il terzo motivo, escludendo che la motivazione della sentenza fosse meramente apparente; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che in tema di accertamenti bancari il giudice di merito deve verificare in modo rigoroso, per ogni singola movimentazione, se il contribuente abbia fornito prova analitica dell'estraneità delle operazioni a fatti imponibili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia non può essere utilmente proposta quando investe una questione processuale senza una completa ricostruzione dell'atto necessario a verificarne il contenuto e la decisività.

  • artt. 18, 20, 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    Sono richiamati per sostenere l'asserita inammissibilità del ricorso introduttivo; tuttavia la Corte osserva che, senza la compiuta riproduzione dell'atto, non è possibile verificare la fondatezza della doglianza.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    In materia di accertamenti bancari opera una presunzione legale che impone al contribuente di provare analiticamente l'estraneità di ogni singola movimentazione a fatti imponibili.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato in coerenza con il regime probatorio degli accertamenti bancari, secondo cui la prova contraria del contribuente deve essere specifica per ciascuna operazione.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente grava dell'onere della prova per superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie contestate.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione delle presunzioni deve essere svolta in modo rigoroso e motivato, con esame analitico e complessivo degli indizi.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di percepire il fondamento della decisione; nel caso concreto la Corte ha escluso tale vizio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per i vizi di nullità della sentenza, sia per omessa pronuncia sia per motivazione apparente.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato solo per dare atto del deposito di memoria nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, il contribuente deve superare la presunzione legale con prova analitica dell'estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili; non è sufficiente una giustificazione generica o complessiva.
  • Il giudice di merito, quando esamina movimenti bancari contestati, deve effettuare una verifica rigorosa e specifica su ogni singola movimentazione e darne conto puntualmente in motivazione.
  • La censura di omessa pronuncia o di violazione delle norme sul processo tributario richiede la completa e specifica riproduzione dell'atto processuale rilevante, in modo da consentire il controllo di decisività della doglianza.
  • La motivazione è apparente solo se, pur esistente graficamente, non rende percepibile il ragionamento decisorio; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica se il percorso logico è comunque ricostruibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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