Cassazione Civile, Ordinanza n. 15262/2025 del 08/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con ripresa IVA per operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la pretesa fiscale, valorizzando: la tempestività dell'atto per effetto del raddoppio dei termini in presenza di denuncia/ notizia di reato riferibile anche alla contribuente; l'adeguatezza della motivazione del PVC e dell'avviso, nonostante l'omessa trasposizione di alcuni esiti investigativi (in particolare rogatoria a San Marino e dichiarazioni di vettori); e un ampio quadro indiziario da cui emergeva che le fatture emesse da Comipar s.r.l. documentavano operazioni soggettivamente inesistenti, con conoscenza o conoscibilità della frode in capo alla contribuente. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che la denuncia richiamata non la riguardasse, né riguardasse reati del d.lgs. 74/2000, e che fosse stata indirizzata ad altri soggetti; 2) violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso e del PVC, per mancata allegazione/riproduzione di atti richiamati ma non conosciuti; 3) violazione delle norme IVA e dei criteri presuntivi/probatori, assumendo che l'Ufficio non avesse provato la conoscenza o conoscibilità della fittizietà delle operazioni da parte dell'acquirente. In memoria la ricorrente ha inoltre prodotto due sentenze penali assolutorie invocando l'art. 21-bis d.lgs. 74/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibili tutti e tre i motivi perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare: il primo motivo non coglieva la motivazione della CTR, che aveva valorizzato il riferimento, nella notizia di reato, anche alla società ricorrente e all'evasione fiscale emersa dai movimenti finanziari; il secondo non si misurava con l'affermazione della CTR sulla sufficiente motivazione del PVC e sulla distinzione tra onere motivazionale dell'atto e onere probatorio dell'Ufficio, integrato anche da ulteriori notizie di reato; il terzo ignorava il quadro indiziario ricostruito dalla CTR per affermare sia la soggettiva inesistenza delle operazioni sia la consapevolezza della frode da parte della contribuente. La Corte ha inoltre escluso rilievo alle sentenze penali assolutorie prodotte in memoria, perché non riferite ai medesimi fatti materiali e, in parte, neppure all'annualità 2008 oggetto dell'avviso. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, per quanto emerge dal testo, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in tema di termini di accertamento e raddoppio in presenza di denuncia o notizia di reato.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di termini di decadenza dell'accertamento IVA e loro raddoppio.
art. 1, comma 132, legge n. 208 del 2015
Applicato dalla CTR come base per ritenere tempestivo l'atto impositivo in presenza di notizia di reato rilevante.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione dell'avviso di accertamento IVA.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione alla ripresa IVA per operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA negato per le operazioni fittizie.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova.
art. 2727 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici.
art. 2729 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di gravità, precisione e concordanza degli indizi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memoria in cassazione.
art. 21-bis d.lgs. 10/03/2000, n. 74
La Corte ne ha negato l'applicazione perché le sentenze penali prodotte non riguardavano i medesimi fatti materiali e/o la stessa annualità d'imposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 416 c.p.
Menziato nel capo di imputazione penale richiamato per escludere l'identità dei fatti con quelli tributari.
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato nei capi di imputazione penali prodotti in memoria, ma ritenuto non coincidente con i fatti oggetto dell'avviso impugnato.
Massime di principio
- In tema di raddoppio dei termini di accertamento, è sufficiente che la notizia di reato, pur se diretta anche verso soggetti diversi dal contribuente, contenga un riferimento al medesimo soggetto e a fatti riconducibili a evasione fiscale; non è necessario che la denuncia sia formalmente intestata esclusivamente al contribuente.
- La censura di violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso o del PVC è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio della decisione di merito, e cioè con l'affermazione che il PVC sia già adeguatamente motivato e che gli ulteriori atti richiamati rilevino sul piano probatorio, non necessariamente su quello motivazionale.
- Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio può fondare la pretesa su un quadro indiziario grave, preciso e concordante idoneo a dimostrare sia la fittizietà della fatturazione sia la consapevolezza, o almeno la conoscibilità, della frode in capo al cessionario.
- Il giudice di legittimità non rivaluta il merito del compendio indiziario se il ricorso non si confronta puntualmente con la ricostruzione fattuale e con le specifiche argomentazioni adottate dal giudice di appello.
- Le sentenze penali di assoluzione producono effetti nel processo tributario solo se riferite al medesimo soggetto e agli stessi fatti materiali oggetto di valutazione, e solo nei limiti previsti dalla disciplina speciale richiamata; la mera vicinanza soggettiva o temporale non basta a determinarne l'efficacia vincolante.
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