Cassazione Civile, Ordinanza n. 15258/2025 del 08/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2015, emesso nei confronti di una società ritenuta dall’Ufficio non operativa ai sensi dell’art. 30 della l. n. 724 del 1994. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello l’Amministrazione aveva censurato tale decisione, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l’appello, ritenendo, da un lato, che l’interpello disapplicativo non fosse condizione di procedibilità della tutela del contribuente e, dall’altro, che la mancata produzione di ricavi fosse giustificata da una situazione oggettiva impeditiva, individuata nel mancato collaudo di un fabbricato per ragioni che il giudice di merito aveva letto in chiave non ostativa alla prova contraria. In cassazione l’Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, commi 4-bis e 4-ter, l. n. 724 del 1994 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la presunzione di non operatività può essere superata solo dimostrando oggettive situazioni estranee alla volontà della società e che, nel caso concreto, il mancato collaudo dipendeva invece da inadempimenti della stessa contribuente, quindi da una causa imputabile e non idonea a integrare la prova contraria prevista dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha affermato che, in tema di società non operative, la prova contraria ex art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994 richiede l’allegazione e dimostrazione di una situazione oggettiva che abbia reso impossibile il conseguimento dei ricavi, da valutare anche in relazione alle effettive condizioni di mercato; non basta la mera mancata scelta di produrre ricavi, né è sufficiente una situazione impeditiva che derivi da inadempimenti o condotte del contribuente. Ha quindi ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva valorizzato il solo profilo della non imputabilità intesa come assenza di una scelta di non conseguire ricavi, trascurando che il mancato collaudo, se riconducibile a inadempienze della società, non integra una situazione oggettiva impeditiva ai fini della disapplicazione della disciplina antielusiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 30, commi 4-bis e 4-ter, legge n. 724 del 1994
La presunzione di non operatività delle società di comodo può essere superata solo mediante la prova di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi; tali situazioni devono essere estranee alla sfera di controllo del contribuente e valutate in concreto, anche rispetto alle condizioni di mercato.
art. 2697 c.c.
Il contribuente che invoca la disapplicazione della disciplina sulle società non operative deve fornire la prova dei fatti impeditivi posti a fondamento della propria pretesa difensiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La non corretta sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie normativa integra vizio di violazione di legge censurabile in cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato solo per la memoria depositata dalla controricorrente nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In tema di società non operative, la prova contraria alla presunzione legale richiede la dimostrazione di un impedimento oggettivo al conseguimento dei ricavi, non di una mera scelta imprenditoriale di non produrli.
- La nozione di "situazione oggettiva" ex art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994 non coincide con qualsiasi evento sfavorevole: occorre che l’impedimento fuoriesca dall’ambito di controllo del contribuente o non sia superabile per fattori estranei alla sua organizzazione.
- Il giudice di merito deve verificare in concreto se la mancata operatività derivi da circostanze davvero esterne e impeditive; se il fatto impeditivo è causato da inadempienze del contribuente, la presunzione non è superata.
- La disciplina delle società di comodo ha finalità sia antievasive sia antielusive, e non può essere svuotata mediante una lettura della prova contraria limitata alla sola assenza di volontà di conseguire ricavi.
- Quando i fatti storici sono pacifici, l’errore nell’applicarli alla clausola generale della norma può essere sindacato in cassazione come vizio di sussunzione ex art. 360, n. 3, c.p.c.
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