Cassazione Civile, Ordinanza n. 15259/2025 del 08/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2016, con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione costi e spese dedotti da un contribuente che svolgeva, tramite la propria ditta individuale, attività di raccolta di giochi e scommesse in forma ritenuta abusiva, per conto di allibratori esteri privi di concessione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo deducibili i costi perché, al momento della dichiarazione e della deduzione, non era ancora stata esercitata l’azione penale, pur essendo successivamente intervenuto il decreto di citazione a giudizio. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 1, comma 67, L. 220/2010, dell’art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’indeducibilità dei costi da reato dipende dalla loro diretta utilizzazione per il compimento di un delitto non colposo e non richiede che l’azione penale sia stata esercitata prima della deduzione in dichiarazione; la CTR avrebbe quindi erroneamente introdotto un requisito temporale non previsto dalla norma e avrebbe inoltre trascurato che, nella specie, l’ufficio aveva determinato l’incidenza dei costi con criterio percentuale non contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l’art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 non richiede che l’esercizio dell’azione penale sia anteriore alla deduzione dei costi in dichiarazione, poiché la norma collega l’indeducibilità alla natura dei costi e alla loro diretta utilizzazione per il compimento di attività qualificabili come delitto non colposo, subordinandola soltanto al fatto che il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. La lettura della CTR, che aveva attribuito rilievo decisivo alla posteriorità dell’azione penale rispetto alla deduzione, è stata ritenuta incompatibile con il dato letterale della norma e foriera di irragionevoli disparità di trattamento. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro di denuncia della violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 1, comma 67, L. 220/2010
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della base imponibile dell’imposta, ma senza rilievo autonomo decisivo nella motivazione finale.
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
«non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale»
La norma è interpretata nel senso che l’indeducibilità dipende dal collegamento funzionale tra costo e attività delittuosa, non da un requisito temporale relativo al momento in cui l’azione penale è esercitata rispetto alla deduzione; è sufficiente che l’azione penale sia stata esercitata, anche successivamente alla dichiarazione.
art. 424 c.p.p.
È citato per richiamare il decreto che dispone il giudizio, quale possibile indice dell’esercizio dell’azione penale nella disciplina previgente richiamata dalla CTR.
art. 425 c.p.p.
È citato per il rinvio alla sentenza di non luogo a procedere nella ricostruzione normativa svolta dalla CTR.
art. 157 c.p.
È menzionato nel testo della CTR come causa di estinzione del reato richiamata nel quadro normativo, senza incidere sulla decisione finale di legittimità.
art. 4 L. 401/1989
È richiamato per descrivere il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa, che costituisce il fatto penalmente rilevante alla base del recupero fiscale.
art. 88 T.U.L.P.S.
È richiamato come autorizzazione amministrativa/polizia la cui mancanza connota l’abusività dell’attività di scommesse.
art. 25 codice delle telecomunicazioni
È menzionato per completezza del richiamo normativo sull’attività svolta tramite comunicazioni telematiche o telefoniche.
art. 2697 c.c.
È richiamato come parametro sulla ripartizione dell’onere della prova, ma la Corte fonda la decisione principalmente sull’interpretazione della norma fiscale.
Massime di principio
- In materia di indeducibilità dei costi da reato, il discrimine non è il momento in cui il costo è stato dedotto in dichiarazione, ma la sussistenza del collegamento funzionale tra costo e attività direttamente impiegata per il compimento del delitto non colposo, purché il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale.
- L’art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 non introduce un requisito temporale che subordini l’indeducibilità alla previa contestazione penale rispetto all’accertamento fiscale: la norma richiede solo il dato oggettivo del collegamento con un reato e il sopravvenuto esercizio dell’azione penale.
- L’interpretazione della disciplina fiscale dei costi da reato deve evitare esiti irragionevoli e trattamenti differenziati di fatti sostanzialmente identici in base ai tempi, casuali, dell’iniziativa del pubblico ministero.
- Quando l’ufficio accerta costi correlati ad attività illecite, può procedere anche mediante criteri di imputazione percentuale dell’incidenza dei costi, se il relativo metodo non risulti specificamente contestato nel giudizio di merito.
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