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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15260/2025 del 08/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, con cui l'amministrazione finanziaria contestava a una società l'indebita detrazione IVA e l'infedele dichiarazione, in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello incidentale della società e ha rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo tardiva la pretesa perché non applicabile la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 l. n. 289/2002. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 10 l. n. 289/2002, sostenendo che la proroga dei termini dovesse applicarsi anche nella materia IVA, nonostante l'incompatibilità del condono IVA con il diritto unionale; 2) violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., contestando l'affermazione che il giudice di primo grado avesse introdotto d'ufficio il raddoppio dei termini ex art. 57 d.P.R. n. 633/1972; 3) violazione dell'art. 101 c.p.c. per l'asserita erronea applicazione del contraddittorio su questione rilevata d'ufficio; 4) violazione dell'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e del d.lgs. n. 74/2000, censurando il rilievo attribuito al mancato invio della notitia criminis. La resistente non si è costituita in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi. Ha affermato che l'art. 10 l. n. 289/2002, che proroga di due anni i termini di accertamento per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni sul condono, resta applicabile anche in materia IVA, poiché la disapplicazione del condono IVA per contrasto con il diritto dell'Unione non comporta la disapplicazione della proroga dei termini, la quale rafforza il potere di accertamento e non implica rinuncia al tributo. Conseguentemente, poiché l'avviso di accertamento riguardava l'anno 2002 ed era stato notificato nel 2008, il giudice di merito aveva erroneamente escluso la tempestività della pretesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 27 dicembre 2002, n. 289

    «Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di due anni.»

    La proroga biennale dei termini di accertamento si applica anche in materia IVA; la disapplicazione del condono IVA per contrasto con il diritto dell'Unione non travolge la proroga, che serve a preservare e rafforzare il potere accertativo dell'Amministrazione.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato come termine ordinario di decadenza per l'accertamento IVA e, nel ragionamento della Corte, come parametro la cui scadenza può essere differita dalla proroga di cui all'art. 10 l. n. 289/2002.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato nei motivi, ma la Corte assorbe la relativa censura; il tema riguarda il limite dell'oggetto del giudizio rispetto alle ragioni dell'atto impositivo.

  • art. 101 c.p.c.

    È evocato nei motivi, ma la Corte assorbe la relativa censura; nel giudizio di merito era stato prospettato un rilievo officioso senza contraddittorio.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    È richiamato con riferimento alle ipotesi di reato che, secondo la tesi della controparte e del giudice di merito, avrebbero potuto giustificare il raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È menzionato nella norma sulla proroga dei termini di accertamento.

Massime di principio

  • La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 l. n. 289/2002 opera anche per l'IVA e non viene meno per il solo fatto che il condono IVA sia incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
  • La disapplicazione della disciplina sul condono IVA non comporta automaticamente la disapplicazione della proroga dei termini di accertamento, poiché quest'ultima non rinuncia al tributo ma tutela l'effettività dell'azione accertativa e riscossiva.
  • Quando l'avviso di accertamento è stato notificato oltre il termine ordinario ma entro quello prorogato, la censura di tardività va respinta.
  • Le censure relative a ultrapetizione e violazione del contraddittorio restano assorbite se la decisione viene cassata per l'erronea applicazione della disciplina sostanziale sui termini di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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