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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15255/2025 del 08/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso del credito d'imposta sulle accise del gasolio commerciale richiesto da una società di trasporto pubblico locale per il carburante consumato nel 4° trimestre 2017 da autobus originariamente omologati come Euro 2 ma successivamente dotati, prima del 2016, di filtri antiparticolato (FAP). La contribuente sosteneva che, in ragione dell'installazione dei FAP e dell'annotazione sulle carte di circolazione, i mezzi dovessero considerarsi Euro 3 o superiori ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 645, L. n. 208/2015 e dall'art. 24-ter TUA. Con il ricorso per cassazione articolava due motivi: 1) violazione della disciplina interna sulle accise e falsa applicazione della normativa tecnica sui sistemi di riduzione delle emissioni, assumendo che il riferimento alla categoria Euro dovesse riguardare le caratteristiche ambientali attuali del veicolo e non la classificazione originaria all'omologazione; 2) violazione della Direttiva 2003/96/CE, ritenendo che la normativa italiana avesse ristretto illegittimamente la nozione europea di gasolio commerciale e che dovesse essere sollevata questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte ha riunito i due fascicoli di ricorso avverso la stessa sentenza della CTR Lombardia; ha rigettato il ricorso principale iscritto al n. 1841/2023 perché infondati entrambi i motivi. Ha ritenuto che, in materia di accise sul gasolio per autotrazione, l'agevolazione per i veicoli di una determinata categoria Euro si riferisce alla categoria attribuita in sede di omologazione, che esprime la complessiva condizione del mezzo sotto il profilo ambientale, e che l'installazione successiva dei FAP incide solo sulle emissioni di particolato senza mutare la categoria originaria ai fini fiscali. Ha inoltre escluso il contrasto della disciplina italiana con la Direttiva 2003/96/CE, poiché questa attribuisce agli Stati membri un margine di discrezionalità nell'introdurre aliquote differenziate e non impone di estendere il beneficio ai veicoli Euro 2 o inferiori. Quanto al secondo ricorso, lo ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la stessa impugnazione era stata validamente proposta con il primo ricorso; sono state compensate le spese del secondo ricorso e disposto solo per il primo l'onere dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    La riunione dei procedimenti connessi è ritenuta applicabile anche in cassazione in funzione di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 1, comma 645, L. 25 dicembre 2015, n. 208

    non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore

    Il beneficio fiscale sul gasolio commerciale è escluso per i veicoli omologati Euro 2 o inferiori; la norma non consente di valorizzare la sola modifica successiva del mezzo.

  • art. 24-ter d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    La disciplina del gasolio commerciale è coerente con la limitazione del beneficio ai veicoli non Euro 2 o inferiori.

  • art. 5 del D.M. Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008

    L'installazione dei sistemi di riduzione del particolato produce effetti solo ai fini dell'inquinamento da massa di particolato e non determina un completo mutamento della categoria Euro.

  • Direttiva 2007/46/CE

    L'omologazione CE riguarda la conformità del veicolo ai requisiti tecnici e ambientali al momento dell'immissione in circolazione.

  • Direttiva 2003/96/CE, art. 7, paragrafi 2 e 3

    La direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di differenziare la tassazione del gasolio per uso commerciale; non impone di estendere il beneficio a tutte le categorie di veicoli e consente restrizioni nazionali purché rispettati i livelli minimi comunitari.

  • art. 267 TFUE

    Non ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, mancando un effettivo contrasto tra diritto UE e diritto interno.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Per il ricorso rigettato è dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto; tale presupposto è escluso per il secondo ricorso dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni fiscali sul gasolio per autotrazione, la categoria Euro rilevante è quella attribuita al veicolo in sede di omologazione, non quella desumibile da successive modifiche tecniche installate dopo l'immatricolazione.
  • L'installazione di un filtro antiparticolato su un veicolo originariamente classificato Euro 2 non comporta, di per sé, il passaggio fiscale alla categoria Euro 3 o superiore quando la normativa agevolativa collega il beneficio alla classificazione originaria del mezzo.
  • Le agevolazioni tributarie, in quanto norme eccezionali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
  • La Direttiva 2003/96/CE non impone agli Stati membri di estendere indiscriminatamente l'aliquota ridotta del gasolio commerciale, poiché lascia un margine di discrezionalità nella definizione dei regimi agevolati, purché siano rispettati i livelli minimi di tassazione.
  • Quando la medesima impugnazione sia stata già validamente proposta, un secondo ricorso sullo stesso provvedimento può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non già per il principio di consumazione dell'impugnazione se al momento della proposizione del secondo non era intervenuta una precedente declaratoria di inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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