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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14813/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento di irrogazione di sanzioni IRES per l'anno d'imposta 2010, emesso nei confronti di una società in relazione a operazioni contestate come oggettivamente inesistenti, ritenute funzionali a far apparire importazioni come operazioni intracomunitarie. Secondo l'Ufficio, la società aveva indicato in dichiarazione componenti negativi indebitamente dedotti, riferiti in particolare ad acquisti da un fornitore qualificato come cartiera e a cessioni di beni verso altra società anch'essa ritenuta cartiera. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo non provata la consapevolezza della contribuente di partecipare a una frode carosello. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012, dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, essendo incontestata la natura di mere cartiere dei soggetti coinvolti, i componenti negativi erano comunque indeducibili e la buona fede era irrilevante ai fini IRES; 3) in via subordinata, violazione degli artt. 41 d.l. 331/1993 e 21, comma 7, d.P.R. 633/1972 sul regime di non imponibilità; 4) violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. sulla prova della buona fede; 5) omesso esame di fatti decisivi idonei a escludere la buona fede.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, consentiva di individuare l'oggetto del contendere e la ratio decidendi. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza impugnata aveva deciso facendo leva su un tema diverso da quello effettivamente devoluto, cioè sul recupero IVA e sull'elemento soggettivo della partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti, mentre il giudizio riguardava una sanzione IRES per indebita deduzione di componenti negativi non effettivamente sostenuti, riferita a operazioni contestate come oggettivamente inesistenti. Da ciò è derivata la falsa applicazione delle norme richiamate dal ricorrente. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è solo apparentemente mancante e la sentenza è nulla quando, pur essendo graficamente presente, non consente di percepire il fondamento della decisione senza ricorrere a congetture integrative.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro di censura per la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 8, comma 2, d.l. 16/2012

    È la base normativa della sanzione irrogata per dichiarazione infedele con indebita deduzione di componenti negativi non effettivamente sostenuti ai fini IRES.

  • legge 44/2012

    Norma di conversione richiamata in relazione all'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012.

  • art. 109 TUIR

    È richiamato dalla ricorrente per affermare che i componenti negativi, non effettivamente sostenuti o non determinabili, non sono deducibili.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sul riparto dell'onere della prova in ordine alla deducibilità dei componenti negativi e alla buona fede della contribuente.

  • art. 41 d.l. 331/1993

    Richiamato per il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, ritenuto dalla ricorrente non applicabile per mancanza dei presupposti.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina IVA delle fatture e alla non applicabilità del regime invocato dalla contribuente.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Richiamato in relazione alla detrazione IVA e ai presupposti della sua spettanza.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Richiamato in relazione al potere di accertamento dell'Ufficio e alla prova delle operazioni contestate.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla prova per presunzioni e sulla valutazione degli indizi circa la consapevolezza della frode.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che sia sintetica se dal complesso della sentenza è individuabile la ratio decidendi.
  • In un giudizio su sanzioni IRES per indebita deduzione di costi, il giudice di merito deve pronunciarsi sulla specifica contestazione effettivamente dedotta dall'atto impugnato; è censurabile la decisione che risolva la controversia applicando parametri relativi a un diverso tributo o a un diverso tipo di operazione.
  • Quando l'atto irrogativo riguarda operazioni oggettivamente inesistenti e l'indebita deduzione di componenti negativi non effettivamente sostenuti, è inconferente fondare la decisione sull'elemento soggettivo della consapevolezza della frode proprio delle operazioni soggettivamente inesistenti.
  • La qualificazione corretta della fattispecie tributaria e dell'oggetto dell'atto impugnato è decisiva ai fini dell'applicazione delle norme sostanziali invocate e dell'esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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