Cassazione Civile, Ordinanza n. 28243/2024 del 04/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario tre estratti di ruolo da cui aveva appreso l’esistenza di un debito complessivo di euro 23.076,84 derivante da tre cartelle di pagamento che assumeva mai notificate. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo che le notifiche delle cartelle fossero avvenute presso indirizzi non coincidenti con la residenza risultante dal certificato storico anagrafico, con conseguente mancato raggiungimento dello scopo della notifica. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse travisato il quadro probatorio e omesso di considerare che dagli atti risultavano gli avvisi di ricevimento delle cartelle spedite alla residenza del destinatario, con prova della regolare notifica postale. Nel frattempo era intervenuta la disciplina sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo, che ha reso centrale la verifica della sussistenza di uno specifico pregiudizio idoneo a fondare l’interesse ad agire contro il ruolo o la cartella invalidamente notificata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’agente della riscossione, ma non per una rivalutazione della regolarità delle notifiche; ha invece applicato la disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato, e i principi delle Sezioni Unite sull’impugnazione dell’estratto di ruolo. Ha rilevato che, nel processo pendente, l’azione era ammissibile solo se il debitore dimostrava uno dei casi specifici di pregiudizio previsti dalla norma. Poiché dagli atti non risultava la ricorrenza di alcuno di tali presupposti e il contribuente non aveva dedotto nulla sul punto, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo sul ricorso introduttivo, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite in ragione del sopravvenuto intervento legislativo e dell’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È invocato come parametro del vizio processuale dedotto nel ricorso per cassazione.
Richiamati per censurare il presunto travisamento e la valutazione della prova documentale da parte del giudice di merito.
Richiamato come norma sulla notificazione della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale.
art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale disciplina delle notificazioni degli atti impositivi.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in L. n. 215/2021
Ha introdotto la disciplina che limita l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e seleziona i casi in cui il ruolo o la cartella invalidamente notificata sono direttamente impugnabili per specifici pregiudizi.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio"
La Corte lo applica ai giudizi pendenti e lo considera norma che incide sull’interesse ad agire, rendendo inammissibile l’impugnazione se non è allegato e dimostrato uno dei pregiudizi tipizzati dal legislatore.
Richiamato come strumento processuale per il deposito documentale in cassazione ai fini della prova dell’interesse ad agire.
Richiamato in relazione ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite.
È menzionata solo come base della sospensione del giudizio e del rinvio a nuovo ruolo per istanza di definizione agevolata.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di un estratto di ruolo, la disciplina sopravvenuta che limita l’impugnabilità si applica anche ai processi pendenti, perché incide sull’interesse ad agire fino al momento della decisione.
- L’interesse ad agire contro un ruolo o una cartella asseritamente non notificata non è in re ipsa, ma deve essere specificamente allegato e dimostrato attraverso uno dei pregiudizi tipizzati dalla norma.
- Se nel giudizio pendente non risulta provato uno dei presupposti specifici di pregiudizio previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, il ricorso originario contro l’estratto di ruolo deve essere dichiarato inammissibile.
- In cassazione, la verifica dell’interesse ad agire e dei documenti rilevanti può essere compiuta anche alla luce di documentazione depositata nei limiti consentiti o, ove necessario, rinviata al giudice di rinvio; se però il requisito manca del tutto, la Corte può cassare senza rinvio e dichiarare l’inammissibilità dell’azione introduttiva.
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