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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18052/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata fosse meramente apparente e quindi nulla per violazione del "minimo costituzionale" della motivazione. Ha dichiarato assorbito il primo motivo e ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego dell’Agenzia delle Entrate a un’istanza di rimborso IRES presentata da una società holding in liquidazione, che sosteneva di aver versato imposta in eccesso per la asserita errata mancata applicazione del regime PEX (Participation Exemption) con riferimento a una partecipazione collegata a un ramo d’azienda destinato all’organizzazione di eventi presso l’immobile denominato Villa Novare. La CTR del Veneto aveva ritenuto sussistente il requisito della commercialità dell’attività svolta dalla partecipata, affermando che per l’attività di organizzazione di eventi, con utilizzo dell’immobile, doveva applicarsi il regime PEX e disponendo il rimborso limitatamente all’attività commerciale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 87 d.P.R. 917/1986, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la contribuente non avesse provato i presupposti applicativi del regime PEX; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, deducendo che la motivazione della CTR fosse tautologica e apodittica.

Norme richiamate

  • art. 87 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    regime cd. pex (Participation Exemption)

    Richiamato come norma che disciplina i presupposti applicativi del regime di esenzione sulle partecipazioni; la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione perché il motivo correlato viene assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la contribuente non avesse assolto l’onere probatorio sui presupposti del regime PEX.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni, a sostegno della censura sull’insufficienza della prova dei presupposti del beneficio fiscale.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici, sempre nell’ambito della contestazione sull’accertamento dei requisiti del regime PEX.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte lo richiama in relazione alla nullità della sentenza per motivazione apparente, quale violazione del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato come norma sul contenuto della sentenza tributaria, la cui violazione è stata ravvisata in ragione della motivazione solo apparente della CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di ricorso invocato per il primo motivo, relativo alla violazione di legge sostanziale e delle regole sull’onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro di ricorso invocato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La Corte afferma che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto da questa disposizione.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012

    Richiamato per la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che restringe il sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • L. n. 134 del 2012

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012.

  • Sezioni Unite 8053/2014

    Richiamata per definire i casi di anomalia motivazionale che si traducono in nullità della sentenza: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa o incomprensibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sulla motivazione della sentenza è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.; ne deriva nullità della decisione soltanto quando la motivazione sia assente, meramente apparente, intrinsecamente contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile.
  • È affetta da motivazione apparente la sentenza che si limiti ad affermare in modo assertivo la sussistenza di un requisito decisivo senza indicare il percorso logico-giuridico e gli elementi di fatto su cui tale conclusione si fonda.
  • Quando un motivo di ricorso investe validamente la nullità della motivazione, l’esame del motivo che attiene al merito della controversia resta assorbito se la cassazione viene pronunciata per vizio motivazionale.
  • Nel processo tributario, la decisione che riconosca un beneficio fiscale o un’esenzione deve spiegare in modo puntuale i presupposti fattuali e giuridici del relativo riconoscimento, non essendo sufficiente una mera formula conclusiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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