Cassazione Civile, Ordinanza n. 19147/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2011, recuperando a imponibile euro 20.514,00 e negando la detrazione dell'imposta per ritenute operazioni soggettivamente inesistenti. La società aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado, e la sentenza era stata confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. L'Ufficio ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d), d.lgs. 546/1992 e art. 360, n. 4, c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 56 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente ritenuto invalido l'accertamento per mancata allegazione della documentazione richiamata, nonostante fossero stati allegati atti e stralci del PVC sufficienti a soddisfare gli obblighi motivazionali. La difesa erariale aveva inoltre contestato che la motivazione di merito della CTR fosse meramente assertiva e priva di reale confronto con la ricostruzione dell'Ufficio in tema di frode mediante operazioni soggettivamente inesistenti e uso di società riconducibili al medesimo nucleo familiare, con possibile svuotamento patrimoniale e indebita detrazione IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza di appello affetta da motivazione apparente perché priva di un percorso argomentativo idoneo a rendere comprensibile il fondamento della decisione sia sul tema dell'inesistenza soggettiva delle operazioni sia su quello della pretesa invalidità dell'avviso per mancata allegazione degli atti. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito il secondo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e per il riesame dell'appello dell'Ufficio alla luce dei principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, lett. d), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La decisione ribadisce che la sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e controllabile; la sua mancanza o apparenza integra nullità deducibile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente della sentenza integra un vizio processuale deducibile come nullità della decisione.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato dal ricorrente per contestare la tesi della CTR sulla mancata allegazione degli atti; la Corte osserva che la questione non è stata esaminata in modo effettivo dal giudice di merito.
art. 56, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La norma è richiamata in tema di contenuto e motivazione dell'avviso di accertamento IVA; la Corte osserva che la CTR non ha spiegato perché la documentazione richiamata fosse insufficiente.
art. 42, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È evocato dalla Corte come parametro analogo di motivazione degli atti impositivi; il richiamo serve a sottolineare che la documentazione allegata poteva essere idonea se riproduceva il contenuto essenziale degli atti richiamati.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione deve raggiungere il 'minimo costituzionale', cioè consentire il controllo logico e giuridico della decisione.
La Corte chiarisce, in via preliminare, che il giudizio di cassazione è normalmente definito in camera di consiglio, salvo eccezioni tassative.
È indicato come rito ordinario di definizione camerale del ricorso in cassazione.
È menzionato come ipotesi eccezionale che consente la trattazione in pubblica udienza.
Massime di principio
- Sussiste motivazione apparente quando il giudice di merito afferma conclusioni di accoglimento o rigetto senza indicare in modo intelligibile le basi fattuali e logiche del proprio convincimento, rendendo impossibile il controllo di legittimità.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d'appello richiama in modo chiaro le ragioni della decisione di primo grado e mostra di avere esaminato e disatteso i motivi di gravame; non basta una mera adesione apodittica alla pronuncia precedente.
- Nel processo tributario, la doglianza sulla mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento va scrutinata in concreto, verificando se la documentazione trasmessa al contribuente consenta comunque di conoscere il contenuto essenziale degli elementi posti a base della pretesa.
- Quando l'atto di appello dell'Ufficio prospetta un articolato quadro indiziario di operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice di merito deve confrontarsi specificamente con tali elementi e non può limitarsi a formule generiche sulla regolarità delle fatture o sulla particolarità del settore economico.
- La nullità per motivazione apparente assorbe le ulteriori censure che investono il merito della decisione cassata.
- In cassazione la questione della particolare rilevanza che giustifica la pubblica udienza non ricorre quando il principio di diritto sia già stato affermato o sia soltanto una applicazione di orientamenti consolidati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19138/2025 del 12/07/2025
- ordinanza_civile · 12 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19139/2025 del 12/07/2025
- ordinanza_civile · 12 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19140/2025 del 12/07/2025
- ordinanza_civile · 12 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19141/2025 del 12/07/2025
- ordinanza_civile · 12 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19142/2025 del 12/07/2025
- ordinanza_civile · 12 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19143/2025 del 12/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →