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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26064/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte rigetta il ricorso della società contribuente. Conferma la decisione di merito che aveva dichiarato tardivo e quindi inammissibile il ricorso originario avverso la cartella di pagamento. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a IRES, IVA e altri tributi per l’anno d’imposta 2007. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso originario per tardività, ritenendo valida la notifica dell’atto presupposto. In Cassazione la società propone sei motivi: con il primo deduce la violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e sostiene che la notifica fosse invalida perché eseguita presso il domicilio dell’amministratore anziché presso la sede sociale o il domicilio eletto; con il secondo censura la disciplina della notifica della cartella, lamentando che la CTR non avesse valorizzato l’omessa indicazione della qualifica del soggetto notificatore e che non avesse esaminato l’eccezione, oltre a denunciare vizi di motivazione; con il terzo assume che il difetto di notifica avesse determinato la decadenza dal potere di riscossione; con il quarto lamenta omessa pronuncia sulla dedotta inesistenza dell’obbligazione tributaria; con il quinto e il sesto contesta, rispettivamente, la disciplina applicata e l’inesistenza dell’atto di iscrizione a ruolo. La Corte rileva che il primo motivo è infondato, perché la notificazione alla persona fisica che rappresenta l’ente è consentita in via alternativa alla notificazione presso la sede sociale, se sono indicati qualità e luogo di residenza/domicilio/dimora del rappresentante. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per mescolanza di censure eterogenee, per la novità della questione rispetto alla sentenza impugnata e per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti gli atti del procedimento notificatorio. I motivi dal terzo al sesto, in quanto attinenti al merito, risultano infondati perché presuppongono il superamento delle ragioni di inammissibilità del ricorso originario, già confermate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 1, 3, 4 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere coerentemente riconducibili al vizio denunciato; è inammissibile la mescolanza di censure eterogenee o la prospettazione cumulativa di violazione di legge e vizio motivazionale senza netta distinzione.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato come norma sulla notificazione della cartella di pagamento; la censura della ricorrente è respinta perché non sorretta da adeguata specificità e autosufficienza.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    La notificazione degli atti tributari al domicilio fiscale non esclude la possibilità di notifica alla persona fisica che rappresenta la persona giuridica, in alternativa alla sede, se sono indicati qualità e luogo di residenza o domicilio.

  • artt. 137, 141 e 145 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno dell’asserita invalidità della notificazione; la Corte esclude la violazione perché la notifica al rappresentante della società è ammessa nei termini indicati dal diritto processuale civile.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Invocato per sostenere la decadenza dal potere di riscossione in caso di notifica invalida; la censura resta assorbita/infondata per il rigetto delle doglianze sulla notificazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedotta omessa pronuncia; la censura non supera il rilievo preliminare di inammissibilità e infondatezza del ricorso originario.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per lamentare l’omesso esame di questioni di merito; la doglianza è respinta perché il merito resta precluso dall’inammissibilità del ricorso originario.

  • art. 2 d.lgs. n. 462/1997

    Richiamato nel quinto motivo, ma la censura è respinta in quanto attinente al merito e dipendente dal superamento, non avvenuto, della questione pregiudiziale di tardività.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la notifica di un atto tributario a una persona giuridica può essere validamente eseguita anche presso la persona fisica che la rappresenta, in alternativa alla sede sociale, purché nell’atto siano indicati la qualità del destinatario e il suo luogo di residenza, domicilio o dimora abituale.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione senza distinguere chiaramente i profili di censura e senza rispettare la specificità del mezzo di impugnazione.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente dimostri di averle tempestivamente dedotte nei gradi di merito e indichi specificamente gli atti in cui ciò è avvenuto.
  • Quando si deduce un vizio della relata o del procedimento di notificazione, il ricorso deve riprodurre in modo puntuale il contenuto degli atti rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo della censura senza accesso a fonti esterne.
  • Se il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile per tardività, i motivi che presuppongono l’esame del merito della pretesa tributaria restano infondati o comunque non scrutinabili, poiché non può aprirsi la fase di merito oltre la preclusione processuale già accertata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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