Cassazione Civile, Ordinanza n. 23161/2025 del 12/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento di un superiore inquadramento e, soprattutto, il pagamento delle differenze retributive per avere svolto, presso l'azienda sanitaria, funzioni che assumeva dirigenziali: in particolare funzioni vicarie del responsabile del servizio GEF e mansioni di responsabile del settore contabilità e fiscale. La Corte d'appello aveva negato il diritto, ritenendo inapplicabile l'art. 52 d.lgs. 165/2001, escludendo che vi fosse stato in concreto esercizio vicario di mansioni dirigenziali con carattere di prevalenza e rilevando che le mansioni svolte erano riconducibili alla categoria D, profilo DS. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che l'art. 52 d.lgs. 165/2001 fosse applicabile anche al dipendente non dirigente che svolga mansioni superiori dirigenziali, che non fosse necessaria la direzione formale di un ufficio per ottenere le differenze retributive, che la Corte avesse errato nel pretendere la dimostrazione della classificazione del settore come struttura semplice o complessa e che non avesse valutato correttamente deposizioni testimoniali e una delibera aziendale sull'affidamento di funzioni vicarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero, sotto la veste di violazione di legge e vizi motivazionali, a ottenere una nuova valutazione del merito, attraverso la rilettura di documenti e testimonianze, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il ricorso non si confrontava con una statuizione decisiva della sentenza impugnata, secondo cui le mansioni svolte erano state comunque ricondotte alla categoria D, profilo DS. Pur dichiarando l'inammissibilità, la Corte ha corretto ex art. 384, comma 4, c.p.c. l'affermazione di diritto della sentenza d'appello sull'inapplicabilità dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, precisando che tale norma è invece applicabile anche al dipendente privo di qualifica dirigenziale che assuma di fatto mansioni dirigenziali. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è applicabile anche al dipendente privo di qualifica dirigenziale che assuma di fatto mansioni dirigenziali; non è invece riferibile alla sola posizione di chi sia già inserito nel ruolo unico dirigenziale
richiamato come parametro della disciplina della dirigenza sanitaria e delle mansioni dirigenziali
art. 15 quinquies d.lgs. n. 502/1992
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della tesi sulle mansioni dirigenziali in ambito sanitario
richiamato come norma sulle mansioni superiori e sulle conseguenze retributive
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova del superiore svolgimento di mansioni
art. 36 Cost.
richiamato a fondamento della pretesa retributiva per mansioni asseritamente superiori
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
richiamato come vizio di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato come omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte rileva che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
richiamato anche in relazione al secondo motivo per violazione di legge
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
citato dalla parte ricorrente per ricondurre le attività svolte a funzioni di tipo dirigenziale
consente la correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata pur a fronte della declaratoria di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di inammissibilità, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, pur denunciando formalmente violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito; la Corte di cassazione interviene solo nei limiti del controllo di legittimità, non come terzo grado di giudizio sul fatto.
- Il ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome e decisive della sentenza impugnata; se una statuizione non viene specificamente censurata, essa resta idonea a sorreggere la decisione.
- L'art. 52 d.lgs. 165/2001 si applica anche al dipendente pubblico privo di qualifica dirigenziale che assuma di fatto mansioni dirigenziali, sicché non è corretto escluderne l'operatività solo perché la parte non è già inserita nel ruolo dirigenziale.
- Nel caso di mansioni superiori, la domanda di differenze retributive richiede la dimostrazione concreta delle attività effettivamente svolte e della loro riconducibilità al livello superiore invocato, secondo il riparto dell'onere probatorio.
- La qualificazione delle mansioni come superiori non può fondarsi su affermazioni astratte, ma sulla verifica in concreto del contenuto delle funzioni esercitate e della loro prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale rispetto a quelle dell'inquadramento formale.
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