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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20502/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per sanzioni IVA anno 2011 (irrogate ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 472/1997) notificato a Longobardi quale autore della violazione e responsabile in solido con l'Associazione Sportiva Città di Gragnano. Contestazioni principali: estinzione dell'associazione prima dell'avviso (mancanza di soggettività passiva), difetto di legittimazione e di modalità di notifica, inesistenza della qualità di "amministratore di fatto" e carenza della prova a carico dell'Ufficio; censura della motivazione dell'atto impositivo, duplicazione dei ricavi/errata determinazione del quantum e richiamo all'archiviazione penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: l'estinzione formale di un'associazione non riconosciuta non impedisce che l'Amministrazione finanziaria faccia valere pretese relative al periodo di operatività; quando l'associazione non riconosciuta è cessata l'azione impositiva può essere rivolta nei confronti dell'ultimo legale rappresentante e/o di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione (responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c.); l'avviso notificato a Longobardi era legittimo poiché egli risultava autore materiale delle violazioni e gestore effettivo (deleghe, contratti di sponsorizzazione e movimenti bancari comprovati); la richiesta di archiviazione penale non vincola il giudice tributario; la limitazione delle sanzioni prevista dall'art. 7 del d.l. n. 269/2003 si applica solo agli enti con personalità giuridica e non alle associazioni non riconosciute. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e Longobardi condannato alle spese.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 472 del 1997 (art. 6, comma 8)

    Norma di riferimento per l'irrogazione delle sanzioni IVA: applicata per contestare e quantificare le sanzioni a carico dell'autore materiale della violazione e dei responsabili solidali.

  • codice civile (art. 38)

    Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione

    Fondamento della responsabilità personale e solidale degli individui che hanno agito per l'associazione non riconosciuta: consente di rivolgere l'azione impositiva, anche dopo l'estinzione dell'ente, nei confronti di chi ha diretto o operato per l'ente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 65, comma 4)

    Consente la notifica degli atti intestati al dante causa agli eredi/successori nell'ultimo domicilio; la Corte la utilizza per affermare l'irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'associazione cessata quando l'azione è notificata ai soggetti che ne sono "successori" o responsabili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972 (art. 57) e D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 43)

    I termini per l'accertamento decorrono dalla dichiarazione e, pertanto, l'estinzione dell'ente intervenuta nel frattempo non determina una riduzione ingiustificata dei termini di accertamento.

  • decreto legge n. 269 del 2003 (art. 7)

    Previsione che limita la punibilità diretta della persona fisica in presenza di personalità giuridica dell'ente: la Corte rileva che tale limitazione opera solo per società/enti con personalità giuridica e non può essere estesa alle associazioni non riconosciute.

  • decreto legislativo n. 546 del 1992 (art. 7, comma 5-bis, introdotto dalla legge n. 130/2022)

    La norma rafforza il ruolo probatorio del giudizio tributario ma, secondo la Corte, non sconvolge la distribuzione degli oneri probatori né esclude le presunzioni legali previste dalla normativa sostanziale; non modifica il principio secondo cui, per responsabilità ex art. 38 c.c., il contribuente chiamato a rispondere deve provare la propria estraneità se l'Ufficio fornisce presunzioni rilevanti.

  • codice di procedura civile (art. 360 e art. 112)

    Riferimenti procedurali usati per valutare i mezzi di cassazione: la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, in particolare l'impossibilità di rimettere in discussione in cassazione la valutazione di fatto eseguita dal giudice di merito.

Massime di principio

  • L'estinzione formale di un'associazione non riconosciuta non impedisce all'Amministrazione finanziaria di agire per pretese relative al periodo in cui l'ente era operativo; l'azione può essere rivolta agli "eredi" o ai soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
  • Per le associazioni non riconosciute l'art. 38 c.c. consente di chiamare in causa personalmente e solidalmente chi abbia concretamente diretto o gestito l'attività dell'ente (anche se non è formalmente legale rappresentante).
  • La notifica dell'atto all'ultimo legale rappresentante o a chi ha agito per l'associazione è legittima anche se l'ente è formalmente cessato; l'intestazione dell'atto all'ente cessato è irrilevante se la notifica raggiunge il soggetto idoneo a rispondere.
  • L'art. 7 del d.l. n. 269/2003 limita la responsabilità personale solo per enti con personalità giuridica: non estende protezioni analoghe ad associazioni non riconosciute o società di persone.
  • La decisione penale favorevole o la richiesta di archiviazione non vincolano il giudice tributario: profili penali e tributari possono essere valutati in modo autonomo.
  • In giudizio di legittimità (Cassazione) non è possibile ottenere la rinnovazione della valutazione probatoria di merito; i vizi deducibili sono quelli di diritto e di motivazione/formale previsti dalla legge processuale.
  • La distribuzione degli oneri probatori nel processo tributario resta ancorata alle presunzioni legali della normativa sostanziale; le modifiche procedurali non eliminano la possibilità per l'Ufficio di fondare il proprio convincimento su presunzioni purché nel giudizio siano valutate coerentemente.

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