Cassazione Civile, Sentenza n. 20555/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello di CEVA annullando l'avviso di pagamento TARES relativo all'annualità 2013. Il Comune ha dedotto due motivi: (i) omesso esame di fatti decisivi (CEVA non avrebbe provato la detassazione delle aree di mq. 13.920 e l'attività era cessata il 2/9/2013); (ii) violazione e errata applicazione degli artt. 62, 63 e 70 d.lgs. 15/11/1993, n. 507 e dell'art. 7 legge 27/7/2000, n. 212, per avere la CTR escluso la tassazione delle aree senza adeguata dimostrazione della produzione esclusiva di rifiuti da imballaggi terziari e per avere la CTR ritenuto insufficiente la motivazione dell'avviso impositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha accolto il secondo motivo di ricorso del Comune. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e ha rinviato il giudizio per nuovo esame alla Corte territoriale di secondo grado della Lombardia in diversa composizione. Nel motivare l'accoglimento del secondo motivo, la Corte ha richiamato i principi sulla TARES/TARSU: la tassa è rapportata alla superficie dei locali occupati, l'esclusione opera solo per la parte della superficie in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali; l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (es. superficie, categoria, tariffa e importo unitario), non essendo necessario che l'ente indichi tutte le indagini svolte. La Corte ha ritenuto che, dati gli elementi indicati nell'avviso (superficie, categoria, tariffa, importo unitario), non fosse correttamente esclusa la tassazione senza la prova della produzione esclusiva di rifiuti speciali e ha rimesso la valutazione al giudice di merito.
Norme richiamate
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (decreto Salva Italia) convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214
Ha introdotto la TARES per l'anno 2013; la Corte rileva che la disciplina TARES è sostanzialmente omogenea rispetto alla precedente TARSU e ne applica i principi interpretativi.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (art. 62, comma 3 e altri riferimenti)
Dispone la tassazione rapportata alle superfici occupate e l'esclusione dalla tassa della sola parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali; principio richiamato dalla Corte per valutare l'eventuale esenzione.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7)
Riguarda l'onere della motivazione e la ripartizione dell'onere della prova nel processo tributario; la Corte la richiama in relazione alla valutazione della motivazione dell'avviso impositivo e della distribuzione degli oneri probatori.
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 14 richiamato con riferimento alla disciplina TARES)
Norma di conversione che contiene disposizioni sulla TARES; la Corte la utilizza per spiegare il quadro normativo applicabile all'imposta sui rifiuti per il 2013.
Massime di principio
- La tassa sui rifiuti (TARES/TARSU/TARI) è determinata principalmente sulla base della superficie dei locali occupati; l'esenzione può operare solo per la parte in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali, e ciò va provato da chi ne invoca l'esclusione.
- L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando indica gli elementi essenziali della pretesa (es.: superficie tassata, categoria, tariffa, importo unitario), perché così il contribuente è posto in condizione di contestare an e quantum; non è necessario che l'ente riporti tutte le indagini svolte per determinare la superficie.
- L'ente impositore ha l'onere di provare i presupposti per l'applicazione del criterio prescelto (p. es. la sussistenza dell'occupazione e la superficie tassabile); il contribuente ha invece l'onere di provare l'esistenza di cause di esclusione o riduzione (es. produzione esclusiva di rifiuti speciali).
- Se il contribuente dichiara la produzione di rifiuti speciali o chiede detassazione, è opportuno che alle dichiarazioni siano allegate documentazioni probatorie precise (es. caratteristiche strutturali, modalità di gestione rifiuti, certificazioni della ditta autorizzata) perché, in mancanza, il Comune può mantenere la pretesa e il giudice può richiedere la prova.
- In sede di impugnazione, il giudice di merito deve valutare sia la completezza motivazionale dell'atto impositivo sia la documentazione probatoria prodotta dalle parti; se il giudice di appello annulla per carenza motivazionale, la Cassazione può verificare se gli elementi essenziali erano invece indicati nell'atto e, in tal caso, rinviare il riesame al merito.
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