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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20547/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) promossa dai debitori esecutati dopo il rigetto di reclami ex art. 591 ter c.p.c. contro atti del professionista delegato alla vendita; il ricorrente denunciava nullita', violazioni delle norme procedurali e di diritto, difetto di contraddittorio e contraddittorieta' motivazionale tra motivazione e dispositivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato rispetto del requisito della esposizione sommaria dei fatti previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (ricorso prolisso, confuso e non autosufficiente). Ha inoltre ritenuto i motivi manifestamente infondati o inammissibili. Per responsabilita' processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controricorrenti e a versare, in favore di ciascuna delle quattro parti costituite, l'ulteriore somma di euro 10.000,00. Ha altresi' rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per le conseguenze previste dall'art. 13, co. 1quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Prescrive l'obbligo di esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione; la Corte lo applica come requisito di autosufficienza dell'atto: assenza di tale esposizione determina inammissibilita'.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiesto il richiamo essenziale degli atti e documenti; la Corte sottolinea che la mera riproduzione integrale di atti non sostituisce la sintetica esposizione dei fatti.

  • art. 591 ter c.p.c.

    Regola il reclamo contro atti del professionista delegato alla vendita nel procedimento esecutivo; nel caso i reclami erano stati proposti e rigettati in sede esecutiva.

  • art. 617 c.p.c.

    Disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; il Tribunale aveva esaminato l'opposizione promossa dopo il rigetto dei reclami e l'ha respinta, decisione confermata indirettamente dalla Cassazione.

  • art. 300 c.p.c.

    Prevede l'effetto del decesso della parte sul processo; la Corte conferma che il decesso della parte costituita, se non denunciato, non determina l'interruzione del processo.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Consente la censura per nullita' della sentenza; la Corte ha ritenuto le censure per nullita' infondate o generiche e dunque inammissibili.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Consente la declaratoria di inammissibilita' o infondatezza manifesta dei motivi; la Corte lo ha invocato per motivare l'inammissibilita' e l'irricevibilita' dei singoli motivi.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Prevede la condanna per responsabilita' processuale aggravata e il pagamento di somme a titolo di sanzione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di 10.000 euro a ciascuna controricorrente.

  • art. 161, 298, 304 c.p.c.

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla forma e contenuto della sentenza; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi relativi a presunte violazioni formali del provvedimento impugnato.

  • art. 13, co. 1quater, D.P.R. n. 115/2002 e art. 1, co. 17, legge 24/12/2012 n. 228

    Determinano conseguenze procedurali e amministrative connesse all'improcedibilita' o inammissibilita' dell'impugnazione; la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti applicativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione e' essenziale una esposizione sintetica e autosufficiente dei fatti: evitare riproduzioni integrali di atti e documenti e presentare chiaramente le reciproche pretese, i presupposti di fatto e le doglianze giuridiche.
  • Il mancato rispetto del requisito di esposizione sommaria previsto dall'art. 366 c.p.c. comporta l'inammissibilita' del ricorso; la Corte non deve essere costretta a ricostruire i fatti dai documenti allegati.
  • Nei giudizi esecutivi la distinzione tra reclamo contro atti del professionista delegato (art. 591 ter) e opposizione agli atti esecutivi (art. 617) e' rilevante: occorre impugnare con il rimedio corretto e nei termini adeguati.
  • Non e' causa automatica di interruzione del processo il decesso di una parte costituita, se non dichiarato dal difensore; la procedura prosegue salvo diverse previsioni o interventi processuali.
  • Non e' ammesso introdurre in fase di cognizione piena dell'opposizione motivi nuovi non dedotti in precedenza ove la giurisprudenza li ritenga inammissibili; la strategia processuale deve essere coerente e tempestiva.
  • La proposizione di impugnazioni palesemente inammissibili o pretestuose puo' comportare sanzioni economiche ex art. 96 c.p.c.; occorre valutare la fondatezza e la forma del ricorso prima di proporlo.
  • Il principio del contraddittorio e la coerenza motivazionale devono essere valutati sulla base del registro processuale: censure generiche o non specificate saranno dichiarate inammissibili.

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