Cassazione Civile, Sentenza n. 20513/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del provvedimento di sospensione del rimborso del credito IRES (anno 2015) disposto dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 472/1997, motivato dall'esistenza di carichi pendenti iscritti a ruolo nei confronti della cedente (Industria Manifatture Tessili Angiolo Paoletti s.p.a.). La Banca IFIS contestava la legittimità della sospensione sostenendo che l'Agenzia non aveva fornito prova della esistenza e della notifica degli atti impositivi (cartelle/atti di contestazione) da cui risultassero i crediti vantati in compensazione, avendo prodotto in giudizio solo estratti/interrogazioni del sistema dei ruoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva ritenuto sufficiente la produzione delle interrogazioni al sistema informativo dei ruoli. La Corte ha affermato che, ai fini della legittima sospensione ex art. 23 d.lgs. 472/1997, l'Amministrazione deve dimostrare la notifica all'interessato degli atti di contestazione o di irrogazione (ovvero della cartella/atto che legittima il controcredito), non potendo limitarsi al solo estratto di ruolo contenente la data indicativa di notifica. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. 2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.
La sospensione del rimborso è subordinata alla notifica all'interessato di un atto di contestazione o di irrogazione; la misura è cautelare, limitata all'importo risultante dall'atto/decisione e richiede prova della notifica dell'atto che legittima la richiesta di compensazione.
d.P.R. n. 602/1973 (articoli 14, 15, 24, 25, 26, 45 e segg.)
Richiamate in relazione alla disciplina della riscossione e del ruolo; la Corte ha rilevato che gli estratti di ruolo non sostituiscono la prova della notifica degli atti impositivi validi per legittimare la sospensione.
r.d. n. 2440/1923 art. 69
Citato per distinguere il fermo amministrativo (potere di autotutela) dalla disciplina specifica dell'art. 23: quest'ultima richiede formalizzazione dell'accertamento con atto notificato e limiti quantitativi.
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Richiama il principio per cui chi deduce fatti ha l'onere di provarli: la Corte ha ritenuto che l'Amministrazione deve provare la notifica degli atti impositivi che giustificano la sospensione.
art. 115 e 116 c.p.c. (mezzi di prova e valutazione)
Riferiti in relazione alla valutazione probatoria degli elementi prodotti in giudizio; la Corte ha ritenuto insufficiente la prova offerta dall'Agenzia mediante estratti di ruolo.
Richiamato nella impostazione dei motivi connessi a crediti e prelazioni in presenza di procedure concorsuali; comunque non determinante nel dispositivo, assorbito dal motivo principale.
art. 1243 cod. civ. (certezza, liquidità ed esigibilità del credito)
Citado dalla ricorrente con riferimento alla necessità che il credito dell'Amministrazione sia certo, liquido ed esigibile per essere opposto in compensazione; la Corte non ha affrontato dettagliatamente questo aspetto avendo deciso per la carenza probatoria sulla notifica.
Massime di principio
- Per disporre la sospensione di un rimborso ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 472/1997 l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza e la notifica all'interessato dell'atto di contestazione o di irrogazione che giustifica la trattenuta; il solo estratto di ruolo o interrogazione al sistema informativo non è prova sufficiente della notifica.
- La misura di sospensione prevista dall'art. 23 è di natura cautelare e va limitata all'importo risultante dall'atto o dalla decisione che legittima la pretesa fiscale; l'ufficio deve quantificare e documentare il credito che si intende compensare.
- L'onere della prova circa la notifica degli atti impositivi grava sull'Amministrazione: in giudizio devono essere prodotti documenti o altri mezzi idonei a dimostrare la regolare notifica (es. copie delle cartelle con attestazione di notifica, avvisi di ricezione, atti di notifica).
- In caso di cessione del credito (acquirente di un credito d'imposta), la parte cessionaria può difendersi contestando la prova dell'esistenza e della notifica di carichi pendenti antecedenti alla cessione; l'assenza di prova documentale favorevole comporta il rigetto della sospensione.
- Eccezioni processuali relative alla rappresentanza (procure speciali) possono essere sanate con successivo deposito degli atti notarili ai sensi dell'art. 372 c.p.c., se ciò consente di dimostrare la legittimazione processuale del difensore.
- Se la prova prodotta dall'Amministrazione è ritenuta insufficiente dal giudice di legittimità, la causa viene rimessa al giudice tributario di merito per la rinnovazione dell'istruttoria e la valutazione completa della documentazione probatoria.
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