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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20576/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia contestava che la Stardust fosse una società esterovestita (sede anagrafica a Malta ma sostanziale direzione in Italia) e quindi la legittimità dell'agevolazione fiscale, rilevando ricavi per €658.320 nel 2004; inoltre ha disconosciuto i costi per acquisizione di diritti cinematografici provenienti da Paesi ritenuti a fiscalità privilegiata (cd. black list) ai sensi dell'art.76, comma 7-bis DPR 917/86 (oggi art.110, comma 7 TUIR) e ha richiesto il pagamento di imposte dirette e Iva. La società ha impugnato l'accertamento; la Commissione tributaria provinciale di Roma le ha dato ragione, mentre la Commissione tributaria regionale del Lazio ha emesso la sentenza n.1546/04/2017 (oggetto del ricorso in Cassazione) che ha ritenuto violato il contraddittorio endo-procedimentale e, sul merito, ha escluso elementi idonei a dimostrare l'esterovestizione, valorizzando anche una sentenza penale assolutoria e rilevando che gli acquisti erano da società statunitensi e inglesi (non black list) e che le operazioni non erano imponibili IVA in capo alla Stardust.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso proposti dall'Agenzia delle Entrate (denuncie relative alla errata applicazione dell'art.12, comma 7 L. n.212/2000 sul contraddittorio endoprocedimentale e alla valutazione della sentenza penale), assorbendo il terzo e il quarto motivo, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame (con liquidazione delle spese di legittimità). In particolare la Cassazione ha ritenuto che il contrasto giurisprudenziale sul contraddittorio era stato applicato erroneamente dal giudice regionale e che la sentenza penale invocata non poteva essere il fondamento esclusivo della decisione così come era stata valutata.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    La Corte ricorda che l'obbligo generale del contraddittorio endoprocedimentale grava sull'Amministrazione soprattutto per i tributi armonizzati; per le imposte non armonizzate il vincolo non opera in modo generalizzato salvo specifica previsione normativa; la violazione rileva se il contribuente dimostra che il mancato contraddittorio avrebbe potuto determinare un esito diverso.

  • art. 76, comma 7-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), poi art.110, comma 7 TUIR

    art. 76, comma 7-bis DPR 917/86 (ratione temporis); successivamente art.110, comma 7 TUIR

    Norma usata dall'Ufficio per disconoscere deducibilità di costi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata; la Corte richiama l'esigenza di provare la riconducibilità delle operazioni a paesi black list e la loro effettiva ricaduta fiscale.

  • artt. 17 e 55 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Iva)

    art. 17 e art. 55 DPR 633/1972

    Richiamati in relazione alla contestata assoggettabilità ad Iva delle cessioni dei diritti; la Corte osserva che la valutazione dell'imponibilità richiede corretto esame delle operazioni e delle risultanze probatorie.

  • art. 654 c.p.p. e art. 360, primo comma, n. 3 Cod. proc. civ.

    art. 654 cod. proc. pen.; art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.

    Riferimenti utilizzati per censurare la funzione della sentenza penale invocata; la Cassazione sottolinea i limiti nella utilizzazione della pronuncia penale e ne valuta il valore indiziario nell'ambito del giudizio tributario.

  • Giurisprudenza comunitaria e nazionale (es. CJEU Kamino, Sez. U., sent. n. 24823/2015)

    Corte di Giustizia UE, 3 luglio 2014, C-129 e C-130/13 (Kamino); Cass. Sez. U., 9 dicembre 2015, n.24823

    Principi richiamati sul significato del contraddittorio: il contraddittorio può incidere sull'atto solo se è probabile che avrebbe prodotto un risultato diverso; per i tributi armonizzati il principio è più stringente.

  • Sentenza penale Cass. pen. n. 12300/2013

    La pronuncia penale assolutoria può avere valore indiziario nel giudizio tributario, ma non è automaticamente decisiva per stabilire la sede effettiva della società o per risolvere tutte le questioni tributarie; la Cassazione ha ritenuto che la sentenza penale invocata non poteva sostenere da sola la decisione impugnata.

Massime di principio

  • L'obbligo del contraddittorio endo-procedimentale è più stringente per i tributi 'armonizzati' (es. IVA); per le imposte non armonizzate non esiste un vincolo generale salvo espressa norma. La violazione produce effetti invalidanti solo se il contribuente dimostra che il contraddittorio avrebbe potuto modificare l'esito.
  • La mancata effettuazione di accessi o ispezioni non esclude automaticamente la necessità del contraddittorio, ma occorre valutare, caso per caso, se le argomentazioni che il contribuente avrebbe svolto avrebbero potuto modificare l'atto impositivo.
  • La sentenza penale assolutoria ha valore indiziario nel giudizio tributario, specie se irrevocabile; tuttavia non sempre può sostituire l'istruttoria amministrativa o giudiziale in materia di accertamento della residenza fiscale o di altre circostanze economiche.
  • Per contestare l'esterovestizione è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la direzione effettiva e l'effettiva gestione scalzando la presunzione di residenza estera; la mera presenza della sede legale estera non è decisiva.
  • I costi per acquisti da fornitori devono essere ricondotti alla reale provenienza giuridica e sostanziale; acquisti da soggetti non inclusi nella black list non possono essere disconosciuti sulla sola base di presunzioni generiche.
  • Se la Corte di merito applica erroneamente principi di diritto (es. sul contraddittorio o sul valore della sentenza penale), la decisione può essere cassata e il giudizio rinviato per nuovo esame.

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