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Sentenza

Sentenza del 07/06/2024 n. 15999 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia notificava ad A.A. quattro avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2006-2009, imputandogli ai fini IRPEF, ai sensi dell’art. 5 TUIR, la quota dei maggiori redditi accertati in capo alla società, derivanti anche da costi per operazioni inesistenti. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Padova e dell’appello da parte della CTR del Veneto, A.A. ricorreva per cassazione con sei motivi: contestava il raddoppio dei termini di accertamento nei suoi confronti per reati attribuiti agli organi societari; denunciava una violazione dell’art. 112 c.p.c. per il richiamo a un precedente; contestava che gli fosse addebitato di non aver impugnato l’accertamento societario, benché la società fosse fallita; negava l’imputabilità per trasparenza di redditi che assumeva riferibili al solo accomandatario e sosteneva di essere stato impedito nei controlli; infine contestava le sanzioni, richiamando l’archiviazione penale e la denuncia presentata contro l’amministratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato infondati i primi due motivi: il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 si applica anche al reddito imputato per trasparenza ai soci accomandanti quando ricorrano i presupposti dell’obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi societari; non occorre che il socio sia personalmente imputabile del reato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché censurava un’argomentazione della CTR senza contestare il maggior reddito accertato alla società né indicare uno specifico interesse. Quarto e quinto motivo sono stati respinti: il reddito societario, anche se derivante dall’attività illecita di alcuni soci, è imputato ai soci in proporzione alle quote quando l’attività è pertinente all’azione sociale; l’estraneità dell’accomandante alla gestione o la mancata percezione degli utili non escludono l’imputazione. Anche il sesto motivo è stato respinto: l’archiviazione penale non esclude la colpa tributaria derivante dall’omesso o insufficiente controllo della contabilità, e l’esonero previsto per il fatto del terzo richiede l’assenza di dolo o negligenza, anche sotto il profilo della vigilanza. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia le spese, liquidate in 10.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi societari di una società in accomandita semplice determina il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto dall' art. 43 , comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 , vigente ratione temporis, anche del reddito imputato "per trasparenza" ai soci accomandanti

    Il raddoppio dei termini opera anche nei confronti dei soci accomandanti quando i fatti relativi agli organi societari integrino i presupposti dell’obbligo di denuncia penale. Non è necessario che il reato sia contestabile personalmente al socio; il giudice tributario verifica la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non accerta il reato.

  • Art. 5, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    il reddito realizzato da una società di persone in conseguenza dell'attività delittuosa di taluni soci va imputato a tutti i soci, in proporzione alla relativa quota, non rilevando che taluni di essi non abbiano concorso nel reato.

    Il reddito delle società di persone è imputato direttamente ai soci secondo le rispettive quote, indipendentemente dalla percezione degli utili e dalla partecipazione alla gestione. L’imputazione comprende i redditi prodotti da attività illecite pertinenti all’azione della società; la mancata partecipazione del singolo socio all’illecito non la esclude.

  • Art. 2320, ultimo comma, codice civile

    la colpa consiste nell'omesso od insufficiente esercizio del potere di controllo sull'esattezza dei bilanci della società, ai sensi dell'art. 2320 u.c. cod. civ.

    Il socio accomandante può essere ritenuto colpevole ai fini delle sanzioni tributarie se non esercita in modo adeguato i poteri di controllo sulla contabilità e sui bilanci sociali. La sola estraneità all’amministrazione non basta a escludere la colpa.

  • Art. 5, d.lgs. n. 472/1997

    la sanzione, quindi, non viene irrogata all'accomandante sulla base della mera volontarietà, in contrasto con l'elemento della colpevolezza introdotto dall' art. 5 del d.l.gs. n. 472 del 1997 , in quanto, nel suo caso, la colpa consiste nell'omesso od insufficiente esercizio del potere di controllo sull'esattezza dei bilanci della società, ai sensi dell'art. 2320 u.c. cod. civ.

    La responsabilità sanzionatoria richiede colpevolezza: per il socio accomandante essa può consistere nella negligenza nell’esercizio dei poteri di controllo, non nella mera qualità di socio o nella sola volontarietà della condotta.

  • Art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    la previsione dell' art. 6 , comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997 , che invero si riferisce all'omesso pagamento di imposte per fatto del terzo, cioè dl professionista delegato dal contribuente, postula pur sempre, come chiarito in più occasioni da questa Corte, l'insussistenza del dolo o della negligenza del contribuente nell'inadempimento, nemmeno sotto il profilo della culpa in vigilando, dovendo l'inadempimento medesimo essere imputabile in via esclusiva all'intermediario

    L’esonero per il fatto del terzo opera solo se l’inadempimento è esclusivamente imputabile al terzo e il contribuente è privo di dolo o negligenza, compresa la culpa in vigilando. La mera denuncia dell’autore materiale non è sufficiente a escludere la responsabilità.

  • Art. 112 codice di procedura civile

    Il richiamo della CTR a un precedente giurisprudenziale non integra, nel caso concreto, la violazione denunciata: la Corte ha ritenuto che il precedente fosse stato citato soltanto per chiarire l’inapplicabilità della normativa sopravvenuta.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, l’accertamento del maggior reddito sociale comporta, in linea generale, l’imputazione ai soci secondo le rispettive quote, anche se il socio non ha ricevuto materialmente gli utili o non ha partecipato alla gestione.
  • Il socio accomandante non è automaticamente esonerato da imposte e sanzioni perché l’illecito è stato commesso dall’accomandatario: può rilevare l’omesso o insufficiente esercizio dei poteri di controllo attribuitigli dalla legge.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento può estendersi ai soci per trasparenza se i fatti accertati nei confronti degli organi societari comportano l’obbligo di denuncia penale. La responsabilità penale personale del socio e l’esito del procedimento penale non sono, di per sé, decisivi.
  • L’imputazione ai soci dei redditi illeciti presuppone, secondo la decisione, che l’attività sia pertinente all’azione della società e riconducibile, anche indirettamente, all’oggetto sociale; la mera mancata partecipazione individuale al reato non basta a escluderla.
  • L’esonero sanzionatorio per fatto del terzo richiede che l’inadempimento sia imputabile esclusivamente al terzo e che il contribuente non abbia agito con dolo o negligenza, neppure per omessa vigilanza.
  • Una censura di legittimità deve incidere su una ratio decidendi e indicare un interesse concreto: contestare un’argomentazione accessoria senza mettere in discussione l’accertamento rilevante può renderla inammissibile.

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