Sentenza del 07/06/2024 n. 15956 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva notificato ad A.A. un avviso di accertamento per il 2006, rideterminando i redditi ai fini Irpef, Irap e Iva. Per le imposte dirette aveva recuperato maggiori ricavi sulla base di indagini bancarie e costi ritenuti indeducibili; ai fini Iva aveva negato la detrazione dell’imposta su acquisti da Alca Srl, considerando le operazioni una cessione unitaria di ramo d’azienda, anziché singole cessioni di beni, e aveva confermato l’indeducibilità di fatture di Immobiliare Mini Lease Srl. La CTP di Brescia aveva rigettato il ricorso; la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva accolto l’appello solo in parte, riducendo l’accertamento relativo ad alcune movimentazioni bancarie. In Cassazione A.A. ha proposto tre motivi: omessa pronuncia e carenza di motivazione dell’accertamento sulle indagini finanziarie; vizi di motivazione e omessa pronuncia sulla qualificazione delle cessioni da Alca Srl e sulla conseguente indetraibilità dell’Iva; contraddittorietà della decisione nel ritenere ceduto un ramo d’azienda pur in presenza di una cessione parziale di beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la CTR aveva esaminato le movimentazioni bancarie, ritenendo giustificati versamenti e prelievi per 376.329,09 euro e non giustificato il residuo di 292.489,80 euro; inoltre, il ricorrente non aveva indicato quali ulteriori documenti decisivi fossero stati trascurati e le critiche miravano a ottenere una nuova valutazione del merito. Il secondo motivo è stato rigettato perché la CTR aveva motivato sulla natura delle operazioni con Alca Srl: la cessione riguardava un ramo d’azienda, soggetto a imposta di registro e non a Iva, sicché la detrazione non spettava. La fattura n. 4/2006 indicava imponibile di 44.750 euro e Iva di 8.950 euro; la fattura n. 3 del 30 giugno 2006, relativa alla cessione del contratto di leasing, imponibile di 12.000 euro e Iva di 2.400 euro. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la qualificazione della vicenda come cessione di un ramo d’azienda costituisce un accertamento di fatto della CTR, motivato e non logicamente contraddittorio, non riesaminabile in cassazione. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia 5.900 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
I vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame devono essere dedotti in modo specifico e distinto. In cassazione non è consentito usare tali censure per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
Non sussiste omessa pronuncia quando la motivazione, pur senza una risposta espressa a ogni formulazione della parte, esamina la questione e la risolve in modo incompatibile con la tesi proposta.
La sentenza non è nulla per difetto di motivazione quando espone un percorso argomentativo comprensibile e sufficiente a rendere riconoscibile la ragione della decisione.
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212; art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le disposizioni sono richiamate dal contribuente rispetto alla motivazione dell’avviso, ma la Corte respinge la censura perché la CTR aveva esaminato nel merito la natura delle operazioni e le ragioni del recupero, escludendo l’omessa pronuncia e il difetto di motivazione denunciati.
«non ha rilievo il mancato esame di singoli elementi istruttori, che non integri di per sé il fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.»
Ai fini del vizio di omesso esame, non basta che il giudice non abbia discusso ogni singolo elemento di prova: occorre che sia stato omesso l’esame di un fatto storico decisivo, mentre la mancata menzione di alcune risultanze istruttorie non è sufficiente se il fatto è stato comunque considerato.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Quando ricorrono i presupposti processuali, il rigetto del ricorso comporta l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione le doglianze devono indicare con precisione il vizio contestato e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la sovrapposizione confusa di più motivi di censura può determinare l’inammissibilità.
- Il giudizio di legittimità non consente di rivedere la ricostruzione dei fatti o il peso attribuito alle prove, salvo i ristretti vizi previsti dalla legge. Per contestare l’omesso esame occorre indicare il fatto storico decisivo trascurato e la sua rilevanza.
- L’omessa pronuncia non ricorre necessariamente quando manca una risposta separata a una specifica eccezione: può essere esclusa se la motivazione affronta la questione e la risolve, anche implicitamente.
- La qualificazione di più trasferimenti come cessione unitaria di un ramo d’azienda dipende dall’accertamento concreto della funzione e dell’insieme degli elementi negoziali; se la ricostruzione del giudice di merito è motivata e logicamente coerente, non è riesaminabile in cassazione.
- Ai fini della detrazione Iva, se le operazioni sono qualificate come cessione di un ramo d’azienda e non come cessioni autonome di beni, la sentenza ritiene applicabile l’imposta di registro anziché l’Iva e nega la detrazione dell’imposta fatturata.
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