Sentenza del 07/06/2024 n. 15963 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento notificata via PEC il 18 novembre 2016, di 16.760,58 euro, relativa ai contributi AGCM per le annualità 2013, 2014 e 2015. In Cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la cartella non era preceduta da un avviso di accertamento e che la precedente comunicazione/intimazione non era tra gli atti tassativamente impugnabili; 2) illegittimità della disciplina del contributo obbligatorio AGCM per contrasto con norme e principi dell'Unione europea, in particolare proporzionalità, uguaglianza, non discriminazione, proprietà e libertà d'impresa, chiedendo anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 3) violazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la riscossione a ruolo richiedesse un previo avviso di accertamento. La controversia riguardava inoltre le obiezioni costituzionali al sistema contributivo, già respinte dalla CTR del Lazio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese. Ha ritenuto infondata la terza censura: la normativa non imponeva un avviso di accertamento preventivo e la pretesa, determinabile con un calcolo aritmetico sulla base del fatturato, poteva essere riscossa mediante cartella; risultavano inoltre inviate richieste di pagamento con importo, causale e annualità. La prima censura è stata considerata fondata in diritto: l'impugnazione di un'intimazione o di un avviso bonario non compreso nell'elenco dell'art. 19 è una facoltà, non un onere, e la mancata impugnazione non preclude contestazioni con la successiva cartella. Tuttavia, ciò non ha comportato la cassazione della sentenza, perché i giudici di merito avevano comunque esaminato le contestazioni della società. La seconda censura è stata respinta: la Corte ha ritenuto il contributo coerente con la funzione e i costi dell'AGCM e non ha ravvisato il dedotto contrasto con il diritto UE; non è stato disposto il rinvio pregiudiziale richiesto. La sentenza impugnata era la n. 4529/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto l'appello contro la sentenza n. 155/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma. È stato infine dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche.
L'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma può essere interpretato estensivamente per consentire l'impugnazione di atti che manifestano una pretesa tributaria concreta e motivata. L'impugnazione dell'avviso bonario o dell'intimazione è una facoltà, non un onere: non contestarli non impedisce di dedurre i vizi con l'impugnazione della successiva cartella.
Art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, introdotti dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
La soglia di fatturato introdotta dal novellato art. 10, comma 7-ter, legge n. 287 del 1990 (Euro 50 milioni) e l'individuazione, con un criterio generale, della categoria di operatori assoggettati all'obbligo contributivo (società di capitale) risultano in realtà coerenti con l'intero contesto normativo che regola l'attività dell'Autorità antitrust, nonché aderenti ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione, influendo le imprese di maggiori dimensioni, a struttura di società di capitale, in maniera preponderante sui mercati nazionali assoggettati alle funzioni di vigilanza e sanzionatorie attribuite all'AGCM, e impegnando le stesse in maniera quasi assorbente l'attività dell'Autorità.
Il contributo obbligatorio a carico delle società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di euro, calcolato sul fatturato e soggetto a un tetto, è considerato legittimo: la selezione dei contribuenti è ragionevole in rapporto alla loro presenza sui mercati e al coinvolgimento prevalente nell'attività dell'AGCM. La disciplina consente inoltre di variare il contributo entro limiti legislativi e in funzione dei costi di funzionamento.
Art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Allorquando l'importo di cui alla pretesa tributaria trova, come nel caso di specie, diretta fonte nella legge e la determinazione della somma dovuta dal contribuente è stabilita sulla base di mere operazioni aritmetiche, non vi è obbligo giuridico di far precedere la cartella dall'avviso di accertamento.
Quando la pretesa discende direttamente dalla legge e il debito è calcolabile con semplici operazioni aritmetiche, la cartella può essere emessa senza un previo avviso di accertamento, salvo che una specifica disposizione imponga tale adempimento.
Art. 23 della Costituzione
Alla luce di tutti questi elementi normativi deve pertanto ritenersi che la disciplina in esame rispetti tutte le condizioni richieste dalla riserva di legge relativa ex art. 23 Cost.
La Corte ritiene rispettata la riserva di legge relativa perché la disciplina individua i soggetti e l'oggetto del contributo, ne stabilisce l'ammontare iniziale e pone limiti quantitativi al potere dell'AGCM di modificarlo.
Art. 3 della Costituzione
In presenza di situazioni intrinsecamente eterogenee, non può essere invocato il principio di eguaglianza, che postula invece l'omogeneità delle situazioni giuridiche messe a confronto, non imponendo l'art. 3 Cost. che situazioni, seppure analoghe, debbano necessariamente essere sempre sottoposte ad identico trattamento normativo, e rientrando nella discrezionalità legislativa il compito di dettare anche normative differenziate, purché non irragionevolmente discriminatorie e giustificate dagli elementi di eterogeneità delle situazioni oggetto di disciplina.
L'uguaglianza non impone un trattamento identico per situazioni non omogenee. È legittimo differenziare gli obblighi contributivi in base a dimensione e struttura dell'impresa se la distinzione è ragionevole, non arbitraria e giustificata dal diverso rapporto con l'attività dell'Autorità.
Art. 53 della Costituzione
Con riguardo alla prospettata violazione dell'art. 53 Cost., la predeterminazione di una soglia economica e di una struttura societaria, al fine di individuare la dimensione economica del contribuente consente di rispettare il principio della capacità contributiva di ciascuna delle imprese assoggettate all'obbligo contributivo.
La soglia di fatturato e la forma societaria possono essere utilizzate per individuare la capacità contributiva e la rilevanza degli operatori rispetto all'attività dell'AGCM. La perdita di esercizio o la ridotta entità degli utili non escludono di per sé l'obbligo, essendo il fatturato indice della dimensione economica e dell'incidenza sul mercato.
Art. 5 del Trattato sull'Unione europea
Le norme del citato Trattato invocate dalla società regolano esclusivamente i principi cui è conformata l'attribuzione di competenze in capo all'UE e regola i rapporti tra l'Unione e gli stati membri, stabilendo i presupposti che consentono all'Unione di intervenire così come il principio di proporzionalità concerne la portata dell'azione dell'Unione.
La Corte esclude che l'art. 5 TUE, relativo all'attribuzione delle competenze dell'Unione e ai limiti dell'azione delle istituzioni europee, possa essere invocato per sindacare direttamente la disciplina nazionale del contributo AGCM.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Un avviso bonario o un'intimazione non compresi nell'elenco degli atti impugnabili può comunque essere contestato se comunica una pretesa tributaria concreta; impugnarlo è una facoltà, non un onere, e la mancata contestazione non impedisce di far valere i vizi con l'impugnazione della successiva cartella.
- La cartella non deve necessariamente essere preceduta da un avviso di accertamento quando il debito deriva direttamente dalla legge ed è quantificabile con un calcolo aritmetico, purché la normativa applicabile non preveda espressamente un diverso adempimento.
- Un contributo obbligatorio destinato a finanziare un'autorità pubblica può avere natura tributaria anche in assenza di un rapporto diretto tra il singolo contribuente e l'ente o di un beneficio individuale specifico.
- La differenziazione degli obblighi contributivi in base a fatturato e forma societaria può essere ragionevole se individua gli operatori maggiormente coinvolti nell'attività di vigilanza e rispetta i limiti di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione.
- La presenza di un avanzo di bilancio in un singolo esercizio non dimostra, da sola, che il contributo sia sproporzionato: occorre considerare la destinazione delle risorse, i costi istituzionali, gli eventuali trasferimenti e le esigenze degli esercizi successivi.
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