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Sentenza

Sentenza del 07/06/2024 n. 15964 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva riqualificato, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, il contratto del 14 settembre 2011 tra A.A. e Versilia Investimenti S.r.l. come vendita con riserva di proprietà, recuperando l’imposta di registro in misura proporzionale anziché fissa. Il contratto subordinava il trasferimento del terreno al pagamento del prezzo, prevedeva un comodato per consentire all’acquirente di disporne immediatamente e stabiliva che, al verificarsi della condizione, l’effetto traslativo retroagisse alla data della stipula. A.A. ha contestato la riqualificazione e l’imposizione proporzionale; ha inoltre dedotto ultrapetizione e vizio di motivazione e sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 3, TUR.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri. Ha stabilito che la vendita con riserva di proprietà comporta il trasferimento della proprietà ex nunc, al pagamento dell’ultima rata; nel caso concreto, invece, le parti avevano previsto la retroattività ex tunc del trasferimento, coerente con una condizione sospensiva e incompatibile con la riserva di proprietà. L’atto era quindi soggetto a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 27, comma 1, TUR, con riscossione della differenza al verificarsi della condizione o al prodursi anticipato dei suoi effetti nei casi previsti dal comma 2. La Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana e, decidendo nel merito, accolto il ricorso originario e annullato l’avviso di liquidazione. Spese di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata alle spese di cassazione: 6.000 euro per competenze e 200 euro per spese vive, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)

    Senonchè, la tesi dell'Ufficio (che risente - come si vedrà - di un'incompiuta lettura delle sentenze di questa Corte citate nell'avviso impugnato; v. Cass., Sez. I, 12 novembre 1998, n. 11433 ; Cass. Sez. II, 8 aprile 1999, n. 3415 ), seguita dalla Commissione regionale, non può essere seguita, giacchè la menzionata previsione negoziale di un effetto retroattivo del momento traslativo della proprietà a far data dalla stipula del contratto, risulta consentaneo al meccanismo condizionale, il che esclude, in radice, ogni ipotesi di riconducibilità dell'operazione alla fattispecie della vendita con riserva di proprietà.

    La riqualificazione fiscale non può ricondurre l’atto alla vendita con riserva di proprietà quando le clausole negoziali prevedono che, avverata la condizione, il trasferimento retroagisca alla stipula. In tale caso il meccanismo è quello condizionale, non quello della riserva di proprietà.

  • Art. 27, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)

    Dunque, la riconducibilità dell'operazione alla vendita con riserva di proprietà postula che ne sia preservata la sua connotazione essenziale, ovvero il passaggio differito (al momento del pagamento del prezzo) dell'effetto traslativo, laddove se esso, per volontà negoziale, venga fatto retroagire al momento della stipula del contratto, il meccanismo negoziale partecipa delle caratteristiche proprie della condizione sospensiva, sottoposto, ai sensi dell' art. 27 , comma 1, TUR , all'imposta di registro fissa.

    Un atto sottoposto a condizione sospensiva, il cui effetto traslativo è convenuto come retroattivo alla data della stipula, sconta inizialmente l’imposta di registro in misura fissa.

  • Art. 27, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)

    Nella specie, le parti hanno previsto che l'effetto traslativo, una volta pagato il prezzo, avrebbe avuto efficacia ex tunc, come pure accertato nella sentenza impugnata, per cui va esclusa, sul versante giuridico e per le ragioni innanzi dette, la riconduzione dell'operazione alla fattispecie della vendita con riserva di proprietà, va cioè negata la sussistenza di un diritto reale di aspettativa come precisato da questa Corte in relazione alla previsione di un effetto traslativo ex nunc al momento del pagamento del prezzo (cfr. Cass., Sez. I, 12 novembre 1998, n. 11433 ), che qui non ricorre, operando, invece, un semplice meccanismo condizionale sospensivo dell'effetto traslativo, disciplinato dall' art. 27 , comma 1, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , che sottopone l'atto a tassazione in misura fissa, con riscossione della differenza al momento dell'avveramento della condizione o della produzione prima di questa dei suoi effetti alla luce di quanto contemplato dal secondo comma della citata disposizione.

    La tassazione iniziale in misura fissa non esclude il recupero della differenza d’imposta quando si avvera la condizione, o quando gli effetti si producono prima del suo avveramento, secondo quanto previsto dalla disposizione.

  • Art. 1523 del codice civile

    Secondo l' art. 1523 cod. civ. "Nella vendita a rate con riserva di proprietà il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata del prezzo ma assume i rischi dal momento della consegna" ed in tal senso il tratto che caratterizza tale fattispecie è il fatto che l'effetto traslativo si realizza ex nunc col pagamento dell'ultima rata.

    La vendita con riserva di proprietà si caratterizza per il trasferimento della proprietà solo al pagamento dell’ultima rata, con effetto ex nunc; tale elemento la distingue dalla vendita sottoposta a condizione sospensiva con effetto retroattivo.

  • Art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile

    La Corte, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza impugnata e deciso direttamente la causa nel merito, accogliendo il ricorso originario e annullando l’atto impositivo.

Massime di principio

  • Per distinguere una vendita con riserva di proprietà da una vendita sottoposta a condizione sospensiva, è decisivo il momento in cui le parti stabiliscono che si produca l’effetto traslativo: ex nunc, al pagamento del prezzo, indica la riserva di proprietà; la retroattività ex tunc alla stipula è invece compatibile con il meccanismo condizionale.
  • La qualificazione fiscale va verificata alla luce del contenuto effettivo delle clausole e degli effetti giuridici concordati: la disponibilità anticipata del bene o la presenza di un comodato, da sole, non sostituiscono l’analisi del momento traslativo pattuito.
  • Quando l’atto è soggetto a condizione sospensiva, l’imposta iniziale è fissa; la differenza può essere riscossa al verificarsi della condizione o quando gli effetti si producano prima, secondo la disciplina dell’art. 27 TUR.
  • La Corte di cassazione può accogliere un motivo per una diversa ragione giuridica rispetto a quella prospettata, purché non modifichi i fatti accertati né la domanda o introduca un’eccezione nuova.

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