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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00299/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto prestato da un soggetto presso un Comune dal 12.9.1997 al 31.1.2008, formalmente articolato in contratti di collaborazione coordinata e continuativa intervallati da contratti a tempo determinato. Il giudice d'appello ha ritenuto che, nonostante la veste formale, la prestazione fosse in concreto subordinata, per l'inserimento organico nell'ente, la continuità della prestazione, l'assoggettamento a direttive specifiche anche sul quomodo della prestazione, l'erogazione di retribuzione mensile in busta paga e l'obbligo di firma dei registri di presenza. Ha quindi condannato il Comune al pagamento delle differenze retributive, quantificate in base a c.t.u. contabile, e ha rigettato la domanda di stabilizzazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla qualificazione del rapporto e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la volontà delle parti fosse per una co.co.co. e che mancassero gli indici della subordinazione; 2) violazione degli artt. 112 e 416 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione delle differenze retributive anteriori al 2005; 3) violazione degli artt. 2126 c.c. e 36 d.lgs. 165/2001, oltre a vizi di ultrapetizione e omesso esame, contestando l'accertamento di lavoro svolto anche negli intervalli tra i contratti e l'attribuzione di differenze retributive in mancanza di domanda specifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Comune. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la qualificazione del rapporto dipende dalla concreta modalità di svolgimento della prestazione, che in fatto era stata accertata come subordinata; la qualificazione formale data dalle parti è solo un indice, non decisivo. Ha dichiarato il secondo motivo irrituale e comunque infondato, perché il ricorrente non aveva assolto all'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti e perché l'eccezione di prescrizione risultava già esaminata e disattesa in primo grado, con necessità di appello incidentale se si voleva devolvere la questione al giudice superiore. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile, poiché tendeva a una rivalutazione del merito; ha inoltre escluso l'ultrapetizione, osservando che il giudice d'appello non aveva modificato causa petendi o petitum, ma aveva solo individuato d'ufficio la norma applicabile (art. 2126 c.c.). Il ricorso incidentale condizionato del lavoratore è stato dichiarato assorbito. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va accertata non sulla sola base della qualificazione formale data dalle parti, ma soprattutto in relazione all'effettivo svolgimento del rapporto e all'assoggettamento al potere direttivo.

  • artt. 2222-2229 c.c.

    Richiamati per il confronto tra lavoro autonomo e subordinato nella qualificazione del rapporto.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Invocati dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione della volontà contrattuale, ma non decisivi rispetto alla reale esecuzione del rapporto.

  • artt. 51-52 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamati nel motivo di ricorso sulla disciplina del rapporto di lavoro pubblico.

  • art. 61 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato dal ricorrente in tema di collaborazioni coordinate e continuative.

  • circolare 15.7.2004 n. 54

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi della collaborazione coordinata e continuativa.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione dedotti, ma i motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili perché diretti a rivalutare il merito o formulati in modo irrituale.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice non ha mutato causa petendi o petitum ma ha solo applicato d'ufficio la norma corretta.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma la censura è stata ritenuta irrituale per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per error in procedendo richiede specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti; in mancanza la censura è inammissibile/irrituale.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato quale norma sulle condizioni di procedibilità e sull'onere di deposito degli atti rilevanti.

  • art. 346 c.p.c.

    Per le questioni già decise in primo grado, la mera riproposizione non basta se occorreva un appello incidentale per devolvere la questione al giudice superiore.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memorie nel giudizio di legittimità.

  • art. 2126 c.c.

    Applicato dalla Corte come norma correttamente individuata per riconoscere le conseguenze economiche della prestazione di fatto resa in regime di subordinazione nonostante la formale diversa qualificazione del contratto.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato per il diritto del prestatore alle differenze retributive nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non dirimente rispetto all'accertamento del rapporto e alle conseguenze economiche.

  • art. 113 c.p.c.

    La Corte richiama il principio iura novit curia: il giudice può individuare d'ufficio la norma applicabile al caso senza incorrere in ultrapetizione.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nella qualificazione del rapporto di lavoro, la denominazione formale attribuita dalle parti ha valore meramente indiziario: prevale l'accertamento in fatto delle concrete modalità di svolgimento della prestazione e della soggezione al potere direttivo.
  • L'accertamento della subordinazione, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi di legge, è apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione; il ricorso che miri a una diversa valutazione delle prove è inammissibile.
  • L'eccezione di prescrizione o altra questione preliminare già esaminata e disattesa in primo grado non può essere semplicemente riproposta in appello: occorre una specifica impugnazione, secondo le regole del devolutum e dell'appello incidentale ove necessario.
  • Nel ricorso per cassazione fondato su error in procedendo, la parte deve rispettare rigorosamente l'onere di specificità e autosufficienza, indicando e trascrivendo gli atti processuali rilevanti; in difetto la censura è irrituale o inammissibile.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice mantiene invariati causa petendi e petitum e si limita a individuare d'ufficio la norma giuridica corretta da applicare al fatto accertato.
  • In caso di prestazione di fatto eseguita in rapporto sostanzialmente subordinato presso una pubblica amministrazione, il giudice può riconoscere le conseguenze economiche previste dall'art. 2126 c.c. e dalla disciplina del lavoro pubblico, se la domanda e il thema decidendum lo consentono.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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