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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00294/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che, avendo prestato attività come operaia agricola a tempo determinato nell'anno 2013, contestava il criterio con cui l'INPS aveva calcolato l'indennità di disoccupazione agricola. Secondo la ricorrente, la prestazione andava quantificata sulla base della retribuzione contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva, aumentata del c.d. terzo elemento nella misura del 30,44%; di conseguenza chiedeva il pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto asseritamente dovuto, nonché il ricalcolo e l'accredito della contribuzione figurativa rapportata alla maggiore prestazione. In primo e in secondo grado la domanda era stata rigettata, sul presupposto che il contratto collettivo provinciale già includesse il terzo elemento nella retribuzione prevista per gli OTD. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale (artt. 1362 e 1363 c.c.) e delle clausole dei contratti collettivi nazionale e provinciale, sostenendo che il salario contrattuale non fosse già comprensivo del terzo elemento; 2) violazione delle norme sulla contribuzione figurativa collegata alla disoccupazione agricola; 3) censura sulle spese di lite per il rigetto dell'appello; 4) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., assumendo che la dichiarazione reddituale depositata in appello dovesse comportare l'esonero dalle spese anche del primo grado. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il quarto motivo, assorbiti il secondo e il terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dei giudici di merito secondo cui, nel contratto collettivo provinciale richiamato, la retribuzione per gli operai agricoli a tempo determinato era già calcolata in modo comprensivo del terzo elemento, sicché non era dovuta la maggiorazione ulteriore invocata dalla lavoratrice. Ha inoltre escluso che la dichiarazione reddituale presentata solo in appello potesse valere per ottenere l'esonero dalle spese del giudizio di primo grado ex art. 152 disp. att. c.p.c., osservando che tale dichiarazione deve essere resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo e che l'efficacia non può retroagire a un giudizio già definito e non più controllabile. In conseguenza del rigetto, la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, senza statuire sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, viene attribuito ruolo preminente al criterio sistematico dell'art. 1363 c.c.; il mero dissenso della parte sulla lettura offerta dal giudice di merito non integra vizio di legittimità se l'interpretazione adottata è plausibile e coerente.

  • art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.5.2010

    Il terzo elemento è un emolumento destinato a remunerare festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità; la Corte conferma che esso va considerato nel calcolo della retribuzione degli operai agricoli a tempo determinato secondo la disciplina collettiva applicata.

  • art. 14 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14.3.2013

    La retribuzione prevista per gli operai agricoli a tempo determinato è stata interpretata come già comprensiva del terzo elemento, calcolato come maggiorazione del 30,44% della retribuzione spettante agli operai a tempo indeterminato.

  • L. n. 264 del 1949, art. 32

    La ricorrente lo invocava in relazione alla riliquidazione della contribuzione figurativa; la Corte non affronta il merito del motivo perché assorbito dal rigetto del primo motivo.

  • D.L. n. 942 del 1977, art. 3

    Invocato dalla ricorrente per la riliquidazione della contribuzione figurativa; motivo assorbito.

  • L. n. 41 del 1978

    conv. con L. n. 41 del 1978

    Richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 942 del 1977; senza autonoma statuizione nel merito.

  • L. n. 155 del 1981, art. 8

    Invocato dalla ricorrente in tema di contribuzione figurativa; motivo assorbito.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La dichiarazione sostitutiva sul reddito deve essere resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo per ottenere l'esonero dalle spese; la dichiarazione prodotta solo in grado successivo non può valere retroattivamente per esonerare dalle spese del primo grado.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • T.U. n. 115 del 2002, art. 88

    Richiamato come parametro dei controlli della Guardia di Finanza cui è collegata la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Massime di principio

  • Nel calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato, il criterio di riferimento è la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva applicabile, non il salario medio convenzionale di cui alla previgente disciplina, ormai sostituito dalle norme sopravvenute.
  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, il criterio sistematico ex art. 1363 c.c. assume rilievo preminente, anche in considerazione della struttura complessa della contrattazione sindacale e del linguaggio tecnico del settore.
  • In sede di legittimità, la censura contro l'interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito non può risolversi nella mera prospettazione di una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente, se quella accolta in sentenza è coerente e plausibile.
  • La dichiarazione reddituale prevista per l'esonero dalle spese processuali nei giudizi previdenziali deve essere resa secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalla legge; una dichiarazione depositata solo in grado successivo non può retroagire a coprire le spese del primo grado.
  • L'efficacia dell'autodichiarazione reddituale è funzionale a bilanciare l'accesso alla tutela giurisdizionale con l'esigenza di prevenire abusi, sicché essa non può essere ammessa per un periodo ormai non più verificabile dai controlli previsti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MateriePensioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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