Cassazione Civile, Ordinanza n. 00291/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il lavoratore aveva prestato attività come operaio agricolo a tempo determinato nell'anno 2014 e sosteneva che l'indennità di disoccupazione agricola (IDA) fosse stata calcolata dall'ente previdenziale con criteri illegittimamente peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. In particolare, chiedeva la riliquidazione della prestazione assumendo che, per gli operai agricoli a tempo determinato, dovesse applicarsi il salario medio convenzionale oppure, in subordine, che il salario contrattuale previsto dal contratto provinciale dovesse essere ulteriormente aumentato del 30,44% a titolo di terzo elemento. Chiedeva inoltre il conseguente ricalcolo della contribuzione figurativa accreditata per i periodi di disoccupazione e la rifusione delle spese di lite. I motivi di ricorso per cassazione erano cinque: violazione delle norme che disciplinano il calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola; violazione dei criteri di interpretazione dei contratti collettivi e del contratto provinciale applicabile, per non avere aggiunto il terzo elemento; violazione delle norme sulla contribuzione figurativa; erronea regolazione delle spese; violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per non avere riconosciuto l'esonero dalle spese anche del primo grado sulla base della dichiarazione reddituale prodotta solo in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che per l'indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato non si applica il salario medio convenzionale, perché il criterio è stato sostituito dalla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva. Ha dichiarato infondato anche il secondo motivo perché i giudici di merito avevano correttamente interpretato il contratto provinciale nel senso che la retribuzione indicata per gli OTD fosse già comprensiva del terzo elemento, calcolato come maggiorazione del 30,44% rispetto alla retribuzione degli operai a tempo indeterminato. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti dall'infondatezza dei primi due. È stato infondato anche il quinto motivo: la dichiarazione reddituale presentata solo in grado di appello non può valere a ottenere l'esonero dalle spese del primo grado, perché l'autocertificazione richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 d.P.R. n. 488 del 1968
Il criterio del salario medio convenzionale non è applicabile agli operai agricoli a tempo determinato ai fini del calcolo della disoccupazione agricola.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi del calcolo della prestazione, ma ritenuto non idoneo a fondare la pretesa.
art. 1, comma 4, d.lgs. n. 2 del 2006
Concorre, insieme alle altre norme richiamate, a confermare che il parametro è la retribuzione contrattuale.
art. 8 L. n. 334 del 1968
Il richiamo contenuto nella normativa successiva non reintroduce il precedente sistema del salario medio convenzionale.
art. 1 d.lgs. n. 338 del 1989
Per la categoria degli operai agricoli a tempo determinato il parametro è la retribuzione prevista dai contratti collettivi.
art. 1, comma 1, d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in L. n. 389 del 1989
Individua la retribuzione contrattuale quale base di calcolo delle prestazioni temporanee.
art. 01, commi 4-5, d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in L. n. 81 del 2006
Conferma la sostituzione del salario medio convenzionale con la retribuzione contrattuale.
art. 1, comma 55, L. n. 247 del 2007
Ulteriore conferma del criterio retributivo contrattuale per il calcolo della prestazione.
art. 49 CCNL 25.5.2010
Il terzo elemento deve far parte della retribuzione spettante agli operai a tempo determinato.
art. 4 CCP 14.3.2013 provincia di Reggio Calabria
Interpretato nel senso che la retribuzione per gli operai agricoli a tempo determinato fosse già comprensiva del terzo elemento.
Le censure sui contratti collettivi di diritto comune sono scrutinabili attraverso i canoni ermeneutici contrattuali; nel caso concreto, la lettura sistematica ex art. 1363 c.c. è stata ritenuta corretta.
Richiamata dal ricorrente per la tesi sul ricalcolo della contribuzione figurativa, ma la censura è rimasta assorbita.
art. 32 D.L. n. 942 del 1977
Richiamato dal ricorrente per la domanda sulla contribuzione figurativa, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
L. n. 41 del 1978
Norma di conversione del decreto richiamato dal ricorrente ai fini della contribuzione figurativa, senza esame autonomo.
L. n. 155 del 1981, art. 8
Richiamata a sostegno del ricalcolo della contribuzione figurativa, ma la censura è stata assorbita.
L'esonero dalle spese richiede la dichiarazione sostitutiva nelle conclusioni dell'atto introduttivo; la dichiarazione resa solo in appello non consente di ottenere l'esonero per il primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per gli operai agricoli a tempo determinato, il calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola non si effettua sul salario medio convenzionale quando la disciplina speciale abbia sostituito tale parametro con la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva.
- Il richiamo normativo a precedenti criteri di determinazione della prestazione non può essere interpretato, da solo, come reintroduzione del sistema superato, se la successione delle fonti mostra una scelta legislativa opposta.
- Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, il canone sistematico dell'art. 1363 c.c. assume rilievo preminente, specie quando la struttura del testo negoziale e il lessico settoriale rendono insufficiente la sola lettura letterale.
- La censura in cassazione contro l'interpretazione del contratto accolta dal giudice di merito non può risolversi nella mera proposta di una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente.
- Quanto all'esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c., la dichiarazione reddituale deve essere resa nelle forme e nei tempi previsti per il primo grado, perché la sua funzione è anche quella di consentire controlli effettivi e tempestivi; una dichiarazione successiva non sana la mancanza originaria per le spese del giudizio già definito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00292/2023 del 09/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00294/2023 del 09/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00295/2023 del 09/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00296/2023 del 09/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00297/2023 del 09/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00299/2023 del 09/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →