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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00297/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di una dipendente di ente locale che aveva prestato attività con contratto a tempo determinato ex art. 110 T.U.E.L. in una posizione classificata come D3 e che, successivamente, era transitata per mobilità volontaria ad altra amministrazione con inquadramento D1. La lavoratrice domandava che, in sede di stabilizzazione, le fosse riconosciuto il diritto all'assunzione a tempo indeterminato nella superiore qualifica D3, sostenendo che la stabilizzazione dovesse necessariamente avvenire nel profilo professionale già rivestito a termine, con conservazione dell'anzianità e applicazione del principio di non discriminazione del lavoro a tempo determinato. La Corte d'appello aveva invece ritenuto legittimo l'inquadramento D1, perché l'avviso di stabilizzazione era riferito a un posto di specialista in materie economiche e finanziarie classificato D1 e la stabilizzazione non comporta la prosecuzione del medesimo rapporto a termine ma la stipulazione di un nuovo contratto a tempo indeterminato. Nel ricorso per cassazione la dipendente articolava sette motivi: violazione della disciplina sulle stabilizzazioni degli enti locali e della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; omessa pronuncia sull'appello in relazione al principio di non discriminazione; violazione della contrattazione collettiva di comparto per la classificazione professionale in categoria D; nullità/inefficacia dell'avviso di stabilizzazione nella parte in cui prevedeva D1; richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della disciplina interna con il diritto europeo; e domanda di decisione nel merito con riconoscimento del corretto inquadramento D3 e delle differenze retributive. Le amministrazioni resistenti contestavano integralmente tali censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato un precedente recente su una fattispecie sovrapponibile e ha affermato che la disciplina speciale della stabilizzazione degli enti locali (art. 1, comma 558, l. 296/2006) consente l'assunzione a tempo indeterminato nei limiti dei posti disponibili e del patto di stabilità, ma non attribuisce un diritto incondizionato del lavoratore alla medesima qualifica posseduta nel precedente rapporto a termine. La stabilizzazione non è una conversione sanzionatoria del rapporto a termine abusivo, bensì una misura di favore che determina la conclusione di un nuovo contratto, per il quale l'amministrazione può legittimamente individuare una diversa posizione professionale, purché coerente con la dotazione organica e la programmazione del fabbisogno. La Corte ha inoltre escluso la violazione del principio di non discriminazione, rilevando che essa potrebbe venire in rilievo solo ove fosse dedotto e dimostrato un preordinato frazionamento fraudolento di un unico rapporto di lavoro, circostanza non allegata tempestivamente né provata nel caso concreto. È stata altresì respinta la doglianza di omessa pronuncia, poiché la censura d'appello era stata unica, seppure articolata, e la motivazione del giudice di merito ne implicava il rigetto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e alla corresponsione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 558, L. 296/2006

    "gli enti [...] possono procedere [...] alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni..."

    La stabilizzazione è una facoltà dell'ente, subordinata a limiti di organico, patto di stabilità e requisiti temporali; non crea un diritto incondizionato all'inquadramento nella precedente qualifica a termine.

  • art. 3, commi 90 e 94, lett. a), L. 244/2007

    Richiamata dalla ricorrente come parte del quadro normativo sulle stabilizzazioni, ma ritenuta non idonea a fondare il preteso diritto alla conservazione della qualifica D3.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Il principio di non discriminazione non impone, nel caso di stabilizzazione ex lege, l'assunzione nella medesima posizione professionale del rapporto a termine; può venire in rilievo solo in presenza di un unico rapporto artificiosamente frazionato e di intenti fraudolenti dell'ente.

  • art. 4, comma 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    È richiamato quale parametro del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori comparabili, ma la Corte ne esclude la violazione nella fattispecie concreta.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito esamina una censura unitaria e la decisione adottata comporta il rigetto implicito delle singole argomentazioni non espressamente trattate.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale delle censure di violazione di legge e di norme collettive, ma le doglianze sono reputate infondate per erroneo riferimento alla disciplina della progressione interna anziché alla disciplina speciale della stabilizzazione.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Invocato per il vizio di omessa pronuncia, ma il motivo è respinto perché la pronuncia del giudice d'appello copriva la questione.

  • art. 267, comma 3, TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata implicitamente superata dall'assenza di un dubbio interpretativo decisivo, stante la soluzione già ricavata dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 384 c.p.c.

    La domanda di decisione nel merito è stata disattesa perché il ricorso è risultato infondato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla motivazione di un precedente conforme della Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La stabilizzazione del personale a tempo determinato negli enti locali costituisce una misura eccezionale e facoltativa, non una conversione automatica del rapporto né un diritto soggettivo all'inquadramento nella posizione già rivestita a termine.
  • Quando la legge consente la stabilizzazione entro i limiti dei posti disponibili e della programmazione del fabbisogno, l'amministrazione può legittimamente individuare un nuovo profilo professionale e un diverso inquadramento, purché coerente con la dotazione organica e con l'avviso di stabilizzazione.
  • Il principio di non discriminazione del lavoratore a termine non impone, di per sé, la prosecuzione del medesimo assetto professionale in sede di stabilizzazione; occorre allegare e dimostrare un uso fraudolento e artificioso di segmentazione del rapporto volto a eludere la disciplina protettiva.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito esamina complessivamente una censura unitaria e la motivazione adottata è incompatibile con la pretesa della parte, anche se non confuta espressamente ogni singolo argomento.
  • Nelle controversie sulla stabilizzazione, il riferimento alla disciplina della progressione economica o ai passaggi interni di categoria è inconferente se la questione riguarda, invece, l'applicazione della norma speciale che regola l'accesso straordinario ai ruoli pubblici.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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