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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00296/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia originava da una decisione della corte d'appello che aveva accolto l'impugnazione della lavoratrice, accertando l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1 ottobre 2007, con mansioni di collaboratrice amministrativa-organizzativa, e ordinando all'ente datore di lavoro la riammissione in servizio, oltre al riconoscimento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. L'ente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione le parti depositavano un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale/amministrativa, con cui dichiaravano di avere definito transattivamente ogni controversia e di non voler proseguire il contenzioso, compreso quello di legittimità, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell'intervenuto accordo transattivo tra le parti, che aveva eliminato la situazione di contrasto sostanziale oggetto del giudizio, e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, conformemente alle determinazioni transattive, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, richiamando il principio secondo cui tale meccanismo sanzionatorio non opera quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere a seguito di accordo negoziale.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione non si conclude con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma con cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione tra le parti.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, le parti definiscono transattivamente la controversia e rinunciano a proseguire il contenzioso, viene meno la posizione di contrasto sostanziale e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere, determinata da accordo negoziale sopravvenuto, comporta che non vi sia conferma integrale della decisione impugnata e impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
  • In presenza di una conciliazione che disciplini anche le spese del giudizio, la Corte può compensare le spese in conformità all'accordo raggiunto tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

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