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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00292/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La parte ricorrente, dopo avere prestato servizio nell'anno 2014 come operaia agricola a tempo determinato, ha contestato il criterio con cui l'INPS aveva calcolato l'indennità di disoccupazione agricola, ritenendolo deteriore rispetto a quello previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva. Ha quindi chiesto la riliquidazione della prestazione sulla base del salario medio convenzionale o comunque del corretto salario contrattuale, con conseguente pagamento delle differenze e accreditamento della contribuzione figurativa in misura proporzionata alla maggiore prestazione. In cassazione ha dedotto: 1) violazione di varie disposizioni di legge perché la Corte territoriale non avrebbe applicato il salario medio convenzionale; 2) violazione dei criteri ermeneutici e dei contratti collettivi perché il salario del contratto provinciale avrebbe dovuto essere aumentato del terzo elemento; 3) violazione delle norme sulla contribuzione figurativa; 4) erronea regolazione delle spese per il rigetto dell'appello; 5) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per non avere riconosciuto l'esonero dalle spese di primo grado in base alla dichiarazione reddituale depositata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per gli operai agricoli a tempo determinato, il parametro per il calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola non è il salario medio convenzionale, ma la retribuzione prevista dai contratti collettivi secondo la disciplina sopravvenuta. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente interpretato il contratto collettivo provinciale nel senso che la retribuzione indicata per gli OTD fosse già comprensiva del terzo elemento, e che in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del contratto a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti dall'infondatezza dei primi due. È stato respinto anche il quinto motivo, poiché la dichiarazione reddituale resa solo in appello non può valere a ottenere l'esonero dalle spese del precedente grado di giudizio. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28 d.P.R. n. 488 del 1968

    non applicabile al calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola per gli operai agricoli a tempo determinato, poiché il criterio del salario medio convenzionale è stato superato dalla disciplina successiva

  • art. 7 L. n. 233 del 1990

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del criterio retributivo da applicare

  • art. 1, comma 4, d.lgs. n. 2 del 2006

    richiamato dalla ricorrente; la Corte lo colloca nel quadro della disciplina che ha sostituito il salario medio convenzionale con la retribuzione contrattuale

  • art. 8 L. n. 334 del 1968

    il richiamo contenuto nella disciplina successiva non è idoneo a reintrodurre il precedente sistema del salario medio convenzionale

  • art. 1 d.lgs. n. 338 del 1989

    indica la retribuzione prevista dai contratti collettivi quale parametro per le prestazioni in esame

  • art. 2, commi 5 e 153, L. n. 191 del 2009

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune assume ruolo centrale la regola sistematica di cui all'art. 1363 c.c.; la censura non può ridursi a proporre una lettura alternativa più favorevole alla parte

  • art. 49 CCNL 25.5.2010 operai agricoli e florovivaisti

    il terzo elemento deve entrare nella retribuzione degli operai a tempo determinato come emolumento remunerativo di festività, ferie e mensilità aggiuntive

  • art. 14 CCP 14.3.2013 operai agricoli e florovivaisti provincia di Reggio Calabria

    interpretato nel senso che la retribuzione per gli operai agricoli a tempo determinato era già comprensiva del terzo elemento, calcolato come maggiorazione del 30,44%

  • L. n. 264 del 1949, art. 32

    richiamata nel terzo motivo in tema di contribuzione figurativa

  • art. 3 d.l. n. 942 del 1977

    conv. con L. n. 41 del 1978; richiamato nel terzo motivo in tema di contribuzione figurativa

  • L. n. 41 del 1978

    legge di conversione richiamata nel terzo motivo

  • L. n. 155 del 1981, art. 8

    richiamata nel terzo motivo in tema di contribuzione figurativa

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la dichiarazione reddituale va resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo; quella resa solo in grado successivo non consente di ottenere l'esonero dalle spese del primo grado

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è denunciabile solo per i contratti collettivi nazionali, non per quelli provinciali

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    dà titolo all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 88

    richiamato per evidenziare i controlli della Guardia di Finanza sulle dichiarazioni reddituali

Massime di principio

  • Per il calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola spettante agli operai agricoli a tempo determinato, il parametro retributivo non è il salario medio convenzionale quando una disciplina successiva ha sostituito tale criterio con quello della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva.
  • Nel sindacato di legittimità sull'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, il giudice di cassazione non può sostituire alla soluzione adottata dal giudice di merito una diversa lettura più favorevole alla parte, se l'interpretazione impugnata è conforme ai canoni ermeneutici ed è plausibile.
  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi assume rilievo preminente il criterio sistematico dell'art. 1363 c.c., in ragione della struttura articolata della contrattazione sindacale e del linguaggio tecnico del settore.
  • La denuncia ex art. 360 c.p.c. n. 3 della violazione di contratti collettivi è ammissibile, quanto alla violazione diretta del contratto, solo per i contratti collettivi nazionali; per i contratti collettivi provinciali la censura resta circoscritta alla violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o all'omesso esame di fatti decisivi.
  • La dichiarazione reddituale richiesta per l'esonero dalle spese processuali deve essere resa nei modi e nei tempi previsti dalla legge, e non può essere tardivamente utilizzata, in un grado successivo, per conseguire il beneficio relativo alle spese di un giudizio già definito in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di liteImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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