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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00295/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice agricola a tempo determinato per l'anno 2013, la quale sosteneva che l'indennità di disoccupazione agricola le fosse stata liquidata dall'INPS con un criterio deteriore rispetto a quello dovuto secondo legge e contrattazione collettiva. In particolare, la ricorrente assumeva che la retribuzione contrattuale provinciale dovesse essere maggiorata del 30,44% a titolo di 'terzo elemento', e chiedeva quindi la corresponsione della differenza sull'indennità e il ricalcolo della contribuzione figurativa in misura coerente con la maggiore prestazione. Con il ricorso per cassazione denunciava: 1) violazione dei canoni ermeneutici e dei contratti collettivi applicabili, per avere la Corte territoriale ritenuto che il salario contrattuale per gli OTD fosse già comprensivo del terzo elemento; 2) violazione delle norme sulla contribuzione figurativa, per il conseguente rigetto della domanda di riliquidazione; 3) erroneo rigetto dell'appello e conseguente condanna alle spese; 4) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per non aver riconosciuto l'esonero dalle spese del primo grado in ragione della dichiarazione reddituale depositata solo in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che i giudici di merito non avevano negato in astratto l'operatività del 'terzo elemento', ma avevano interpretato sistematicamente il contratto collettivo provinciale nel senso che la retribuzione ivi prevista per gli operai agricoli a tempo determinato lo comprendesse già. Ha quindi escluso la violazione dei canoni ermeneutici, ribadendo che nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune prevale il criterio sistematico ex art. 1363 c.c. e che in cassazione non è censurabile una lettura alternativa del contratto solo perché ritenuta più favorevole alla parte. Il rigetto del primo motivo ha determinato l'assorbimento dei motivi secondo e terzo. È stato ritenuto infondato anche il quarto motivo: la dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c. può valere per le fasi successive se tempestivamente resa in primo grado, oppure può essere presentata nei gradi successivi se le condizioni per l'esonero maturano dopo, ma non può attribuire l'esonero dalle spese del primo grado se non era stata allegata in quel giudizio. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    I canoni di interpretazione del contratto collettivo devono essere applicati privilegiando l'interpretazione sistematica; la Corte esclude la violazione di tali criteri quando il giudice di merito ricostruisce il significato della clausola nel contesto complessivo del contratto.

  • art. 49 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25.5.2010

    La disposizione viene richiamata come fonte del 'terzo elemento', che remunera festività, ferie e mensilità aggiuntive, ma non è escluso che la sua incidenza sia già inglobata nel trattamento previsto dal contratto provinciale.

  • art. 14 CCP per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria del 14.3.2013

    La Corte di merito, condivisa dalla Cassazione, ha interpretato la clausola nel senso che la retribuzione prevista per gli OTD fosse già comprensiva del terzo elemento.

  • art. 28 d.P.R. n. 488 del 1968

    Il salario medio convenzionale non è più il parametro di riferimento per il calcolo delle prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempo determinato.

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif. in l. n. 389 del 1989

    Per la categoria degli operai agricoli a tempo determinato il criterio di calcolo delle prestazioni temporanee è quello della retribuzione prevista dai contratti collettivi.

  • art. 01, commi 4-5, d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in l. n. 81 del 2006

    È richiamato come norma che conferma il superamento del precedente parametro del salario medio convenzionale.

  • art. 1, comma 55, l. n. 247 del 2007

    Concorre a fondare il criterio del rinvio alla retribuzione contrattuale per il calcolo della prestazione.

  • art. 1, comma 785, l. n. 296 del 2006

    Il richiamo all'art. 8 della l. n. 334 del 1968 non è interpretato come reintroduzione del sistema del salario medio convenzionale.

  • art. 8, l. n. 334 del 1968

    Non viene ritenuto riespresso quale parametro di calcolo della prestazione per gli operai agricoli a tempo determinato.

  • L. n. 264 del 1949, art. 32

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere il diritto alla riliquidazione della prestazione e della contribuzione figurativa, ma il motivo è assorbito o comunque non accolto.

  • D.L. n. 942 del 1977, art. 3

    Richiamato dalla ricorrente come base normativa del proprio diritto alla riliquidazione; la censura non è esaminata nel merito per effetto del rigetto del primo motivo.

  • L. n. 155 del 1981, art. 8

    Invocato a sostegno della domanda sulla contribuzione figurativa; la relativa censura resta assorbita.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La dichiarazione sostitutiva per l'esonero dalle spese deve essere resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio in cui si chiede il beneficio; una dichiarazione depositata solo in appello non consente di ottenere l'esonero delle spese del primo grado.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • T.U. n. 115 del 2002, art. 88

    È richiamato quale presidio di controllo antifrode collegato alla dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, il criterio sistematico assume rilievo centrale e può prevalere sulla lettura meramente letterale della singola clausola quando la struttura complessiva dell'accordo consenta di ricostruire in modo coerente la volontà delle parti.
  • In sede di legittimità non è ammissibile censurare l'interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito limitandosi a proporre una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente, se la decisione impugnata non viola i canoni ermeneutici.
  • Per il calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola degli operai agricoli a tempo determinato, il parametro del salario medio convenzionale è superato dal rinvio alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva, secondo l'evoluzione normativa richiamata dalla Corte.
  • La dichiarazione sostitutiva per l'esonero dalle spese di lite deve essere tempestiva e riferita al giudizio in cui si intende ottenere il beneficio; se non è resa nel primo grado, non può retroattivamente esonerare la parte dalle spese di quel procedimento.
  • La disciplina dell'esonero dalle spese processuali è costruita come meccanismo eccezionale che bilancia accesso alla giustizia e controllo contro gli abusi; tale equilibrio impedisce di attribuire efficacia retroattiva a dichiarazioni reddituali relative a periodi non più verificabili.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiSpese di lite
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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