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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19197/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo e della relativa cartella di pagamento relativa a IVA e imposte dirette, originariamente proposta dalla società poi cancellata dal registro delle imprese. Dopo la cancellazione intervenuta nelle more del termine per appellare, l'Agenzia delle Entrate e il concessionario della riscossione proposero appello notificandolo al difensore costituito della società estinta. In appello la società si costituì tramite lo stesso difensore, il quale richiamò la procura originaria e allegò la visura storica. La CTR accolse gli appelli ritenendo corretto il procedimento notificatorio della cartella. La ricorrente dedusse: 1) l'inammissibilità/nullità degli appelli perché proposti e notificati nei confronti di una società ormai estinta; 2) la nullità del giudizio d'appello per mancata interruzione a seguito dell'evento estintivo dichiarato nelle controdeduzioni; 3) la violazione dell'art. 140 c.p.c. nella notificazione della cartella, per mancata prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa e per asserita irregolarità della fase di affissione/deposito.

La decisione

La Corte rigetta i primi due motivi, richiamando il principio di ultrattività del mandato difensivo: in assenza di formale dichiarazione o notificazione dell'evento estintivo ex art. 300 c.p.c., la notifica dell'impugnazione al procuratore costituito della società cancellata è valida e non si verifica interruzione del processo; la mera indicazione dell'estinzione nelle controdeduzioni depositate in appello non equivale alla dichiarazione richiesta dalla legge. Accoglie invece il terzo motivo nei limiti in cui la CTR aveva ritenuto valida la notifica della cartella senza verificare la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c.; tale avviso è elemento essenziale della relazione di notificazione e serve a provare che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. La doglianza sulla mancata affissione è dichiarata inammissibile per difetto di interesse, perché la relata trascritta nel ricorso ne dava conto e, comunque, l'eventuale omissione sarebbe sanata dal ricevimento della raccomandata. Ne consegue cassazione con rinvio alla CTR in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato come norma violata nei motivi relativi alla capacità processuale della società estinta

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla dedotta nullità del processo per mancata interruzione

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla successione/processualità della parte estinta

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla pretesa inammissibilità degli appelli

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla pretesa nullità della sentenza

  • art. 299 c.p.c.

    ritenuto non operante automaticamente nel caso di evento estintivo non formalmente dichiarato o notificato

  • art. 300 c.p.c.

    le forme di dichiarazione dell'evento interruttivo sono tassative; senza dichiarazione in udienza o notificazione alle altre parti l'effetto interruttivo non si produce

  • art. 330 c.p.c.

    consente la notifica dell'impugnazione al procuratore costituito della parte colpita dall'evento non formalizzato

  • art. 40 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario disciplina l'interruzione, ma richiede comunque la formale dichiarazione dell'evento; nel caso concreto non è stata ritenuta applicabile in senso favorevole alla ricorrente

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    opera il rinvio alle norme del c.p.c. per quanto non disposto dal decreto tributario

  • art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992

    estende alle impugnazioni tributarie le disposizioni del libro II, titolo III, capo I, c.p.c., salvo deroghe speciali

  • art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per evidenziare che le controdeduzioni in appello sono depositate e non notificate

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per ribadire la natura di atto depositato delle controdeduzioni

  • art. 140 c.p.c.

    nel caso di irreperibilità relativa, la validità della notificazione esige la prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in via comparativa sulla disciplina della notificazione degli atti della riscossione

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in via comparativa sulla notificazione degli atti impositivi

  • art. 2495 c.c.

    richiamato nei motivi per la tesi dell'estinzione della società e della conseguente impossibilità di notificare l'appello alla stessa

  • art. 137 c.p.c.

    richiamato per la notificazione alla parte personalmente nei casi in cui la legge la richieda

Massime di principio

  • Quando la parte si estingue per cancellazione dal registro delle imprese dopo la sentenza e prima dell'impugnazione, l'impugnazione notificata al procuratore costituito nel grado precedente resta valida se l'evento non è stato dichiarato in udienza o notificato alle altre parti secondo le forme di legge.
  • Nel processo tributario, in mancanza di una formale dichiarazione dell'evento interruttivo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. o dell'art. 40 d.lgs. n. 546 del 1992, non si verifica l'interruzione del giudizio e il difensore continua a rappresentare la parte secondo il principio di ultrattività del mandato.
  • Le controdeduzioni depositate in appello non equivalgono, di per sé, alla dichiarazione dell'evento interruttivo richiesta dall'art. 300 c.p.c., perché la dichiarazione deve esteriorizzare una volontà processuale specifica e seguire le forme tassative previste.
  • Nella notificazione della cartella di pagamento eseguita secondo l'art. 140 c.p.c., l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito è elemento essenziale della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario.
  • L'eventuale omissione dell'affissione dell'avviso di deposito presso la casa comunale dà luogo a nullità sanabile per raggiungimento dello scopo se risulta la ricezione della raccomandata informativa; al contrario, la mancanza di prova di tale raccomandata rende invalida la notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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