Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17489/2025 del 29/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente contabile)

La controversia

Un soggetto che aveva spontaneamente depositato il conto giudiziale relativo alla propria gestione quale agente contabile di un consorzio di bonifica impugnava, con regolamento preventivo di giurisdizione, la pendenza davanti alla Corte dei conti di un giudizio di conto promosso a seguito di rilievi di irregolarità sul conto medesimo. Il ricorrente sosteneva che la Corte dei conti difettasse di giurisdizione perché i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici che svolgono attività privatistica ed economico-imprenditoriale, non maneggiano denaro pubblico in senso proprio e non sono assoggettati da alcuna norma di legge al giudizio di conto; aggiungeva che un regolamento interno dell’ente non può creare la giurisdizione contabile in assenza di previsione legislativa. La Procura contabile eccepiva preliminarmente l’inammissibilità o improcedibilità del regolamento, ritenendo che non vi fosse stato un formale provvedimento di resa del conto né un ricorso del pubblico ministero, ma solo un deposito spontaneo del conto; in subordine, sosteneva comunque il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul giudizio di conto, pur riconoscendo in astratto la giurisdizione contabile per danno erariale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità: il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche nel processo contabile e, nel caso concreto, la citazione a giudizio davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti bastava a integrare il presupposto processuale. Nel merito, ha affermato che la Corte dei conti non ha giurisdizione sul giudizio di conto relativo al conto giudiziale di un agente contabile di un consorzio di bonifica, perché manca una previsione legislativa che assoggetti tali enti alle regole della contabilità pubblica e al giudizio di conto; è irrilevante un regolamento interno dell’ente che pretenda di prevedere il controllo della Corte dei conti. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici, operano con criteri imprenditoriali e, pur potendo essere soggetti a responsabilità amministrativa per danno erariale, non sono assoggettati al giudizio contabile di resa del conto. Ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e disposto nulla sulle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile anche nel processo contabile, quando il giudizio sia già stato instaurato davanti alla Corte dei conti mediante una citazione o comunque con un atto idoneo a introdurre la controversia.
  • La giurisdizione contabile sul giudizio di conto richiede una base legislativa espressa: non può essere fondata da regolamenti interni o da discipline di autodeterminazione dell’ente.
  • Nei confronti dei consorzi di bonifica, qualificati come enti pubblici economici, non è configurabile il giudizio di conto della Corte dei conti in mancanza di un’espressa previsione normativa che li assoggetti alla contabilità pubblica.
  • La natura tributaria dei contributi consortili e il controllo o la vigilanza pubblicistica sull’ente non bastano, da soli, a trasformare i fondi gestiti in denaro pubblico ai fini del maneggio contabile.
  • La possibile responsabilità amministrativa per danno erariale davanti alla Corte dei conti è distinta dal giudizio di conto: l’una può sussistere anche quando l’altra difetti.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.