Cassazione Civile, Ordinanza n. 17489/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente contabile)
La controversia
Un soggetto che aveva spontaneamente depositato il conto giudiziale relativo alla propria gestione quale agente contabile di un consorzio di bonifica impugnava, con regolamento preventivo di giurisdizione, la pendenza davanti alla Corte dei conti di un giudizio di conto promosso a seguito di rilievi di irregolarità sul conto medesimo. Il ricorrente sosteneva che la Corte dei conti difettasse di giurisdizione perché i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici che svolgono attività privatistica ed economico-imprenditoriale, non maneggiano denaro pubblico in senso proprio e non sono assoggettati da alcuna norma di legge al giudizio di conto; aggiungeva che un regolamento interno dell’ente non può creare la giurisdizione contabile in assenza di previsione legislativa. La Procura contabile eccepiva preliminarmente l’inammissibilità o improcedibilità del regolamento, ritenendo che non vi fosse stato un formale provvedimento di resa del conto né un ricorso del pubblico ministero, ma solo un deposito spontaneo del conto; in subordine, sosteneva comunque il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul giudizio di conto, pur riconoscendo in astratto la giurisdizione contabile per danno erariale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità: il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche nel processo contabile e, nel caso concreto, la citazione a giudizio davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti bastava a integrare il presupposto processuale. Nel merito, ha affermato che la Corte dei conti non ha giurisdizione sul giudizio di conto relativo al conto giudiziale di un agente contabile di un consorzio di bonifica, perché manca una previsione legislativa che assoggetti tali enti alle regole della contabilità pubblica e al giudizio di conto; è irrilevante un regolamento interno dell’ente che pretenda di prevedere il controllo della Corte dei conti. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici, operano con criteri imprenditoriali e, pur potendo essere soggetti a responsabilità amministrativa per danno erariale, non sono assoggettati al giudizio contabile di resa del conto. Ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
fondamento del regolamento preventivo di giurisdizione
art. 16 d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile)
ammette il regolamento preventivo di giurisdizione anche nei giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
art. 147, comma 2, d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile)
la citazione a udienza collegiale nel giudizio di conto è elemento idoneo a radicare il presupposto processuale del regolamento
art. 140, comma 3, d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile)
il deposito del conto produce l’effetto di costituire in giudizio l’agente dell’amministrazione
art. 137 d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile)
delimita il giudizio di conto degli agenti contabili solo nei casi previsti dalla legge
art. 172, lett. d), d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile)
richiama, per i giudizi attivati su istanza di parte, la necessaria previsione di legge per la devoluzione alla contabilità pubblica
art. 59 R.D. n. 215/1933
qualifica i consorzi di bonifica come enti pubblici economici
richiamato come norma che considera i consorzi di bonifica persone giuridiche pubbliche
ha ampliato la responsabilità amministrativa avanti alla Corte dei conti, ma non ha esteso la responsabilità contabile in assenza dei relativi presupposti
artt. 148 e ss. d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
disciplinano il controllo sugli enti locali, non estensibile analogicamente ai consorzi di bonifica
art. 31 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
i consorzi tra enti locali sono realtà diversa e non assimilabile ai consorzi di bonifica
qualifica il Consorzio di bonifica delle Marche come ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, funzionale e contabile
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile anche nel processo contabile, quando il giudizio sia già stato instaurato davanti alla Corte dei conti mediante una citazione o comunque con un atto idoneo a introdurre la controversia.
- La giurisdizione contabile sul giudizio di conto richiede una base legislativa espressa: non può essere fondata da regolamenti interni o da discipline di autodeterminazione dell’ente.
- Nei confronti dei consorzi di bonifica, qualificati come enti pubblici economici, non è configurabile il giudizio di conto della Corte dei conti in mancanza di un’espressa previsione normativa che li assoggetti alla contabilità pubblica.
- La natura tributaria dei contributi consortili e il controllo o la vigilanza pubblicistica sull’ente non bastano, da soli, a trasformare i fondi gestiti in denaro pubblico ai fini del maneggio contabile.
- La possibile responsabilità amministrativa per danno erariale davanti alla Corte dei conti è distinta dal giudizio di conto: l’una può sussistere anche quando l’altra difetti.
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