L.R. Marche 13/2013
Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dellAso, del Tenna e del Tronto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche riordina bonifica, miglioramento fondiario e irrigazione, istituisce il Consorzio di bonifica delle Marche e definisce comprensori, organi, contribuenza e funzioni. Contiene una disciplina transitoria per la fusione dei precedenti consorzi e per il passaggio agli organi del nuovo ente; molte disposizioni operative sono ancora rilevanti, ma la fase di fusione è storicamente conclusa.
Riordino della bonifica e irrigazione nelle Marche e istituzione del Consorzio di bonifica delle Marche
Riordino della bonifica e istituzione del Consorzio di bonifica delle Marche
La legge disciplina, per il territorio della Regione Marche, il riordino degli interventi di bonifica, miglioramento fondiario e irrigazione, nonché la riorganizzazione dei consorzi di bonifica. Riconosce la bonifica come attività di sviluppo economico, tutela ambientale, uso corretto delle risorse idriche e difesa idraulica e idrogeologica.
Finalità e ambito territoriale
La Regione inquadra la bonifica come strumento per la sostenibilità ambientale, la tutela delle risorse idriche e il presidio del territorio. Viene valorizzato il ruolo dell’impresa agricola come soggetto di riferimento per la conservazione dell’integrità ambientale del territorio agricolo.
L’intera disciplina opera nel territorio marchigiano e riguarda il riordino degli interventi di bonifica, miglioramento fondiario e irrigazione, oltre alla nuova organizzazione consortile.
Comprensori di bonifica
L’intero territorio regionale è classificato di bonifica. I comprensori individuati sono:
- Foglia, Metauro, Cesano;
- Misa, Esino;
- Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera;
- Tenna, Aso e Tronto.
I comuni ricompresi in ciascun comprensorio sono elencati nell’allegato A. I comprensori sono unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionale; possono comprendere uno o più bacini idrografici e sono suddivisi in sub bacini idrografici, di norma non superiori a 1.500 ettari.
Per territori ricadenti in più regioni, classificazione, declassificazione e ripartizione spettano alle Regioni interessate d’intesa tra loro.
Funzioni amministrative e rapporti con la Regione
Le funzioni amministrative relative alla progettazione delle opere pubbliche di bonifica sono esercitate dal consorzio di bonifica secondo gli indirizzi e la programmazione regionale. La realizzazione, l’esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica sono attribuiti al consorzio.
Restano alla Regione e agli enti locali le funzioni in materia di difesa del suolo loro già attribuite dalla normativa regionale. Regione ed enti locali possono stipulare convenzioni con il consorzio per progettazione e realizzazione di opere pubbliche di propria competenza e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici.
Piano generale di bonifica
Il consorzio predispone la proposta di piano generale di bonifica e la sottopone alla Giunta regionale; dopo l’adozione da parte della Giunta, il piano è trasmesso all’Assemblea legislativa regionale per l’approvazione.
Il piano deve essere coerente con la pianificazione paesistico-ambientale, di difesa del suolo, di protezione civile, con i piani di distretto idrografico e con gli strumenti urbanistici comunali. Per ciascun comprensorio indica:
- linee di intervento della bonifica;
- opere pubbliche da realizzare, con priorità, tempi, costo presunto e copertura finanziaria;
- opere idrauliche di competenza privata;
- reti di irrigazione;
- indirizzi per il miglioramento fondiario e per gli interventi di bonifica privata, inclusa la viabilità vicinale, poderale e interpoderale.
Il piano è sottoposto a valutazione ambientale secondo la disciplina regionale e il d.lgs. 152/2006.
Il Consorzio di bonifica delle Marche
Il Consorzio di bonifica delle Marche è ente pubblico economico di natura associativa, con autonomia statutaria, funzionale e contabile. Opera secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità ed equilibrio di bilancio ed è soggetto alla vigilanza della Regione.
Partecipazione, obbligatorietà e contribuenza
Il consorzio è obbligatorio e comprende tutti i proprietari degli immobili inclusi nel comprensorio che traggono o possono trarre beneficio dalle attività di manutenzione idraulico-forestale, di mitigazione del dissesto idrogeologico sui corsi d’acqua minori e di manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico, nei limiti fissati dal piano di classifica.
La contribuenza è determinata per ciascun comprensorio sulla base di un piano di classifica e di riparto, nel rispetto degli indirizzi regionali e in attuazione degli obblighi dei privati previsti dal codice civile. Per interventi ulteriori, o quando gli enti locali si avvalgano delle convenzioni con il consorzio, può essere delimitato un perimetro di contribuenza specifico per opere che apportano un beneficio diretto e concordato con i privati.
La contribuenza e il perimetro di contribuenza devono essere resi pubblici e comunicati preventivamente agli interessati. La riscossione resta in capo al consorzio.
Sono previsti inoltre:
- il voto dei consorziati per l’elezione degli organi;
- l’obbligo di pagamento dei contributi consortili;
- l’esercizio delle ulteriori funzioni previste dalla legge e dallo statuto.
Sono esentati dal contributo generale di bonifica i proprietari con scarichi meteorici allacciati alla pubblica fognatura; il contributo resta dovuto per le pertinenze non allacciate. I gestori del servizio idrico integrato e i soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi ammessi devono contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto, sulla base di apposite convenzioni.
Organi del consorzio e durata in carica
Gli organi del consorzio sono:
- assemblee dei comprensori;
- assemblea del consorzio;
- consiglio di amministrazione;
- presidente;
- revisore unico.
Gli organi durano in carica cinque anni. Ai componenti spetta soltanto il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.
Assemblea del comprensorio e assemblea del consorzio
L’assemblea del comprensorio è composta da rappresentanti dei proprietari agricoli, dei proprietari di immobili industriali, commerciali e artigianali, dei comuni del comprensorio e delle associazioni ambientaliste regionali. I membri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, mentre i componenti elettivi delle categorie dei proprietari sono scelti con voto pro capite, secondo regole di sezione elettorale e riparto proporzionale.
L’assemblea del consorzio è composta da 29 membri, in ragione di sette per ciascun comprensorio regionale e un rappresentante delle associazioni ambientaliste. La composizione interna rispetta la ripartizione tra rappresentanza agricola, rappresentanza degli enti locali e rappresentanza delle attività economiche.
Elezioni consortili
L’elezione dei rappresentanti dei proprietari agricoli e dei proprietari di immobili industriali, commerciali e artigianali è indetta dal presidente del consorzio dalla decima domenica antecedente la scadenza dell’organo.
Le liste devono essere concorrenti e presentate da almeno cinquanta elettori per sezione. Ogni elettore può esprimere due preferenze con alternanza di genere; l’elezione è a scrutinio segreto e i seggi sono attribuiti con metodo proporzionale. I risultati sono pubblicati all’albo consortile e all’albo pretorio dei comuni interessati.
I ricorsi contro i risultati vanno proposti entro quindici giorni alla struttura regionale competente in materia elettorale; la Giunta regionale decide entro sessanta giorni e può anche disporre d’ufficio l’annullamento. Le schede e i verbali sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale per la proclamazione degli eletti.
Consiglio di amministrazione, presidente e revisore unico
Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri eletti dall’assemblea del consorzio con voto limitato a cinque preferenze, in modo da garantire la rappresentanza di ciascun comprensorio. Presidente e vicepresidente sono eletti al suo interno.
Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.
Incompatibilità
Non possono far parte delle assemblee né essere revisori i soggetti che partecipano a imprese fornitrici del consorzio. Sono inoltre incompatibili, tra gli altri, consiglieri e assessori regionali, presidenti, assessori e consiglieri provinciali, presidenti delle camere di commercio e amministratori di enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione.
Competenze degli organi e trasparenza
Lo statuto disciplina le competenze e il funzionamento interno degli organi. All’assemblea del consorzio spettano, tra l’altro:
- modifiche statutarie da sottoporre alla Giunta regionale;
- bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio;
- dotazione organica e regolamento del personale;
- piani e programmi triennali degli interventi ed elenco annuale;
- perimetro di contribuenza;
- atti con impegni di spesa pluriennali.
Il consiglio di amministrazione bandisce la selezione del direttore generale, predispone gli atti contabili, pubblica bilanci e atti sul sito istituzionale e svolge le altre attività non riservate all’assemblea. Il presidente rappresenta legalmente l’ente.
Funzioni operative del consorzio
Il consorzio:
- predispone il piano di classifica e determina i contributi consortili;
- approva i piani delle opere di bonifica privata e di miglioramento fondiario;
- approva il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori, con particolare attenzione ai territori montani;
- esercita le funzioni dei consorzi idraulici previste dal r.d. 523/1904;
- svolge presidio idraulico e pronto intervento sul reticolo idrografico minore;
- esegue, in caso di inerzia dei soggetti obbligati, opere idrauliche di difesa dei beni e manutenzione degli alvei minori, con rivalsa degli oneri;
- esegue, in caso di inerzia dei proprietari, opere di sistemazione degli scoli, eliminazione dei ristagni e manutenzione di strade vicinali di uso pubblico quando non esista uno specifico consorzio stradale;
- realizza, mantiene ed esercisce opere e impianti di irrigazione, anche con possibile uso plurimo e produzione di energia elettrica;
- può progettare ed eseguire opere pubbliche per conto di Stato, Regione ed enti locali;
- gestisce interventi e opere finanziate da UE o altri enti pubblici;
- fornisce dati e informazioni per programmazione, pianificazione e attività conoscitive ambientali;
- collabora con la Regione nella previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico;
- collabora alla predisposizione di rapporti conoscitivi sugli obblighi ambientali;
- partecipa alla programmazione regionale e provinciale per la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo;
- collabora alla determinazione del fabbisogno irriguo;
- collabora con ISPRA;
- può collaborare con la Regione nelle attività di vigilanza sugli obblighi degli agricoltori legati ai contributi europei.
Per lavori di manutenzione ordinaria, il consorzio può affidarsi agli imprenditori agricoli del comprensorio tramite convenzioni, nel rispetto della disciplina europea e statale richiamata.
Pianificazione, criteri tecnici e pareri urbanistici
La programmazione, progettazione e realizzazione delle opere di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario devono rispettare la normativa paesistica, ambientale, edilizia, di difesa del suolo e di protezione civile, oltre agli strumenti di pianificazione vigenti.
Le opere irrigue devono perseguire la tutela qualitativa e quantitativa dell’acqua, ridurre sprechi e consumi e controllare gli effettivi prelievi, in raccordo con le strutture regionali di monitoraggio.
Il consorzio esprime parere sui piani regolatori generali e sulle varianti dei comuni ricompresi nel perimetro di contribuenza; decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevole.
Programma triennale ed elenco annuale dei lavori
Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sono trasmessi alla Giunta regionale. Gli interventi pubblici possono essere inseriti solo se previsti nel piano generale di bonifica e negli strumenti di pianificazione della difesa del suolo; per quelli non previsti è necessario il parere vincolante dell’Autorità di bacino.
Piano di classifica, riparto e benefici
Il consorzio redige il piano di classifica, determina e riscuote le quote dovute dai consorziati anche per le spese di funzionamento e predispone il piano di riparto in proporzione al beneficio conseguito da ciascun immobile.
I benefici sono distinti in:
- presidio idrogeologico;
- difesa idraulica;
- disponibilità irrigua;
- viabilità vicinale ad uso pubblico.
Per gli oneri irrigui si applica il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, inclusi costi ambientali e delle risorse, secondo l’analisi economica richiamata dal d.lgs. 152/2006. I contributi devono comunque restare entro i costi dell’attività istituzionale del consorzio.
Le deliberazioni di classifica e di riparto, con cartografia del perimetro di contribuenza, sono pubblicate sul sito istituzionale e inviate alla Regione. Entro trenta giorni chiunque può presentare memorie e osservazioni; la Regione approva gli atti nei trenta giorni successivi.
Consultazione, partecipazione e trasparenza
Il consorzio opera secondo il metodo della consultazione con gli enti pubblici territoriali e le amministrazioni interessate, con le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni sindacali e i gestori dei servizi pubblici.
Può stipulare convenzioni e accordi di programma con gli enti locali ricadenti nei comprensori o con altri enti locali. Deve assicurare la massima trasparenza e l’accesso agli atti ai consorziati.
Fusione dei consorzi e disciplina transitoria
La legge ha previsto la fusione in un unico ente dei consorzi di bonifica del Foglia, Metauro e Cesano; del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera; e dell’Aso, Tenna e Tronto, con costituzione del nuovo Consorzio di bonifica delle Marche.
È stata prevista la nomina di un commissario straordinario entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con durata non superiore a diciotto mesi. Il commissario ha curato la fusione, rilevando stato patrimoniale e personale, individuando attività e passività, redigendo piano di classifica e riparto, predisponendo il piano di risanamento e trasmettendo relazione conclusiva, progetto di fusione e nuovo statuto alla Giunta regionale.
Dalla costituzione del nuovo consorzio, questo è subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi. Fino all’approvazione del bilancio da parte degli organi ordinari e comunque non oltre un anno dalla deliberazione di costituzione, la gestione è rimasta separata per ciascun consorzio fuso.
Durante la fase transitoria i consorzi non potevano alienare beni né assumere personale fino all’approvazione della nuova pianta organica. Gli organi ordinari sono stati eletti entro sessanta giorni dall’assunzione delle funzioni dell’amministratore straordinario.
Abrogazioni e modifiche finali
La legge ha anche disposto modifiche a precedenti disposizioni regionali e l’abrogazione di alcune norme previgenti non più compatibili con il riordino introdotto. L’allegato A contiene l’elenco aggiornato dei comuni per ciascun comprensorio.
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