Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40848/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 21, lett. c), d.lgs. 30/04/1992 n. 285) commessa il 6.1.2014. Il ricorso contestava: 1) la regolarità degli accertamenti del tasso alcolemico (alcoltest eseguito da un agente di polizia giudiziaria e non da un ufficiale; assenza dei presupposti di "necessità e urgenza" ex art. 113 disp. att. c.p.p.; mancata revisione periodica dell'apparecchio); 2) il rigetto dell'istanza di sospensione del processo con messa alla prova, con doglianza sulla illegittima valutazione dei precedenti e sulla mancanza della valutazione del programma predisposto dall'Uepe; 3) la declaratoria di non estinzione per prescrizione: il difensore sosteneva che il reato era già prescritto alla data della sentenza di secondo grado e che la Corte aveva errato nel computo delle sospensioni (in particolare relativamente ai rinvii per ritardi dell'Uepe e all'applicazione della sospensione prevista nell'emergenza Covid-19 alla luce della sentenza n.140/2021 della Corte Costituzionale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso esclusivamente sul punto della prescrizione. Dopo l'esame dei verbali ha ricostruito i rinvii subiti dal procedimento (rinvii dovuti all'adesione dei difensori alle astensioni dell'Unione Camere Penali, rinvii per la messa alla prova e ritardi dell'Uepe, nonché la sospensione prevista dalla normativa emergenziale Covid-19). Ha ritenuto che: a) i periodi di astensione dall'attività forense dichiarati dalle Camere Penali (per complessivi 1 anno, 3 mesi e 19 giorni) debbono essere conteggiati quale sospensione del corso della prescrizione; b) il primo rinvio richiesto per consentire l'elaborazione del programma da parte dell'Uepe (64 giorni) va computato tra le sospensioni; c) i successivi rinvii dovuti a inerzia della pubblica amministrazione (Uepe) non possono essere fatti valere come sospensione imputabile all'imputato; d) deve altresì aggiungersi la sospensione emergenziale Covid-19 (64 giorni) nella misura stabilita dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Con il computo complessivo la prescrizione (termine massimo quinquennale decorrente dal 6/1/2014) è risultata maturata in agosto 2020, anteriore alla pronuncia della sentenza della Corte d'Appello. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; dispone la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Modena per quanto di competenza.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186, comma 21, lett. c)

    Norma sostanziale che integra il reato di guida in stato di ebbrezza: la Corte ha confermato che l'imputato era stato condannato per la violazione di tale disposizione in relazione al tasso alcolemico rilevato.

  • art. 113 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Richiama il requisito della "necessità e urgenza" per l'intervento di agenti e per l'esecuzione di accertamenti: il ricorrente contestava che l'alcoltest fosse stato effettuato da un agente e non da un ufficiale e che mancassero i presupposti di necessità/urgenza; la Cassazione non ha però deciso sul punto nel merito, avendo ritenuto risolutiva la questione della prescrizione.

  • art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.

    Regola i rinvii che determinano la sospensione del corso della prescrizione e il limite massimo di durata (60 giorni) per alcune ipotesi: la Corte ha precisato che i rinvii dovuti all'adesione dei difensori all'astensione dall'attività forense rientrano nella fattispecie e determinano la sospensione per tutta la durata del rinvio, non trovando applicazione il limite dei 60 giorni nelle ipotesi richiamate.

  • artt. 464-bis e segg. cod. proc. pen. (procedimento di messa alla prova), art. 464-quater, art. 464-septies, art. 464-octies

    La Corte ricostruisce la disciplina procedurale della messa alla prova: la sospensione del corso della prescrizione durante il procedimento con messa alla prova scatta dall'ordinanza del giudice ex art. 464-quater; se all'istanza manca il programma occorre dimostrare l'avvenuta richiesta di elaborazione all'Uepe affinché il giudice differisca l'udienza; la valutazione di congruità del programma è un vaglio che il giudice deve esercitare.

  • art. 168-ter cod. pen.

    Stabilisce che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione è sospeso: la Corte chiarisce che il momento iniziale della sospensione coincide con la pronuncia dell'ordinanza del giudice ai sensi dell'art. 464-quater e il momento finale con la sentenza di estinzione o con l'ordinanza che dichiari l'esito negativo della messa alla prova.

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27)

    Norma emergenziale che sospende termini processuali per la pandemia: le Sezioni Unite hanno interpretato la sospensione complessiva in 64 giorni per le udienze fissate tra il 9 marzo e il 18 maggio 2020; la Corte ha applicato tale principio computando 64 giorni al fine del calcolo della prescrizione.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 140 del 6 luglio 2021

    Richiamata dalla difesa sulla corretta applicazione delle regole di sospensione in materia di prescrizione per il periodo Covid; la Corte di Cassazione, comunque, ha seguito l'interpretazione delle Sezioni Unite circa la sospensione di 64 giorni.

  • art. 224, comma 3, Codice della Strada (o disposizione procedurale collegata)

    Norma richiamata ai fini della trasmissione degli atti o comunicazioni conseguenti all'annullamento per prescrizione: la Corte dispone la trasmissione della copia della sentenza al Prefetto di Modena come previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Se il termine di prescrizione è maturato prima della pronuncia definitiva, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
  • I periodi di sospensione dovuti all'adesione dei difensori ad astensioni/astensioni collettive (es. indette dalle Camere Penali) sono computabili come sospensione del corso della prescrizione per tutta la durata del rinvio.
  • Nel procedimento di messa alla prova la sospensione della prescrizione decorre dall'ordinanza del giudice ex art. 464-quater; se l'istanza manca del programma del trattamento, il difensore deve dimostrare di aver richiesto la sua elaborazione all'Uepe per giustificare un differimento dell'udienza.
  • I rinvii disposti per inerzia della pubblica amministrazione (es. ritardi dell'Uepe) non sono automaticamente imputabili all'imputato e, pertanto, non sempre interrompono o sospendono il corso della prescrizione a suo favore.
  • Per i rinvii e le sospensioni collegati all'emergenza Covid-19 occorre applicare i criteri stabiliti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. la sospensione complessiva di 64 giorni per le udienze fissate nel periodo 9/3/2020-18/5/2020), verificando caso per caso l'effettiva incidenza sul termine prescrizionale.
  • Le contestazioni tecniche sugli accertamenti (es. validità dell'alcoltest, taratura dell'apparecchio, figura dell'operatore) richiedono di essere provate con elementi concreti: in assenza di elementi idonei la Corte può non ritenere fondate tali censure, ma la Cassazione può non esaminare tali questioni quando risolutiva risulti la prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.