Cassazione Penale, Sentenza n. 40839/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in sede di concordato in appello ex art.599-bis c.p.p., aveva rideterminato le pene concordate per plurimi episodi di detenzione con finalità di cessione di hashish. Le censure riguardavano: (i) per GADOLA Luigi la presunta violazione dell'accordo in relazione all'operatività dell'aggravante di cui all'art.112 c.p.; (ii) per DI FELICE Salvatore l'omessa considerazione, nel recepimento dell'accordo, della condizione posta alla proposta di concordato relativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena; (iii) per DIANA Elio il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado ma non riprodotte nell'accordo; (iv) per DIANA Dario la mancata e insufficiente motivazione circa la determinazione degli aumenti per i reati in continuazione (160/161 episodi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di DIANA Dario, DIANA Elio e GADOLA Luigi perché privi di fondamento e/o preclusi dalla rinuncia ai motivi di appello operata con il concordato ex art.599-bis c.p.p.; per tali ricorrenti è stata disposta la condanna alle spese processuali e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.616 c.p.p. Quanto a GADOLA, la Corte ha ritenuto che l'accordo non prevedeva l'esclusione tout court dell'art.112 c.p. ma solo che la circostanza non incidesse sugli aumenti, e la Corte d'appello ha applicato la pena concordata bilanciando aggravanti e attenuanti. Per DIANA Dario e DIANA Elio la Corte ha ritenuto conformi al concordato gli aumenti per continuazione e l'assenza di richiesta delle attenuanti nell'atto di concordato. Diversamente, ha accolto il ricorso di DI FELICE Salvatore perché il suo concordato era espresso in termini subordinati al riconoscimento della sospensione condizionale della pena: la Corte d'appello non aveva dato alcun seguito a tale condizione, limitandosi ad irrogare la pena, omettendo di decidere sul beneficio che era parte costitutiva della piattaforma negoziale; per questo motivo la sentenza è stata annullata nei confronti di DI FELICE Salvatore con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
La disciplina del concordato in appello limita la possibilità di impugnazione in Cassazione: sono ammissibili i motivi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del PM e al contenuto della pronuncia, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati con il concordato e, in generale, i profili di determinazione della pena non trasfusi in illegittimità della sanzione
L'aggravante può essere oggetto di bilanciamento con circostanze attenuanti; se nel concordato le parti prevedono che un'aggravante 'non operi' ai fini degli aumenti, il giudice deve interpretare correttamente la portata dell'intesa e applicare la pena come concordata
Norma sostanziale sulle cessioni di stupefacenti. Nel caso di molteplici episodi della stessa specie, la determinazione di aumenti uniformi per ogni episodio è compatibile con la giurisprudenza sulla continuazione, purché non determini un trattamento sanzionatorio illegale
Regole sul cumulo delle pene: la Corte valuta che gli aumenti concordati non travalichino i limiti stabiliti e non determinino un trattamento più grave rispetto al cumulo materiale o giuridico previsto dalla legge
Richiamata nella giurisprudenza come riferimento alle condizioni di proscioglimento e alle valutazioni che, se rinunciate nel concordato, non possono essere ritratte in Cassazione
Consente l'applicazione di sanzioni pecuniarie per i ricorsi che vengono dichiarati inammissibili; la Corte ha condannato i ricorrenti inammissibili a tale sanzione
Corte Cost. sent. n.186 del 13/6/2000 (richiamata)
Richiamata in relazione all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla valutazione della responsabilità processuale dei ricorrenti
Massime di principio
- Il concordato in appello ex art.599-bis c.p.p. vincola le parti e preclude, salvo profili specifici sulla formazione della volontà o sul consenso del PM, la deduzione in Cassazione di motivi rinunciati; molte censure vengono quindi dichiarate inammissibili.
- Quando la proposta di concordato è subordinata al riconoscimento di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena), tale beneficio costituisce elemento costitutivo della piattaforma negoziale: il giudice deve pronunciarsi espressamente su di esso o, in mancanza, l'omessa valutazione comporta l'annullamento e il rinvio.
- Il giudice di merito che recepisce un accordo non può frazionarlo modificandone i termini essenziali: l'accordo va accolto integralmente o rigettato; l'unico limite all'operatività di questa regola è l'illegittimità della pena risultante dall'accordo.
- Le doglianze concernenti qualificazione giuridica del fatto, riconoscimento di recidiva, o altri profili di merito rinunciati nell'accordo non sono in generale riesaminabili in Cassazione se la parte ha rinunciato a tali motivi con il concordato.
- La misura degli aumenti per reati in continuazione concordati tra le parti è vincolante se non determina una pena illegale (es.: non eccede i limiti legali o non comporta un trattamento più sfavorevole rispetto al cumulo giuridico); aumenti uniformi per singoli episodi possono essere legittimi per evitare il rischio di cumulo materiale.
- Se il contenuto dell'accordo è ambiguo rispetto all'effetto di una circostanza (es. se l'aggravante 'non operi' o 'non influisca sugli aumenti'), il giudice deve interpretare in conformità alla volontà negoziale delle parti; contestazioni su tale interpretazione sono inammissibili se non incidono sulla formazione della volontà o sul consenso del PM.
- Ricorsi dichiarati inammissibili per motivi connessi al concordato possono comportare la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art.616 c.p.p.; è quindi importante valutare la sussistenza di motivi non rinunciati prima di proporre impugnazioni.
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