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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40844/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ha confermato la condanna per lesioni personali stradali aggravate (art. 590-bis c.p., comma 2) e revoca della patente. Il ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 84 c.p. (ne bis in idem/improcedibilità) in relazione alla circostanza aggravante della guida in stato di ebbrezza, sostenendo che per lo stesso fatto era intervenuta estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova sul reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) d.lgs. n.285/1992; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, argomentando che l'incidente e le lesioni erano di modesta entità, il danno era stato risarcito e il ricorrente aveva svolto positivamente la messa alla prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sollevato per la prima volta in cassazione (questione di ne bis in idem/non imputata in sede di gravame) e quindi non deducibile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando la gravità del fatto, il grado di colpa e le conseguenze riportate dalla vittima, nonché ritenendo non valorizzabile automaticamente l'adesione al programma trattamentale del procedimento diverso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma delittuosa applicata per le lesioni personali stradali aggravate; la sentenza impugnata ha condannato il ricorrente ai sensi del comma 2.

  • art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Disposizione del codice della strada relativa alla guida in stato di ebbrezza; nei fatti accertato tasso alcolemico elevato e richiamata come circostanza collegata al reato di lesioni.

  • art. 84 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al principio "ne bis in idem"/cumulo di pene; il ricorrente sosteneva che la precedente estinzione per messa alla prova avrebbe dovuto incidere sull'applicazione dell'aggravante legata all'ebbrezza.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che la valutazione delle attenuanti è giudizio di fatto e richiede motivazione non contraddittoria che indichi gli elementi decisivi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'imposizione, a carico del ricorrente, del pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata quale criterio di riferimento per l'imposizione dell'onere a carico del ricorrente; utilizzata dalla Corte per motivare l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sollevate questioni nuove che non siano state dedotte in sede di impugnazione: le censure introdotte per la prima volta in ricorso sono inammissibili.
  • La problematica del "ne bis in idem" o dell'improcedibilità per precedenti provvedimenti deve essere tempestivamente dedotta nei gradi di merito (almeno in appello) perché possa essere valutata in sede di legittimità.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è essenzialmente un giudizio di fatto del giudice del merito; la Cassazione verifica solo la presenza di motivazione logica e non contraddittoria, non la valutazione di merito in sé.
  • La partecipazione e il buon esito di un programma di messa alla prova in un procedimento distinto non produce automaticamente, in assenza di valutazione il merito, un effetto attenuante nel procedimento per reato diverso: occorre che il giudice di merito ne valorizzi specificamente gli elementi.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, è possibile la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza e la tempestività dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.

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