Cassazione Penale, Sentenza n. 40845/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti (art. 186 bis comma 6 e art. 186, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285). Il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazioni di legge: invalidità degli accertamenti eseguiti a distanza di oltre un'ora e cinquanta minuti dall'incidente; mancato avviso della facoltà di farsi assistere da difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.); errata valutazione dei sintomi di ubriachezza e delle dichiarazioni della madre/teste; mancata considerazione dell'ipotesi del colpo di sonno; mancata verifica delle circostanze (es. bar dove il ricorrente si sarebbe recato dopo l'incidente); mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); eccessività della pena e erronea revoca della patente nonostante estinzione per lavoro di pubblica utilità della precedente analoga fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi che contestavano la validità dell'accertamento alcolimetrico, osservando che il rifiuto a sottoporsi all'etilometro dopo un primo accertamento positivo con precursore rende irrilevante il lasso di tempo intercorrente. Ha confermato inoltre che non sussiste l'obbligo di avviso sulla facoltà di difensore in caso di rifiuto dell'accertamento. I motivi che chiedevano riconsiderazione dei fatti sono stati dichiarati inammissibili perché attengono al merito e non evidenziano un travisamento della prova nel senso configurabile in Cassazione. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità è stato ritenuto non specificamente contestato, e la revoca della patente è stata confermata in quanto obbligatoria quando è presente una condanna anteriore della stessa specie nel biennio, indipendentemente dall'estinzione penale per lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice della Strada, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186
comma 2 lett. c) e comma 4
La condotta contestata rientra nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza; il tempo trascorso tra guida e accertamento non comporta automaticamente nullità della prova, specie se sussistono elementi indiziari (es. incidente, esito positivo del precursore) e/o se il conducente si rifiuta di sottoporsi all'etilometro.
Codice della Strada, art. 186-bis
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in caso di condanna per lo stesso reato nei due anni precedenti; la revoca è obbligatoria indipendentemente dall'estinzione penale della precedente condanna per effetto di misure come il lavoro di pubblica utilità.
Codice di Procedura Penale, disposizioni di attuazione, art. 114
L'obbligo di dare l'avviso sulla facoltà di farsi assistere da un difensore non sussiste quando l'imputato rifiuta l'accertamento, poiché la presenza del difensore è finalizzata a garantire la correttezza di un atto non ripetibile.
Codice Penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere esclusa in presenza di precedente specifico e della gravità del fatto; nel caso la Corte ha ritenuto ostative la precedente condanna e il pericolo creato alla circolazione.
Codice Penale, art. 106
La dichiarazione di estinzione del reato (es.: per positivo svolgimento di lavoro di pubblica utilità) produce effetti in ambito penalistico e non impedisce la valutazione del fatto come precedente specifico ai fini amministrativi/di recidiva.
Codice di Procedura Penale, art. 606
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che molte censure non si inquadrassero nei vizi di legittimità previsti o fossero generiche e non specifiche.
Massime di principio
- Il rifiuto di sottoporsi all'etilometro dopo un primo accertamento positivo con precursore rende irrilevante, ai fini della validità dell'accertamento, il tempo trascorso tra la guida e il test formale.
- La mancata indicazione della facoltà di farsi assistere da un difensore non è necessariamente viziante quando il conducente si è rifiutato di sottoporsi all'accertamento: l'avviso è finalizzato alla tutela di atti non ripetibili e perde rilevanza in caso di rifiuto.
- La Corte di Cassazione non rivede il merito dei fatti né sostituisce la propria valutazione delle prove: i motivi che si limitano a proporre una diversa ricostruzione fattuale senza dimostrare un vero travisamento della prova sono inammissibili.
- Per il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità è necessario un esame specifico che consideri precedenti specifici e la gravità del fatto; precedenti estinti penalmente possono comunque rilevare ai fini della recidiva/effetti amministrativi.
- La revoca della patente prevista dall'art. 186-bis, comma 6, è obbligatoria quando sussiste una condanna anteriore per analoga fattispecie nel biennio, anche se tale precedente è stato estinto ai sensi penali (es.: lavoro di pubblica utilità).
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale articolare censure concrete e specifiche, indicando esattamente le doglianze di diritto e gli elementi di fatto che mostrano il vizio di legittimità; argomentazioni generiche o riproposizioni di motivi di merito sono inefficaci.
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