Cassazione Penale, Sentenza n. 40843/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per guida senza patente (art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992) aggravata dalla recidiva nel biennio. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva la violazione di legge per il riconoscimento della recidiva, sostenendo che mancasse la prova della definitività della precedente sanzione amministrativa irrogata a seguito dell'accertamento del 23/11/2017 e che la Corte di Appello non avesse fornito riscontri a tale riguardo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui la recidiva nel biennio, elemento costitutivo dell'ipotesi aggravata di guida senza patente, può fondarsi anche su una precedente violazione amministrativa purché definitivamente accertata. Nel caso di specie la Corte d'Appello aveva dato atto dell'irrevocabilità della sanzione amministrativa risultante dal verbale del 23/11/2017 e dalla comunicazione di notizia di reato del 05/11/2018; il motivo di ricorso è stato giudicato generico e privo della specificità necessaria per contestare la definitività. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
L'ipotesi di guida senza patente, quando è aggravata dalla recidiva nel biennio, costituisce una fattispecie penalmente rilevante; la recidiva nel biennio è elemento costitutivo dell'aggravamento
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Riferimento alla disciplina di depenalizzazione: la Corte afferma che l'art. 1 non ha depenalizzato l'ipotesi aggravata dalla recidiva, che resta reato autonomo
d.lgs. 5/15 gennaio 2016, n. 8
Per la fattispecie contravvenzionale depenalizzata (guida senza patente), l'art. 5 stabilisce che la recidiva si considera integrata anche da una precedente violazione amministrativa purché definitivamente accertata; la Corte richiama questa interpretazione per affermare che una sanzione amministrativa definitiva può costituire titolo per la recidiva penale
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha applicato tale disposizione liquidando Euro 3.000,00
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di ricorso infondato/ammissibilità; utilizzata per giustificare l'onere a carico del ricorrente
Giurisprudenza della Cassazione citata
Sez. 4 n. 42285/10-05-2017 (Rv. 270882); Sez. 4 n. 27398/06-04-2018 (Dedominici, Rv. 273405-01); Sez. 4 n. 48779/21-09-2016 (Rv. 268247-01)
Precedenti che affermano che, per i fatti successivi all'entrata in vigore della disciplina di depenalizzazione, la recidiva può essere integrata sia da precedente giudiziario specifico sia da precedente violazione amministrativa purché definitivamente accertata
Massime di principio
- La recidiva nel biennio, quando prevista come aggravamento della guida senza patente, è elemento costitutivo dell'ipotesi penalmente rilevante e non viene automaticamente eliminata dalla depenalizzazione delle condotte amministrative
- Una precedente violazione amministrativa può integrare la recidiva penale se risultante da atto amministrativo definitivo: la definitività può essere desunta dall'assenza di impugnazioni nel termine e dal decorso dei termini perentori
- Chi impugna il riconoscimento della recidiva deve specificare e documentare in modo chiaro i motivi per cui la precedente sanzione non sarebbe definitiva; eccezioni generiche o non supportate risultano inammissibili
- La Corte di cassazione, in presenza di ricorso infondato o generico, può dichiararne l'inammissibilità e irrogare sanzioni processuali (spese e somme alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nelle valutazioni sulla riconducibilità della recidiva, è fondamentale verificare le date rilevanti (data del precedente illecito, termini di impugnazione e normativa di depenalizzazione) per stabilire se la precedente violazione possa essere considerata definitivamente accertata
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