Cassazione Penale, Sentenza n. 40846/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Hudorovich era stato condannato per guida in stato di alterazione e per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolici e tossicologici (artt. 81 c.p., 186 co.7 e 187 co.8 d.lgs. 30/4/1992 n.285). In appello la pena era stata ridotta; con il ricorso in Cassazione il difensore ha prospettato due censure: (1) vizio di motivazione e violazione di legge perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza di due distinte fattispecie (rifiuto agli accertamenti per alcol e per stupefacenti), mentre la sintomatologia sarebbe stata riconducibile solo all'ebbrezza alcolica e il rifiuto era unico; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 20-bis c.p. e 56-bis L. 689/1981.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale, richiamando i verbali, aveva correttamente ricostruito che erano state richieste verifiche sia sul tasso alcolemico sia sull'assunzione di stupefacenti e che l'imputato aveva opposto rifiuto a entrambe le richieste; peraltro la giurisprudenza consente accertamenti non invasivi anche in assenza di sintomatologia specifica per droghe. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva motivatamente escluso la possibilità di una prognosi favorevole per l'applicazione delle sanzioni sostitutive, richiamando i precedenti e la mancata predisposizione del programma per il lavoro di pubblica utilità. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e l'obbligo di versare €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato come norma generale sul concorso di reati (circostanza contestata nella ricostruzione delle condotte), senza travisamento: la Corte ha ritenuto configurabili le distinte condotte contestate.
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma sul reato di guida in stato di alterazione per uso di alcolici. La Corte ha ritenuto accertata l'alterazione per alcol, tra i fatti ricostruiti dai verbali.
art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Prevede il reato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti/psicotrope. La Corte ha interpretato che il rifiuto ad uno qualsiasi degli accertamenti previsti comporta la configurabilità del reato e che il rifiuto opposto sia risultato plurimo (alcol e tossicologico).
art. 20-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'istituto delle misure sostitutive alla detenzione (lavoro di pubblica utilità). La Corte di merito ha ritenuto non realizzabili i presupposti per la sostituzione, per mancanza di idoneo programma e prognosi favorevole.
art. 56-bis L. 24 novembre 1981 n. 689
Disciplina la possibilità di trasformare la pena detentiva in lavoro di pubblica utilità per le sanzioni amministrative sostitutive; la Corte ha rilevato l'assenza della predisposizione del programma necessario.
art. 58 L. 689/1981
Criteri per la valutazione della affidabilità e della prognosi favorevole al rispetto delle prescrizioni delle sanzioni sostitutive; la Corte ha dato rilievo a precedenti penali e condotte nel rigetto della sostituzione.
art. 442 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alla condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Vercelli; non oggetto di interpretazione estesa nella decisione di Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'obbligo, a carico del ricorrente, di versare una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile. Applicata per liquidare €3.000,00 in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per i criteri sul disconoscimento della non colpevolezza del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e per la determinazione della sanzione pecuniaria a suo carico.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019 (Russo, Rv. 276363)
Cita il principio che per gli accertamenti non invasivi (test qualitativi/strumentali) non è necessaria una sintomatologia specifica riconducibile all'alterazione da stupefacenti: la polizia può effettuare controlli non invasivi che legittimano ulteriori accertamenti clinici/analitici.
Massime di principio
- Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per alcol o per droghe è sanzionabile anche se riferito a uno solo degli accertamenti previsti: basti il rifiuto a uno degli accertamenti indicati dall'art. 187 per configurare il comma 8.
- Per gli accertamenti non invasivi (test qualitativi o con apparecchi portatili) non è necessario che il soggetto presenti sintomi specifici di alterazione da stupefacenti: la richiesta e il relativo rifiuto possono essere legittimi anche in assenza di segni tipici.
- Una censura generica che non confronti punto per punto la motivazione dei giudici di merito è destinata a essere dichiarata inammissibile: il ricorso deve dimostrare in modo specifico e articolato l'errore di diritto o di fatto.
- La sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità richiede la presenza di un programma adeguato e una prognosi favorevole secondo i criteri dell'art. 58 L. 689/81; l'assenza di tali presupposti o precedenti ostativi legittima il diniego.
- In sede di impugnazione, i verbali e le contestazioni formali (richieste di accertamenti, verbali di rifiuto) hanno valore probatorio rilevante; la ricostruzione dei fatti fondata sui verbali è difficilmente sindacabile se adeguatamente motivata.
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