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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40846/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Hudorovich era stato condannato per guida in stato di alterazione e per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolici e tossicologici (artt. 81 c.p., 186 co.7 e 187 co.8 d.lgs. 30/4/1992 n.285). In appello la pena era stata ridotta; con il ricorso in Cassazione il difensore ha prospettato due censure: (1) vizio di motivazione e violazione di legge perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza di due distinte fattispecie (rifiuto agli accertamenti per alcol e per stupefacenti), mentre la sintomatologia sarebbe stata riconducibile solo all'ebbrezza alcolica e il rifiuto era unico; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 20-bis c.p. e 56-bis L. 689/1981.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale, richiamando i verbali, aveva correttamente ricostruito che erano state richieste verifiche sia sul tasso alcolemico sia sull'assunzione di stupefacenti e che l'imputato aveva opposto rifiuto a entrambe le richieste; peraltro la giurisprudenza consente accertamenti non invasivi anche in assenza di sintomatologia specifica per droghe. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva motivatamente escluso la possibilità di una prognosi favorevole per l'applicazione delle sanzioni sostitutive, richiamando i precedenti e la mancata predisposizione del programma per il lavoro di pubblica utilità. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e l'obbligo di versare €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come norma generale sul concorso di reati (circostanza contestata nella ricostruzione delle condotte), senza travisamento: la Corte ha ritenuto configurabili le distinte condotte contestate.

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norma sul reato di guida in stato di alterazione per uso di alcolici. La Corte ha ritenuto accertata l'alterazione per alcol, tra i fatti ricostruiti dai verbali.

  • art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Prevede il reato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti/psicotrope. La Corte ha interpretato che il rifiuto ad uno qualsiasi degli accertamenti previsti comporta la configurabilità del reato e che il rifiuto opposto sia risultato plurimo (alcol e tossicologico).

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'istituto delle misure sostitutive alla detenzione (lavoro di pubblica utilità). La Corte di merito ha ritenuto non realizzabili i presupposti per la sostituzione, per mancanza di idoneo programma e prognosi favorevole.

  • art. 56-bis L. 24 novembre 1981 n. 689

    Disciplina la possibilità di trasformare la pena detentiva in lavoro di pubblica utilità per le sanzioni amministrative sostitutive; la Corte ha rilevato l'assenza della predisposizione del programma necessario.

  • art. 58 L. 689/1981

    Criteri per la valutazione della affidabilità e della prognosi favorevole al rispetto delle prescrizioni delle sanzioni sostitutive; la Corte ha dato rilievo a precedenti penali e condotte nel rigetto della sostituzione.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alla condanna di primo grado emessa dal Tribunale di Vercelli; non oggetto di interpretazione estesa nella decisione di Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'obbligo, a carico del ricorrente, di versare una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile. Applicata per liquidare €3.000,00 in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per i criteri sul disconoscimento della non colpevolezza del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e per la determinazione della sanzione pecuniaria a suo carico.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019 (Russo, Rv. 276363)

    Cita il principio che per gli accertamenti non invasivi (test qualitativi/strumentali) non è necessaria una sintomatologia specifica riconducibile all'alterazione da stupefacenti: la polizia può effettuare controlli non invasivi che legittimano ulteriori accertamenti clinici/analitici.

Massime di principio

  • Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per alcol o per droghe è sanzionabile anche se riferito a uno solo degli accertamenti previsti: basti il rifiuto a uno degli accertamenti indicati dall'art. 187 per configurare il comma 8.
  • Per gli accertamenti non invasivi (test qualitativi o con apparecchi portatili) non è necessario che il soggetto presenti sintomi specifici di alterazione da stupefacenti: la richiesta e il relativo rifiuto possono essere legittimi anche in assenza di segni tipici.
  • Una censura generica che non confronti punto per punto la motivazione dei giudici di merito è destinata a essere dichiarata inammissibile: il ricorso deve dimostrare in modo specifico e articolato l'errore di diritto o di fatto.
  • La sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità richiede la presenza di un programma adeguato e una prognosi favorevole secondo i criteri dell'art. 58 L. 689/81; l'assenza di tali presupposti o precedenti ostativi legittima il diniego.
  • In sede di impugnazione, i verbali e le contestazioni formali (richieste di accertamenti, verbali di rifiuto) hanno valore probatorio rilevante; la ricostruzione dei fatti fondata sui verbali è difficilmente sindacabile se adeguatamente motivata.

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