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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35584/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute su un conto corrente intestato a una società e per ricevute bancarie anticipate alla medesima società. Il tribunale aveva revocato il decreto e, rideterminato il saldo del conto, aveva condannato i fideiussori al pagamento della minor somma risultante. La corte d’appello ha poi respinto il gravame dei garanti, ritenendo: insussistente la prova della violazione dell’art. 1956 c.c.; tardiva la deduzione dell’usurarietà dei tassi; non dimostrato il pregiudizio da mancata disponibilità del denaro. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia e motivazione apparente sulla domanda/eccezione risarcitoria per il danno derivante dagli addebiti illegittimi sul conto; 2) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2699, 2909 c.c. per non avere considerato il pagamento, in sede di riparto del fallimento della società debitrice, di una somma in favore della banca; 3) violazione degli artt. 1421, 1815 c.c., 644 c.p. e 115, 116 c.p.c. per avere ritenuto non deducibile in appello la questione dell’usurarietà degli interessi, nonostante fosse emersa in consulenza tecnica di parte in primo grado; 4) violazione degli artt. 33 cod. cons., 1957 e 2727 ss. c.c., 115 e 116 c.p.c. per non avere rilevato la nullità/vessatorietà della clausola di fideiussione che poneva a carico dei garanti l’obbligo di tenersi informati sulla situazione patrimoniale del debitore principale e per avere valorizzato la conoscenza da parte dei fideiussori della situazione societaria, nonché l’assenza di prova del peggioramento patrimoniale della debitrice e della sua conoscenza da parte della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure di omessa pronuncia e motivazione apparente, poiché la corte territoriale si era espressa sui punti controversi con un percorso argomentativo riconoscibile. Ha poi ritenuto inammissibile la doglianza sull’usurarietà degli interessi perché non si confrontava con la ratio decidendi: la corte d’appello non aveva escluso in astratto la rilevabilità della nullità della clausola usuraria, ma aveva escluso che nel caso concreto vi fossero elementi probatori idonei a dimostrarla; inoltre la censura tendeva a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. È stata dichiarata inammissibile anche la censura sulla clausola fideiussoria: la pretesa vessatorietà non aveva costituito autonoma base della decisione, che era stata resa con esclusivo riferimento all’art. 1956 c.c.; per il resto le doglianze miravano a rimettere in discussione accertamenti di fatto sulla conoscenza della situazione della società debitrice e sull’assenza di prova del suo peggioramento patrimoniale. È stata infine confermata la correttezza del limite del sindacato di legittimità sulle presunzioni semplici e sulla valutazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito ha comunque deciso sul motivo o sulla questione prospettata.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente in cassazione di sovvertire la valutazione di merito delle prove se la doglianza mira solo a una nuova lettura del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La critica è inammissibile quando pretende una rivalutazione delle risultanze probatorie riservata al giudice di merito.

  • art. 2699 c.c.

    La doglianza richiamata non è stata accolta perché non si è confrontata con la ratio decidendi sul punto controverso.

  • art. 2909 c.c.

    La questione del pagamento nel riparto fallimentare è stata ritenuta non decisiva nei termini dedotti, e la censura non ha colto la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità della clausola usuraria è in astratto rilevabile anche d’ufficio, ma nel caso concreto mancavano elementi per accertarla.

  • art. 1815, primo comma, c.c.

    Richiamato nella prospettiva della disciplina degli interessi nel rapporto di finanziamento/credito.

  • art. 1815, secondo comma, c.c.

    La dedotta usurarietà non è stata accolta per difetto di prova dell’usura nel caso concreto.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato quale norma che qualifica l’usurarietà degli interessi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di confronto con la motivazione di merito.

  • art. 33 cod. cons.

    La pretesa vessatorietà della clausola non ha inciso sulla decisione, che si è fondata sull’art. 1956 c.c. e su accertamenti di fatto.

  • art. 1956 c.c.

    La corte di merito ha escluso la violazione della norma per difetto di prova e la Cassazione ha ritenuto non censurabile in legittimità tale accertamento fattuale.

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla fideiussione, ma la doglianza è stata reputata inammissibile perché diretta contro valutazioni di fatto e non contro la ratio decidendi.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici e i relativi requisiti sono apprezzamenti riservati al giudice di merito.

  • art. 2728 c.c.

    Il giudizio sulla ricorrenza delle presunzioni e sulla deduzione del fatto ignoto dal fatto noto appartiene al merito.

  • art. 2729 c.c.

    La verifica di gravità, precisione e concordanza degli indizi è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura di omessa pronuncia è infondata se il giudice di merito ha comunque esaminato la questione, anche con motivazione sintetica ma intellegibile.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: la critica deve colpire la ratio decidendi e non la ricostruzione dei fatti.
  • La nullità di una clausola per usurarietà è in astratto rilevabile d’ufficio, ma il giudice non può accoglierla in assenza di elementi istruttori idonei a dimostrarne la concreta sussistenza.
  • Le contestazioni sulla vessatorietà di una clausola contrattuale sono inammissibili se la clausola non ha costituito la base decisoria della sentenza impugnata.
  • L’apprezzamento circa la sussistenza dei requisiti delle presunzioni semplici, così come la scelta dei fatti noti e il passaggio logico verso il fatto ignoto, appartiene al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • La deduzione di circostanze fattuali nuove o non specificamente censurate come omesso esame non può essere introdotta per la prima volta in cassazione come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioniMutuoConto corrente
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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