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Sentenza

Sentenza del 26/07/2021 n. 924 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava tre cartelle di pagamento (complessivamente €3.786.231,18) emesse per sua responsabilità solidale ex art. 38 c.c. per gli anni 2000-2001, deducendo la nullità delle notifiche delle cartelle per mancata affissione dell'avviso di deposito sulla porta dell'abitazione e, in secondo luogo, contestando la tardività dell'impugnazione. I primi giudici avevano dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 (notificazione ritenuta eseguita il 05/05/2011; ricorso notificato il 23/07/2011). In sede d'appello si è discusso se la omissione nell'attestazione dell'affissione comportasse la nullità della notifica o se il ricevimento della raccomandata informativa avesse sanato il vizio.

La decisione

L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto provate le relata di notifica e il deposito degli atti presso il Comune, nonché che il contribuente ha effettivamente ricevuto la raccomandata informativa (egli stesso ha ammesso di aver ritirato gli avvisi il 24/05/2011). Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (secondo cui l'omessa affissione può essere sanata dal ricevimento della raccomandata di conferma del deposito), la Commissione ha confermato la tardività dell'impugnazione e ha rigettato l'appello, compensando le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 118 disposizioni di attuazione c.p.c. e art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Consentono di richiamare e integrare nel dispositivo documenti, precedenti sentenze e atti per brevità della motivazione; qui usate per richiamare gli atti del fascicolo e la giurisprudenza.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Stabilisce il termine di 60 giorni per proporre ricorso; la Corte ha confermato che il termine è decorso rispetto alla notifica ritenuta valida.

  • art. 38 c.c.

    Richiamato per spiegare la responsabilità in solido del ricorrente per le somme richieste.

  • art. 26, comma 4, D.P.R. 602/1973

    "nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 600/73, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del Comune"

    Disciplina il perfezionamento della notifica delle cartelle mediante deposito e affissione dell'avviso comunale; applicata per dichiarare eseguita la notifica nel termine previsto.

  • art. 140 c.p.c.

    Norma di riferimento per le notifiche nelle ipotesi di irreperibilità e per gli adempimenti (affissione, comunicazioni); la Corte ha richiamato la necessità del compimento degli adempimenti previsti, salvo sanatoria.

  • art. 60 D.P.R. 600/1973

    Richiamato dal D.P.R. 602/73 come modalità tecnica per la notificazione in caso di deposito; rilevante per il calcolo del perfezionamento della notifica.

  • art. 139 c.p.c.

    Norma che individua le persone presso le quali può essere eseguita la notifica in casa; la relata documenta l'assenza di tali persone e l'uso della procedura sostitutiva.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 3/2010

    Richiamata in relazione al principio circa la decorrenza e perfezionamento delle notifiche per deposito presso il Comune.

  • Cass. civ. (Sez. 5) n. 19522/2016 e n. 11713/2011; Cass. civ. 6492/2018

    Giurisprudenza di legittimità utilizzata per il principio secondo cui l'omessa affissione dell'avviso può essere sanata se il destinatario ha comunque ricevuto la raccomandata di conferma del deposito, raggiungendo lo scopo della notifica.

Massime di principio

  • La relata di notifica, fino a querela di falso, ha piena efficacia probatoria: chi contesta deve allegare e provare il vizio.
  • L'omessa attestazione dell'affissione dell'avviso di deposito non determina automaticamente l'annullamento della notifica se il destinatario ha effettivamente ricevuto la raccomandata informativa: il vizio è sanato se l'obiettivo della notifica (il raggiungimento della conoscenza dell'atto) è stato comunque conseguito.
  • Il termine per impugnare decorre dalla data in cui la notifica è considerata perfezionata (secondo le regole di DPR 602/73 e 600/73); un ricorso proposto oltre il termine previsto è inammissibile.
  • In presenza di controversie circa la regolarità della notifica, la parte pubblica dovrebbe depositare le relate e ogni prova del deposito e della ricezione della raccomandata; la parte privata deve contestare formalmente con elementi probatori concreti (non deduzioni generiche).
  • Le questioni relative alle comunicazioni telematiche o a difetti procedurali nelle comunicazioni possono giustificare la rimessione o riesame degli atti, ma non necessariamente inficiano la validità se risulta che il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto.
  • Il giudice può compensare le spese di lite in presenza di particolarità processuali o di complessità della questione; tuttavia, se il vizio non è provato, il soccombente principale resta la parte privata che non ha impugnato nei termini.

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