Sentenza del 26/07/2021 n. 922 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Rimborso IVA pari a 3.236 euro relativo all'anno d'imposta 2013; l'Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo mancante l'esercizio di impresa (assenza di iscrizione al registro delle imprese/CCIAA, mancato svolgimento di operazioni attive) e considerandosi alcuni acquisti non inerenti all'attività.
La decisione
Appello accolto. Il giudice ha ritenuto che la documentazione prodotta (in particolare le procedure di registrazione del brevetto e altri documenti provanti l'intenzione e gli investimenti per la produzione di un 'innovativo porta abiti') dimostrasse attività preparatorie sufficienti a riconoscere l'inerenza degli acquisti e quindi il diritto al rimborso IVA. L'Agenzia non aveva contestato l'autenticità dei documenti né il pagamento dell'IVA. La sentenza di primo grado è stata riformata e l'Agenzia condannata alla rifusione delle spese dei due gradi, liquidate in 1.000 euro.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972
art. 4, comma 2, n. 1; art. 19
La detraibilità dell'IVA sugli acquisti richiede che le operazioni passive siano inerenti all'esercizio dell'impresa; l'inerenza può sussistere anche per attività preparatorie finalizzate alla costituzione delle condizioni necessarie per l'attività imprenditoriale, senza che sia richiesto il concreto svolgimento di operazioni attive.
Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva)
Interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nel senso che spese preparatorie e primi investimenti possono costituire attività economica ai fini IVA e l'amministrazione deve tener conto della dichiarata intenzione dell'impresa di avviare un'attività.
Sentenza Corte di Giustizia (CGUE), causa C-110/04
Ha stabilito che le prime spese di investimento e gli studi di fattibilità possono essere considerate attività economica ai fini dell'art. 4 della sesta direttiva; la qualifica di soggetto passivo IVA non può essere revocata retroattivamente salvo frode o abuso.
Cassazione civile, sez. trib., sentenza n. 8583/2006
Conferma che l'inerenza degli acquisti deve essere valutata in rapporto alle finalità imprenditoriali e che le attività meramente preparatorie finalizzate all'avvio dell'attività possono legittimare la detrazione dell'IVA anche in assenza di operazioni attive.
D.lgs. 546/1992
Norma processuale che consente la rifusione delle spese a favore della parte vincente; applicata per condannare l'Agenzia alla rifusione delle spese dei due gradi.
Massime di principio
- Le spese e gli acquisti effettuati nella fase preparatoria di un'iniziativa imprenditoriale possono essere considerati inerenti all'attività e quindi dare diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA anche se non risultano operazioni attive al momento della domanda, purché sussista documentazione probante l'intenzione e la funzionalità delle spese rispetto all'attività futura.
- L'assenza di iscrizione al registro delle imprese (CCIAA) o la mancata realizzazione immediata di ricavi non è di per sé sufficiente a negare la detraibilità/rimborso dell'IVA: rileva la sostanza (intenzione e collegamento economico) più che la forma, salvo casi di frode o abuso.
- L'Amministrazione finanziaria deve valutare la documentazione probatoria (contratti, pratiche di brevetto, pagamenti, studi di fattibilità, registri IVA, etc.) e non può limitarsi a rilievi meramente formali quando la documentazione dimostra la natura e la finalità economica delle spese.
- La neutralità dell'IVA è principio guida: prive di frode, le operazioni introduttive volte a creare le condizioni per l'attività economica rientrano nella sfera di tutela del regime di detrazione.
- Per rafforzare la posizione del contribuente in casi analoghi è opportuno conservare e produrre documentazione dettagliata che provi l'intenzione di avviare l'attività e il collegamento tra acquisti e progetto imprenditoriale (es. domande di brevetto, pagamenti, corrispondenza, piani di progetto, registri contabili).
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