Cassazione Civile, Ordinanza n. 21460/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia trae origine da un accertamento fiscale emesso nei confronti di una società in nome collettivo e, per trasparenza, dei suoi soci, a seguito del mancato perfezionamento di un concordato preventivo biennale per gli anni 2003 e 2004. La società aveva aderito alla procedura, ma l'Ufficio aveva contestato il mancato rispetto dei parametri di ricavo IVA e aveva dichiarato la decadenza dal beneficio, recuperando a tassazione imposte e sanzioni. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi sostenendo che il mancato adeguamento dipendesse da circostanze eccezionali e imprevedibili; la decisione di merito era stata poi ridimensionata in appello e quindi cassata dalla Corte con ordinanza n. 40/2019, che aveva accolto il ricorso principale dell'Ufficio e respinto quello incidentale dei contribuenti. Nel presente giudizio i contribuenti hanno chiesto la revocazione di tale ordinanza deducendo errore di fatto per omesso esame di due motivi: il primo relativo al mancato scrutinio del secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia, il secondo relativo al mancato esame del secondo motivo del loro ricorso incidentale, inerente alla disapplicazione delle sanzioni per assenza di colpa e obiettiva incertezza interpretativa. Parallelamente hanno impugnato il diniego dell'Ufficio alla definizione agevolata della lite fiscale, sostenendo che la controversia fosse ancora pendente in quanto soggetta a revocazione.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi avverso il diniego di definizione agevolata, affermando che la lite non era definibile perché, alla data di presentazione della domanda, il processo era già concluso con pronuncia definitiva impugnabile solo con revocazione. Quanto alla revocazione, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la censura non riguardava un errore di fatto, ma la pretesa errata valutazione dell'assorbimento del secondo motivo del ricorso principale; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che l'ordinanza revocanda non aveva minimamente esaminato il secondo motivo del ricorso incidentale sui profili sanzionatori. Revocata quindi l'ordinanza n. 40/2019 limitatamente al motivo accolto, la Corte, in sede rescissoria, ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dei contribuenti, cassando la sentenza d'appello in parte qua e rinviando alla CTR in diversa composizione per l'esame della questione sulle sanzioni e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 33 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269
norma richiamata come base del concordato preventivo biennale; il mancato rispetto dei parametri IVA comporta il venir meno degli effetti del concordato e legittima il recupero a tassazione
la revocazione è ammessa solo per errore di fatto risultante dagli atti, non per errori di giudizio o di valutazione
la pendenza del termine per la revocazione non impedisce il passaggio in giudicato della decisione resa in cassazione
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la definizione agevolata è stata ritenuta non applicabile alle controversie già definite con pronuncia definitiva alla data della domanda
art. 1, comma 192, l. 29 dicembre 2022, n. 197
richiama controversie per le quali il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva; quindi esclude le liti già definite e solo revocabili
art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197
non ha giustificato la sospensione del giudizio, perché la lite non rientrava tra quelle definibili
art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dai contribuenti per sostenere che le circostanze eccezionali e l'incertezza interpretativa potessero escludere o attenuare la responsabilità sanzionatoria
citato nel ricorso principale dell'Agenzia per contestare la formazione del giudicato interno
citato nel ricorso principale dell'Agenzia per contestare la formazione del giudicato interno
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia fondata su una supposizione di fatto incontrastabilmente smentita dagli atti oppure sull'inesistenza di un fatto positivamente risultante dagli atti; non basta contestare l'interpretazione del contenuto del ricorso o la valutazione dell'assorbimento di un motivo.
- La revocazione della sentenza di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi è ammissibile solo se il vizio riguarda realmente un capo non esaminato; se la Corte ha deciso sul punto, anche implicitamente o ritenendo assorbite alcune doglianze, la censura riguarda un errore di giudizio e non un errore di fatto.
- La definizione agevolata delle liti fiscali presuppone che, alla data della domanda, il processo non sia concluso con pronuncia definitiva; se la decisione è già passata in una fase definitiva e resta solo l'eventuale revocazione, la lite non è definibile.
- La questione della debenza delle sanzioni tributarie richiede autonoma pronuncia quando siano dedotti profili di assenza di colpa o di obiettiva incertezza normativa; la mancata trattazione di tali profili integra un vizio rilevante e può imporre cassazione con rinvio.
- Quando una censura investe questioni fattuali e giuridiche diverse da quelle esaminate in sentenza, il giudice del rinvio deve pronunciarsi specificamente sui motivi rimasti inevasi, senza potersi ritenere sufficienti richiami generici o assorbimenti impliciti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21077/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21079/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21080/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21082/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21084/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21085/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →