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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13236/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di stoccaggio e movimentazione merci affidato da una società committente a una società appaltatrice, poi subappaltato e ulteriormente affidato a una cooperativa poi fallita. L’INPS ha contestato l’omessa inclusione di alcune voci nella base imponibile contributiva per un periodo determinato e ha agito in giudizio per ottenere dal committente il pagamento, in via solidale, dei contributi relativi ai lavoratori impiegati nell’appalto. La committente ha impugnato la sentenza d’appello con tre motivi: ha dedotto, in sintesi, che la domanda dell’INPS fosse improcedibile per il sopravvenuto fallimento di uno dei litisconsorti necessari e per la vis attractiva del tribunale fallimentare; ha sostenuto che la decadenza biennale prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 si applicasse anche all’azione dell’ente previdenziale; ha infine contestato la prova del credito contributivo, lamentando violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto sufficiente il verbale ispettivo e la documentazione acquisita.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della società committente e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società appaltatrice/subappaltatrice. Ha confermato che, nel regime allora vigente dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, la domanda dell’INPS proposta soltanto contro il committente in bonis non era devoluta al tribunale fallimentare per il mero fatto del fallimento di uno dei coobbligati, perché la pronuncia non incideva sulla massa fallimentare; ha ribadito che la decadenza biennale non si applica all’azione dell’INPS, soggetta soltanto a prescrizione; ha ritenuto infondato il motivo sull’onere della prova, perché la censura mirava in realtà a ottenere un riesame del merito e la Corte d’appello aveva motivato l’accertamento del credito sulla base di un compiuto apprezzamento delle risultanze istruttorie. In ragione della complessità della vicenda e delle oscillazioni normative, le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    secondo la formulazione applicabile ratione temporis, come modificata dalla L. 92/2012 e poi abrogata dal d.l. 25/2017

    nel regime allora vigente il committente doveva essere convenuto unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori; la decadenza biennale ivi prevista non si applica all’azione degli enti previdenziali, ma solo alle pretese dei lavoratori verso il committente

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il litisconsorzio necessario, ma non idoneo a spostare la controversia nella sede fallimentare quando la domanda sia proposta solo verso il coobbligato in bonis

  • art. 474 c.p.c.

    invocato per contestare la natura dell’avviso di addebito, ma non decisivo nel ragionamento della Corte

  • art. 24 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    la vis attractiva del tribunale fallimentare opera per le azioni che incidono sulla massa; non opera quando l’azione sia limitata al coobbligato non fallito e non sia proposta alcuna domanda contro il fallito

  • artt. 52 e 95 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    le pretese patrimoniali verso il fallito devono essere fatte valere con l’accertamento del passivo; la regola non si estende automaticamente alle domande verso il solo coobbligato in bonis

  • art. 13, comma 5, d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124

    richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere l’estinzione dell’obbligazione, ma ritenuto irrilevante rispetto alla domanda effettivamente proposta dall’INPS

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice distribuisce erroneamente l’onere della prova; non quando valuti diversamente le prove o ritenga assolto l’onere probatorio da una parte

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sull’apprezzamento delle prove

  • art. 112 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente incidentale, ma escluso ogni vizio di omessa pronuncia perché la Corte territoriale aveva comunque valutato la domanda e la sua irrilevanza

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    norma processuale sulla trattazione in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale sulla trattazione camerale nel testo applicabile ratione temporis

  • art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    richiamato per la disciplina transitoria del rito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione

Massime di principio

  • Nel regime della responsabilità solidale dell’appalto previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, la regola del litisconsorzio necessario tra committente, appaltatore e subappaltatori non determina automaticamente la devoluzione della causa al tribunale fallimentare quando uno dei litisconsorti sia fallito, se la domanda dell’ente previdenziale è proposta solo contro il coobbligato in bonis e non incide sulla massa fallimentare.
  • La vis attractiva del tribunale fallimentare opera per le domande patrimoniali rivolte al fallito e soggette all’accertamento del passivo; non opera quando il creditore agisca in sede ordinaria soltanto contro il soggetto non fallito, pur in presenza di un litisconsorzio necessario originariamente previsto dalla legge.
  • La decadenza biennale dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 riguarda le pretese dei lavoratori nei confronti del committente e non si estende, in mancanza di espressa previsione, all’azione dell’INPS per il recupero dei contributi, che resta soggetta al solo termine di prescrizione.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia invertito l’onere della prova; non è invece configurabile quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio o la maggiore attendibilità attribuita ad alcune prove rispetto ad altre.
  • Non integra omessa pronuncia la decisione che esamini la domanda e la reputi irrilevante o infondata per difetto di pertinenza rispetto al thema decidendum effettivamente introdotto dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoLiquidazione giudizialeContributi previdenzialiCompetenzaImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaPrescrizione

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