Cassazione Civile, Ordinanza n. 13238/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La dipendente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel periodo dall'agosto 2011 all'agosto 2013, assumendo che il Ministero non avesse dato esecuzione a un lodo del Collegio Arbitrale di Disciplina che aveva dichiarato illegittimo il suo licenziamento disciplinare. I giudici di merito avevano accolto la domanda almeno in parte. In cassazione il Ministero ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 115 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 2043 c.c., nonché degli artt. 113, 115 e 118 c.p.c. e 112 c.p.c. in relazione all'art. 2043 c.c., sostenendo in sintesi che non vi fosse un illecito risarcibile per il solo mancato adeguamento a un lodo che il datore di lavoro aveva sempre contestato e impugnato; inoltre ha censurato la misura e il metodo di liquidazione del danno, lamentando anche l'omessa pronuncia sul danno patrimoniale. Nel corso del giudizio di legittimità il Ministero ha prodotto una sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, che aveva annullato il lodo arbitrale; tale sopravvenienza è stata ritenuta decisiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto decisiva la sopravvenuta sentenza passata in giudicato che ha annullato il lodo del Collegio Arbitrale di Disciplina. Poiché la pretesa risarcitoria della lavoratrice si fondava esclusivamente sulla mancata ottemperanza a quel lodo, venuto meno il lodo è venuto meno l'unico profilo di illiceità prospettato e, con esso, l'ingiustizia del danno lamentato. In applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rigettando la domanda della lavoratrice nei confronti del Ministero. Le spese dell'intero processo sono state compensate, considerando che la decisione sulla nullità del lodo è intervenuta solo in pendenza del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata nei motivi di ricorso, senza una specifica elaborazione autonoma nella decisione, che ha risolto la lite sulla base della sopravvenuta caducazione del lodo
richiamato sia nei motivi sia per indicare la motivazione delle pronunce di legittimità citate a sostegno dell'ammissibilità della produzione documentale sopravvenuta
la domanda risarcitoria presupponeva un danno ingiusto; una volta annullato il lodo, è venuta meno l'ingiustizia del danno e quindi il titolo della pretesa
richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione
richiamato con riferimento alla dedotta omessa pronuncia sul danno patrimoniale
consente alla Corte, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione
evocato per fondare l'ammissibilità della produzione documentale in cassazione, specie quando riferita a un giudicato sopravvenuto
art. 336, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per affermare che la riforma o cassazione della sentenza pregiudicante determina la caducazione automatica della sentenza pregiudicata
indicato quale base del procedimento in camera di consiglio
"ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c."
richiamato per il rinvio alla motivazione delle decisioni della Corte di cassazione citate nel testo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è ammissibile la produzione di documenti sopravvenuti anche quando attestino il maturare di un successivo giudicato, perché il giudicato sopravvenuto può incidere direttamente sulla decisione della causa.
- Se la domanda risarcitoria si fonda esclusivamente sull'asserita illegittima mancata esecuzione di un provvedimento o lodo, l'annullamento definitivo di quel titolo elimina il fatto costitutivo della pretesa e fa venir meno l'ingiustizia del danno.
- Quando la validità di un provvedimento costituisce il presupposto logico del diritto azionato in un diverso giudizio, la caducazione del provvedimento pregiudicante si riflette automaticamente sulla sentenza che aveva accolto la domanda dipendente.
- In presenza di un giudicato sopravvenuto che renda superflui ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
- Nel giudizio di legittimità non opera l'istituto dell'interruzione del processo per morte della parte, sicché la sopravvenuta morte del controricorrente non impedisce la definizione della causa.
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